Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4087 del 20/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 4087 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: MIGLIO FRANCESCA

ORDINANZA

sul ricorso 19012-2012 proposto da:
DE NINNO VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA VIGLIENA 2, presso lo studio dell’avvocato
ALESSANDRO FALCONI AMORELLI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato PIER GIUSEPPE
DOLCINI, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2017
4610

I.N.P.S.

SOCIALE C.E.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

80078750587, quale successore ex lege

dell’INPDAP, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA n. 29 presso l’Avvocatura Centrale

Data pubblicazione: 20/02/2018

dell’Istituto, rappresentato e difeso dall’avvocato
DARIO MARINUZZI, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 557/2011 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 13/03/2012, R. G. N.

566/2008.

Camera di consiglio del 21 novembre 2017 – n.31 del ruolo
RG n. 19012 del 2012
Presidente: Napoletano – Relatore: Miglio

RG. 19012/2012

che con sentenza in data 13.3.2012, la Corte di Appello di Bologna, riformando

la sentenza del Tribunale di Forlì, ha condannato Vincenzo De Ninno, ufficiale
dell’esercito italiano con il grado di tenente colonnello, alla restituzione in
favore dell’INPDAP della somma di euro 69.246,16 ricevuta a titolo di indennità
di buonuscita, ritenendo tale indennità non dovuta in carenza della emissione
di un provvedimento di congedo del De Ninno per riforma e sul presupposto
che il De Ninno non avesse lasciato il servizio attivo;
che avverso tale sentenza il De Ninno ha proposto ricorso affidato a due

motivi, al quale ha opposto difese l’INPS, quale successore ex lege dell’
INPDAP con controricorso;
che il De Ninno ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
CONSIDERATO CHE

1.

con il primo motivo il ricorrente deduce l’omessa, insufficiente e

contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, essendo stata
erroneamente esclusa dalla Corte territoriale la esistenza di un provvedimento
di congedo anche alla luce delle risultanze del libro matricola (modello 127) del
suo Stato di servizio;
2. con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione
di norme di diritto, posto che nel pubblico impiego il collocamento in congedo
può risultare anche da fatti concludenti;
1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Ib

RILEVATO

La Corte d’Appello ha, infatti, con ampia e corretta motivazione, ritenuto la
inidoneità della documentazione prodotta dal De Ninno al fine di dimostrare la
propria cessazione dal servizio per congedo in data 25.3.2000. In particolare,
la Corte territoriale ha affermato che, in assenza di un formale provvedimento
di congedo, non possa trarsi idoneo riscontro di quanto dedotto dal De Ninno in
ordine alla cessazione del proprio rapporto di servizio quale ufficiale

prodotta, in quanto non univoca, contenendo indicazioni contraddittorie in
ordine agli esiti degli accertamenti della C.M.0 del centro di medicina Legale di I
Bologna, lydove si fa riferimento alle conclusioni “non idoneo in modo
permanente al S.M.I. e si idoneo in modo parziale”; la contraddittorietà di tali
indicazioni emerge, peraltro, anche dal libro matricola (modello 127) dello
stato di servizio, trascritto sub 1) del motivo di ricorso;
2.1. il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto generico e privo

della indicazione delle norme di diritto che si assumono violate; occorre
ricordare, in proposito che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica
vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una
funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con
riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue
che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della
tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il
vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 cod. proc.
civ., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata. (In tal
senso Cass. n. 19959 del 2014);
3. per le esposte motivazioni il ricorso deve essere rigettato;
4. le spese seguono la soccombenza e vengono regolate come da dispositivo;
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

dell’Esercito in data 25 marzo 2000, dalla documentazione dal medesimo

condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che
liquida in euro 3.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi,
oltre 15% sui compensi ed accessori di legge.

Così deciso nella Adunanza camerale del 21.11.204

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