Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4087 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/02/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 18/02/2011), n.4087

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

F.L. residente a (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 129 della Commissione Tributaria di Bologna –

Sezione n. 09, in data 17/10/2006, depositata il 16 gennaio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12 gennaio 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito il Procuratore Generale Dott. Immacolata Zeno.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel ricorso iscritto al n. 6951/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 129, pronunziata dalla C.T.R. di Bologna, Sezione n. 09, il 17.10.2006 e DEPOSITATA il 16 gennaio 2007.

Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello dell’Agenzia Entrate, ritenendo che nel caso il contribuente aveva titolo ad ottenere l’applicazione della stesso valore, ritenuto congrue ai fini dell’imposta di registro, ottenuto con l’utilizzo della valutazione automatica, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione di avviso rettifica e liquidazione INVIM, connessa alla compravendita di un immobile avvenuta il 18.03.1996, censura l’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 643 del 1972, artt. 6 e 31, del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 17, comma 7, nonchè del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52.

3 – L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.

4 – La questione posta dal ricorso in esame, attiene, alla possibilità o meno del contribuente, che in sede di compravendita immobiliare, ai fini dell’imposta di registro ha visto applicato il criterio di valutazione automatica, di avvalersi, agli effetti INVIM, del medesimo criterio di valutazione, quale previsto dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4, con riferimento ad immobile per il quale era stata richiesta ed attribuita rendita presunta, in data 27.10.1995.

5 – Sembra che, nel caso, le doglianze dell’Agenzia siano fondate, dovendo trovare applicazione i seguenti principi giurisprudenziali, secondo cui: In tema di INVIM, per l’applicazione dell’imposta nel periodo transitorio successivo alla sua soppressione (periodo dal 1 gennaio 1993 al 1 gennaio 2003), il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 17, comma 7, dispone che il valore finale, da indicare nella dichiarazione, deve essere quello posseduto dall’immobile alla data del 31 dicembre 1992. Pertanto, quando il contribuente abbia chiesto la valutazione su base catastale, le rendite dei fabbricati vanno individuate in quelle vigenti alla data del 31 dicembre 1992 (ossia a quelle contenute nel D.M. Finanze del 20 gennaio 1990) e non in quelle allegate al D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 568 (e succ. modificazioni), ostando alla applicazione retroattiva di queste ultime, più favorevole al contribuente, la previsione del D.L. n. 16 del 1993, art. 2, comma 2 (conv. nella L. n. 75 de, 1993) – Cass. n. 4718/2003, n. 2715/2002.

Gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale, emessi anteriormente alla data dell’1 gennaio 2000 (a partire dalla quale l’efficacia dei medesimi decorre dalla loro notificazione, ai sensi della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1), sono dotati di immediata operatività dalla data della domanda, anche in assenza di comunicazione o notificazione al contribuente, ferma restando la loro impugnabilità unitamente all’avviso di liquidazione dell’imposta (Cass. n. 22571/2004, n. 8932/2005, n. 5753/2005, n. 1196/2005, n. 506/2002).

6 – Si propone, dunque, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., che il ricorso venga trattato in Camera di consiglio ed accolto per manifesta fondatezza, in applicazione: dei trascritti principi, avuto riguardo al diverso dato temporale cui riferiscono, rispettivamente, l’imposta di registro (data dell’atto) e l’INVIM (data del 31.12.1992) e stante il fatto che per determinare il valore al 31.12.1992 (data, come detto, rilevante agli effetti impositivi INVIM), non poteva essere utilizzata la rendita catastale richiesta in data 27.10.1995 ed efficace da tale data. Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione;

Considerato che non essendo necessari altri accertamenti di fatto, la causa, in applicazione dei richiamati principi, può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente;

Considerato che non sussistono i presupposti per una pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità e che vanno compensate quelle dei gradi di merito;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassi l’impugnata decisione e rigetta l’originario ricorso del contribuente; compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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