Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4086 del 16/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/02/2017, (ud. 12/01/2017, dep.16/02/2017),  n. 4086

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15734-2015 proposto da:

T.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. DENZA 20,

presso lo studio dell’avvocato LAURA ROSA, rappresentato e difeso

dall’avvocato ROBERTO CORDEIRO GUERRA, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6823/45/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 17/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA

CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. T.F. ricorre, su tre motivi, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R. della Lombardia, nella controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento portante maggiori IRPEF relativa all’anno di imposta 2007, ne aveva rigettato l’appello avverso la decisione di primo grado di rigetto del ricorso. In particolare, il Giudice di appello ha ritenuto che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 fosse applicabile anche nei confronti dei privati e che il contribuente non avesse fornito la prova che le somme versate sul conto corrente gli fossero state elargite dal padre.

2. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

3. A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo, con il quale si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, è infondato.

1.1. Per giurisprudenza di questa Corte (n.ri 767, 10578 e 19692/2011 e, di recente, n.13799/2016) ai fini dell’accertamento delle imposte dei redditi i dati e gli elementi risultanti dai conti correnti bancari vanno ritenuti rilevanti ai fini della ricostruzione del reddito imponibile se il titolare non fornisce adeguata giustificazione a prescindere dalla prova preventiva che il contribuente eserciti una determinata attività.

1.2. La C.T.R., nel ritenere giustificato l’accertamento fondato sul D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, si è pienamente uniformata alla giurisprudenza di questa Corte che legittima l’utilizzo dei dati bancari acquisiti ex art. 32, comma 7 cit. in combinato disposto con il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d). (cfr. Cass. n. 19888/2011;Cass. n. 17953/2013). D’altra parte, Cass. n. 19692/2011, puntualmente richiamata dall’Agenzia controricorrente, ha chiarito che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, i dati e gli elementi risultanti dai conti correnti bancari assumono sempre rilievo ai fini della ricostruzione del reddito imponibile, se il titolare di detti conti nella specie, svolgente attività di collaborazione coordinata e continuativa come amministratore di società a responsabilità limitata – non fornisca adeguata giustificazione, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, poichè questa previsione e quella di cui all’art. 38 medesimo D.P.R. hanno portata generale, riguardando la rettifica delle dichiarazioni dei redditi di qualsiasi contribuente, quale che sia la natura dell’attività svolta e dalla quale quei redditi provengano. Nè può inferirsi l’applicabilità dell’art. 32 cit. ai soli soggetti che esercitino attività di impresa o di lavoro autonomo per via del riferimento testuale della disposizione ai “ricavi” ed alle “scritture contabili”, in quanto il dato letterale risulta limitativo unicamente della possibilità per l’Ufficio di desumere reddito dai “prelevamenti”, giacchè non può presumersi in via generale e per qualsiasi contribuente la produzione di un reddito da una spesa, a differenza che per imprenditori o lavoratori autonomi, per i quali, invece, le spese non giustificate possono ragionevolmente ritenersi costitutive di investimenti. Non può dunque ritenersi che lo strumento di cui all’art. 32 ult. cit. sia utilizzabile, come prospettato dalla parte ricorrente, esclusivamente in ragione dell’attività di lavoro autonomo o d’impresa del contribuente e/o della specifica natura dei redditi diversi.

2. E’, infondato, anche il secondo motivo, con il quale si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 7 laddove, atteso il contenuto dell’avviso di accertamento non si ravvisa la denunciata extrapetizione.

3. Con il terzo motivo, infine, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 67 T.U.I.R. laddove la C.T.R. aveva ricondotto il reddito, privo di una fonte identificata di produzione, nella categoria residuale dei “redditi diversi”.

3.1. La questione, nel difetto di autosufficienza del ricorso, è nuova non risultando trattata nei precedenti gradi di giudizio.

4. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, soccombente alle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.

5. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione in favore della controricorrente delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 2.500,00 oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per i ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2017

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