Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4085 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. I, 22/02/2010, (ud. 23/10/2009, dep. 22/02/2010), n.4085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Z.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA SISTINA 121, presso l’avvocato MARRA MARIA TERESA, che

la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

22/02/2007; n. 55408/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

23/10/2 009 dal Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

La Corte:

 

Fatto

OSSERVA

quanto segue:

Z.A. ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di cinque motivi avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Roma dep il 22.2.07 con cui veniva respinta la domanda di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 per l’eccessivo protrarsi di un processo svoltosi in grado d’appello innanzi al Consiglio di Stato.

La PDCM non ha resistito con controricorso.

Il decreto impugnato ha rigettato la domanda di equo indennizzo per danno non patrimoniale rilevando che il giudizio di equa riparazione era stato proposto dopo che era gia’ stato riconosciuto con decreto del 14.2.2005 un equo indennizzo per l’eccessivo prolungarsi del giudizio innanzi al Consiglio di Stato e che residuando rispetto al citato decreto soltanto un ulteriore periodo di eccessiva durata di dieci mesi, doveva ritenersi che non vi fosse stato un ulteriore apprezzabile pregiudizio che non fosse stato gia’ riparato dal riconosciuto equo indennizzo.

Con i primi due motivi di ricorso, proposti sotto il profilo della violazione di legge, la ricorrente sostiene l’erroneita’ della pronuncia per non avere questa considerato che, una volta che il termine di durata ragionevole e’ stato superato, la sussistenza del danno non patrimoniale deve presumersi dovendosi ritenere in re ipsa la prova della sofferenza psicologica della parte e che detto danno deve essere riconosciuto a prescindere dal fatto che la parte abbia gia’ ottenuto un parziale indennizzo del danno non patrimoniale in relazione al medesimo processo presupposto, dovendosi ritenere che la L. n. 89 dl 2001, art. 3 consente di proporre ricorso per equa riparazione anche in pendenza del giudizio presupposto.

Con il terzo ed il quarto motivo ripropone analoghe censure sotto il profilo del vizio motivazionale.

I quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente proponendo la medesima questione sotto diversi profili e gli stessi si rivelano fondati…

Invero questa Corte ha gia’ affermato il principio secondo cui il riconoscimento del diritto all’equa riparazione riguarda – come risulta chiaro dalla lettera della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 4 – i soli danni effetto della irragionevole durata di un processo gia’ svoltosi, anche se ancora pendente, e non anche quelli eventuali dipendenti da ulteriore durata del medesimo processo, che non sono mai certe e prevedibili, essendo comunque ipotetica e non sicura la prosecuzione del processo e l’ulteriore maturazione di nuovi danni, e non essendo comunque preclusa alla parte la facolta’ di richiedere successivamente l’indennizzo per il periodo residuo dello stesso.

(Cass. 7143/06). Cio’ posto, anche l’ulteriore prolungarsi della irragionevole durata del processo presupposto al di la’ del periodo per il quale sia gia’ intervenuta sentenza di liquidazione di equo indennizzo,e’ suscettibile di risarcimento. Il danno non patrimoniale deve infatti ritenersi insito in maniera presuntiva nell’avvenuto superamento del termine di ragionevolezza e va pertanto riconosciuto anche se il superamento non sia stato per un periodo non particolarmente lungo.

Il quinto motivo con cui la ricorrente si duole della mancata compensazione delle spese resta assorbito.

Pertanto il ricorso va accolto per quanto di ragione con conseguente cassazione del decreto impugnato e sussistendo le condizioni di cui all’art. 384 c.p.c., la causa puo’ essere decisa nel merito con l’accoglimento della domanda e la conseguente condanna della PDCM al pagamento della somma di Euro 650,00 in ragione del riconoscimento di una eccessiva durata di mesi dieci e sulla base del parametro 750,00 Euro per ognuno dei primi tre anni di ritardo con interessi legali dalla domanda al saldo.

Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito, accoglie la domanda e condanna la PDCM al pagamento della somma di Euro 650,00 in favore del ricorrente con interessi legali dalla domanda al saldo, oltre al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate per l’intero in Euro 500,00 per onorari oltre Euro 100,00 per esborsi ed oltre spese generali ed accessori di legge, nonche’ al pagamento delle spese del giudizio di merito liquidate in Euro 840,00 di cui Euro 480,00 per onorari ed Euro 50,00 per spese oltre spese generali ed accessori di legge. Spese distratte in favore dell’avvio antistatario.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

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