Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4086 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/02/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 18/02/2011), n.4086

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

ILLCA SRL con sede in (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 94/28/2006 della Commissione Tributaria di

Milano – Sezione n. 28, in data 30/06/2006, depositata il 15 gennaio

2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12 gennaio 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito il Procuratore Generale Dott. immacolata Zeno.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel ricorso iscritto al n. 6075/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 94/28/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Milano, Sezione n. 28, il 30.06.2006 e DEPOSITATA il 15 gennaio 2007.

Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello dell’Agenzia Entrate, confermando la decisione di primo grado, la quale aveva accolto il ricorso della contribuente, ritenendo fiscalmente irrilevante la pattuizione, contenuta nell’atto di cessione di ramo aziendale, secondo la quale la cedente aveva corrisposto alla cessionaria la somma di L. 253.678.070, a titolo di compensazione per l’accollo delle passività aziendali.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione del silenzio rifiuto sulla domanda di rimborso dell’imposta di Registro pagata in conseguenza della stipula di atto di cessione di ramo aziendale dell’1.09.2000.

3 – L’intimata, non ha svolto difese in questa sede.

4 – Al quesito posto con l’unico mezzo, può rispondersi richiamando le inequivoche disposizioni del quadro normativo di riferimento e le pronunce rese dal Giudice di legittimità nella relativa interpretazione, alla cui stregua deve ritenersi che la clausola, contenuta in un atto di cessione aziendale, secondo la quale la parte cedente debba corrispondere alla cessionaria una somma di denaro, per compensarla delle passività aziendali accollate, rientra, per il combinato disposto del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 21 e 51 e art. 9 della tariffa allegata al detto D.P.R., tra gli atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, e come tale, è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto rispetto alla cessione del ramo di azienda.

Ciò in quanto che, ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta di registro di un negozio traslativo di azienda, occorre fare riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l’azienda, al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa, restando soggette ad autonoma imposizione le ulteriori pattuizioni a contenuto patrimoniale che, come nella fattispecie, risultino meramente eventuali e realizzano un diverso assetto d’interessi.

5 – Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con il relativo accoglimento, per manifesta fondatezza. Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR della Lombardia, perchè proceda al riesame e, quindi, decida nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, motivando congruamente;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della. CTR della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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