Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4088 del 16/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/02/2017, (ud. 12/01/2017, dep.16/02/2017),  n. 4088

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18234-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO LEONARDO DERAMO, giusta

procura a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 98/10/2015, emessa il 16/06/2014, della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata il

19/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA

CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, nella controversia concernente l’impugnazione da parte di D.F.S. di avviso di iscrizione ipotecaria, la Commissione tributaria regionale della Puglia, con la sentenza indicata in epigrafe, dato atto dell’emissione di provvedimento di sgravio totale delle imposte iscritte a ruolo ha dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la decisione di primo grado (favorevole per il contribuente) dall’Agenzia delle Entrate e dichiarato estinto, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, il giudizio introdotto con l’appello proposto da Equitalia;

– che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, su unico motivo, l’Agenzia delle Entrate e che il contribuente resiste con controricorso;

– che, a seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio non partecipata, con rituali comunicazioni e che il Collegio ha autorizzato la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che l’unico motivo di ricorso, prospettante, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione di legge, è manifestamente fondato alla luce dei condivisi principi fissati da questa Corte con sentenza n. 6334 del 01/04/2016: “In tema di contenzioso tributario, lo sgravio della cartella di pagamento, ancorchè riferita a somme direttamente iscritte a ruolo dall’ufficio all’esito del controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis disposto in provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado favorevole al contribuente prima della presentazione dell’appello, non comporta acquiescenza alla sentenza, preclusiva quindi dell’impugnazione, trattandosi di comportamento che può essere fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione, senza che assuma rilievo l’esistenza o meno di atti prodromici all’atto impugnato”;

– che, pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata, che dai superiori principi si è discostata, va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia la quale provvederà anche al regolamento delle spese processuali di questo giudizio.

PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2017

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