Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4086 del 20/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 4086 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: BLASUTTO DANIELA

ORDINANZA
sul ricorso 27747-2012 proposto da:
MOSCIARO FAUSTO C.F. MSCFST48P26D086L, elettivamente
domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato DAVIDE TARSITANO, giusta delega in
atti;
– ricorrente nonchè contro

2017

AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA;
– intimata

4591

avverso la sentenza n. 45/2012 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 17/11/2011, R. G. N.
529/2009.

Data pubblicazione: 20/02/2018

R.G. 27747/2012

RILEVATO CHE
1. La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di
Cosenza aveva respinto la domanda proposta da Mosciaro Fausto che, quale dipendente
della locale Azienda ospedaliera con inquadramento in categoria A, aveva rivendicato
differenze retributive per avere svolto mansioni di responsabile di lavanderia, che assumeva
corrispondenti alla categoria C o, in subordine, alla categoria B.

alle pretese anteriori al 1°.7.98, ha ritenuto, quanto al periodo successivo, che:
– pur essendo risultate provate le mansioni dedotte dal ricorrente, consistenti in attività di
controllo, pesatura e consegna della biancheria destinata alla lavanderia e relativa attività di
contabilizzazione, le stesse non fossero sussumibili nell’alveo della categoria A e neppure
della categoria B;

difatti, la differenza fra la qualifica di appartenenza e quelle invocate in giudizio va

individuata nella progressiva crescita di importanza dei compiti tecnici o amministrativi e
nella crescente autonomia dell’attività, che da esecutiva (cat. A) diviene vincolata a
istruzioni di massima, norme e procedure valevoli nell’ambito del profilo con eventuale
attività di coordinamento di altri lavoratori e responsabilità dei risultati conseguiti; inoltre, il
profilo esemplificativo rivendicato prevede lo svolgimento di mansioni amministrativocontabili di rilevante complessità;
– le attività svolte dal ricorrente erano consistite in mansioni di controllo, pesatura e
consegna di biancheria sporca nonché nella connessa attività di contabilizzazione;
quest’ultima, per la natura delle operazioni effettuate (compilazione di bolle di
accompagnamento e prospetti riepilogativi), non si caratterizzava per una particolare
complessità; nel loro insieme, tali mansioni non implicavano neanche quel grado di
autonomia e responsabilità che connota le qualifiche superiori invocate, ma apparivano del
tutto compatibili con il profilo di inquadramento.
2. Per la cassazione di tale sentenza Mosciaro Fausto ha proposto ricorso affidato a due
motivi, seguiti da memoria ex art. 380 bis c.p.c..
3. Quanto all’instaurazione del contraddittorio nel giudizio di legittimità, deve rilevarsi la
nullità della notifica del ricorso eseguita presso la sede legale dell’Azienda ospedaliera e in
modo impersonale presso il suo ufficio legale, anziché presso il procuratore dell’Azienda,
avv. Paolo Siciliano. Tuttavia, poiché il ricorso deve essere respinto per le ragioni che
verranno di seguito esposte, l’esigenza di speditezza nella definizione del giudizio giustifica
l’omissione degli adempimenti funzionali alla regolarizzazione del contraddittorio, i quali

1.1. La Corte territoriale, confermata la declaratoria di difetto di giurisdizione relativamente

R.G. n. 27747/2012

implicherebbero un prolungamento dei tempi processuali senza alcuna incidenza sull’esito
del giudizio medesimo.
3.1. Trova difatti applicazione il principio, affermato da questa Corte, secondo cui il rispetto
del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi
degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di
ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono

dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del
contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in
condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i
suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare
superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per la
rinnovazione di una notifica nulla, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che
in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di
cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti
processuali delle parti (cfr. Cass. n. 15106 del 2013; Sezioni Unite, n. 23542 del 2015).
CONSIDERATO CHE
1. Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione del CCNL
comparto sanità 1998/2001 nella parte recante la declaratoria delle categorie di
inquadramento e dei profili di cui all’allegato 1 del medesimo contratto collettivo, si censura
la sentenza per non avere debitamente considerato che nella categoria A sono inquadrati i
dipendenti che svolgono mansioni aventi carattere puramente esecutivo, mentre il
ricorrente aveva rivestito le funzioni di unico responsabile del settore lavanderia
dell’Ospedale di Cosenza ed aveva svolto mansioni che, per responsabilità ed autonomia
organizzativa, non potevano essere assimilate a quelle del lavoratore appartenente a tale
categoria. Si deduce che il ricorrente aveva svolto operazioni di rilevanza tecnica quali
misurazioni e operazioni di contabilizzazione per tutti e tre i presidi ospedalieri facenti capo
l’Azienda ospedaliera di Cosenza, occupandosi della redazione di tutti i documenti necessari
alla identificazioni dei capi in entrata e in uscita, e si assume che tali mansioni sarebbero
riconducibili nella declaratoria della categoria C, alla quale appartengono i lavoratori che
ricoprono posizioni di lavoro richiedenti conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità
tecniche elevate per l’espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità, secondo
metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprie del profilo, eventuale
coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati
conseguiti.

2

in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate

R.G. n. 27747/2012

2.

Il secondo motivo censura la sentenza per omessa, insufficiente, contraddittoria

motivazione su un punto controverso e decisivo del giudizio in ordine alla complessità ed
importanza delle mansioni svolte dal lavoratore e in ordine alla valutazione delle risultanze
istruttorie acquisite al giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.). La Corte di appello, pur avendo ritenuto
comprovate le attività dedotte nel ricorso, ha ritenuto di modesta importanza le mansioni
svolte sia termini di responsabilità, che di autonomia, che di complessità,

contabili, misurazioni e redazione di documenti – all’attività meramente esecutiva di
semplice ausiliario (categoria A) o di un guardarobiere (categoria B).
3. Il ricorso è infondato.
4. Innanzitutto, quanto alla ricostruzione fattuale, la Corte di appello non ha accreditato la
qualificazione delle mansioni fornita dal ricorrente, ma ha solo confermato, come si evince
dalla motivazione della sentenza impugnata, che le mansioni disimpegnate dal ricorrente
consistevano nel controllo, pesatura e consegna della biancheria sporca e nella elaborazione
delle relative attività di contabilizzazione. Ha poi ritenuto che le predette attività contabili
consistevano nella compilazione delle bolle di accompagnamento e nei prospetti
riepilogativi, attività che sono state ritenute non complesse; le attività materiali di controllo
pesatura e consegna di biancheria sono state valutate, alla stregua degli atti di causa, come
riconducibili nell’alveo della categoria di appartenenza,

in quanto prive anch’esse di

qualsiasi livello di complessità.
5. Tanto premesso, è infondata la censura vertente sulla presunta erronea sussunzione
della fattispecie concreta in quella astratta della declaratoria contrattuale dì appartenenza in
luogo di quella superiore rivendicata. Tale censura è, difatti, sostanzialmente incentrata su
una diversa ricostruzione degli elementi di fatto ritenuti decisivi e non sull’interpretazione ed
applicazione alla fattispecie della disciplina contrattuale di riferimento. Al riguardo, va
ricordato che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea
ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una
norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa;
viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle
risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla
tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità,
sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. n.7394 del 2010, n. 8315 del 2013, n. 26110
del 2015, n. 195 del 2016). E’ dunque inammissibile una doglianza che fondi il presunto
errore di sussunzione – e dunque un errore interpretativo di diritto – su una ricostruzione
fattuale diversa da quella posta a fondamento della decisione, alla stregua di una alternativ
interpretazione delle risultanze di causa.

3

contraddittoriamente assimilando tali mansioni – implicanti anche l’esecuzione di operazioni

R.G. n. 27747/2012

5.1.

In proposito, va pure osservato che costituisce accertamento di fatto, di competenza

del giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità se congruamente motivato, ogni
questione relativa alla verifica giudiziale del livello di complessità delle mansioni svolte dal
lavoratore e al grado di autonomia e di responsabilità proprio delle attività esercitate.
6. Quanto poi alle censure per vizi di motivazione di cui al secondo motivo, le doglianze del
ricorrente non vertono su errori di logica giuridica, ma denunciano un’errata valutazione del

complessità delle mansioni, con l’inammissibile intento di sollecitare una lettura delle
risultanze processuali diversa da quella accolta dal Giudice del merito. Secondo costante
giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non
il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma
solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logicoformale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il
compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la
concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute
maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così
liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi
tassativamente previsti dalla legge (v. tra le tante, Cass. n. 27197 del 2011 e n. 24679 del
2013).
7. Per tali assorbenti motivi, il ricorso va rigettato. Nulla va disposto quanto alle spese del
presente giudizio, stante l’assenza di attività difensiva dell’Azienda ospedaliera.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale del 21 novembre 2017

materiale probatorio acquisito, ai fini di una diversa qualificazione dei fatti e del livello di

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