Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4085 del 20/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 4085 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: TORRICE AMELIA

ORDINANZA

sul ricorso 5798-2012 proposto da:
elettivamente

MAGI LORENZO C.F. MGALNZ63L19A461K,

domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA 9, presso lo studio
dell’avvocato ROSELLINA RICCI,
lvvoao ENTEM PESTA,

giul

rappresentato

e difeso

riglAér>Tri in atti;

ricorrente

N-crD..24-ré–ct a :

AZIENDA USL/7 SIENA C.F. 00388270522, in persona del
2017
4581

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA ALESSANDRIA 130,

presso lo studio

dell’avvocato MARIA BEATRICE ZAMMIT, rappresentato e
difeso dall’avvocato LUANA GARZIA, giusta delega in
atti;

Data pubblicazione: 20/02/2018

- controricorrente e ricorrente incidentale contro

MAGI LORENZO C.F. MGALNZ63L19A461K,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA 9, presso lo studio
dell’avvocato ROSELLINA RICCI, rappresentato e difeso

– con troricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 863/2011 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 12/09/2011, R. G. N.
447/2009.

dall’avvocato EMILIO FESTA, giusta delega in atti;

N. R.G. 5798 2012

RILEVATO

1.

che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Firenze, in

riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato le domande proposte da Lorenzo
Magi nei confronti della Azienda USL 7 di Siena, volte al riconoscimento del diritto

personale della Vigilanza ed Ispezione della Azienda USL 7 di Siena e successivamente
(dal 1.9.2003) nella categoria DS e all’attribuzione della indennità di coordinamento
prevista dall’art. 10 CCNL 2001, ed alla condanna dell’Azienda al pagamento delle
differenze retributive;
2.

che la Corte territoriale ha ritenuto che: a) dalla delibera n. 191 del 1995

emergeva che il Magi, vincitore del concorso per Operatore Professionale Coordinatore
aveva rinunciato all’assunzione nel ruolo corrispondente a tale qualifica; pur non
essendo l’atto di rinuncia acquisito agli atti del processo, era verosimile che la presa
d’atto contenuta nella delibera si riferisse, appunto, alla richiesta del Magi; b) la prova
espletata aveva escluso che il Magi avesse espletato l’attività di coordinamento, la
quale ove pure svolta, non avrebbe consentito l’inquadramento nella qualifica
superiore ostandovi il disposto dell’art. 52 del D. Lgs. n. 165 del 2001; c) le spese dei
due gradi del giudizio dovevano essere compensate avuto riguardo alla peculiarità
della questione e alla complessità dell’istruttoria espletata nel giudizio di primo grado;
3.

che avverso questa sentenza Lorenzo Magi ha proposto ricorso per cassazione

affidato ad un unico articolato motivo, al quale ha resistito con controricorso l’Azienda
USL 7 di Siena la quale ha alche proposto ricorso incidentale e ricorso incidentale
condizionato;

CONSIDERATO

4.

che con l’unico motivo di ricorso il ricorrente principale denuncia, ai sensi

dell’art. 360 c. 1 n. 3 e n. 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. ed
erronea ed immotivata valutazione della prova, sostenendo che, diversamente da
quanto affermato dalla Corte territoriale, l’onere di produrre l’atto di rinuncia gravava
sulla Azienda; deduce che la affermazione sull’esistenza della rinuncia risulterebbe
contraddetta dalla circostanza che esso ricorrente era stato inquadrato come
i

all’inquadramento nel VII livello ( DI.) come operatore professionale coordinatore del

N. R.G. 5798 2012

operatore professionale coordinatore di VII livello funzionale nei Ruoli Nominativi
Regionali del Personale del Servizio Sanitario della Regione Toscana a seguito della
sua pubblicazione nel B.U.R.; deduce che le dichiarazioni dei testimoni avevano
dimostrato che esso ricorrente aveva svolto le mansioni di coordinamento di cui
all’art. 10 del CCNL Comparto sanità 2001 e assume che tale disposizione attribuisce

5.

che con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato la controricorrente

denuncia, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 1 c.p.c., violazione dell’art. 69 del D. Lgs. n.
165 del 2001, sostenendo che la Corte territoriale, una volta affermata la necessità
della impugnazione innanzi al giudice amministrativo della delibera n. 195 del 1995,
avrebbe dovuto dichiarare il difetto di giurisdizione e l’inammissibilità della domanda
con la quale il Magi aveva rivendicato il diritto all’inquadramento nel VII sull’assunto di
della partecipazione alla procedura concorsuale;
6.

che

( ct.31,u1

con il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato la

controricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 420 e 437 c.p.c. e dell’art. 24 della Costituzione; lamenta che
la Corte territoriale non aveva pronunciato sull’eccezione di violazione del principio di
mutatio libelli formulata da essa Azienda, in entrambi i gradi del giudizio di merito, sul
rilievo che il Magi aveva fondato le sue domande sulla affermata natura costitutiva
della pubblicazione nel B.U.R.T. del Ruolo dei dipendenti di VI livello e solo
successivamente aveva fatto riferimento alla procedura concorsuale per l’accesso a
siffatto livello;
7.

che con l’unico motivo di ricorso incidentale la controricorrente denuncia, ai

sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 c. 1,
92 c. 2 c.p.c., degli artt. 132 c. 2 n. 4, 118 c.2 delle disposizioni di attuazione del
codice di procedura civile, dell’art. 111 della Costituzione, dell’art. 66 c. 7 del D. Lgs.
n. 165 del 2001 per avere la Corte territoriale disposto la integrale compensazione
delle spese dei due gradi del giudizio di merito sul mero rilievo della peculiarità della
questione e della complessità della istruttoria, senza tenere conto della correttezza e
della coerenza del contegno tenuto da essa Azienda anche nella fase del tentativo
obbligatorio di conciliazione e del su esito;
8.

anche il diritto al passaggio nel livello economico DS;

che, sebbene il ricorso incidentale condizionato proposto dall’Azienda ponga

questioni di rilievo logico prioritario, in quanto pregiudiziali e potenzialmente
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N. R.G. 5798 2012

assorbenti, nondimeno, essendo l’Azienda risultata vittoriosa nel giudizio a quo, il suo
esame va posposto a quello del ricorso principale, indipendentemente dalla pur
presente espressa qualificazione del ricorso incidentale come “condizionato”;
9.

che al riguardo deve darsi continuità al principio già affermato da questa Corte,

secondo il quale “in tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale proposto dalla

merito o pregiudiziali di rito ha natura di ricorso condizionato all’accoglimento del
ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, sicché,
laddove le medesime questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito siano state
oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito, tale ricorso
incidentale va esaminato dalla Corte solo in presenza dell’attualità dell’interesse,
ovvero unicamente nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale” (Cass. SSUU
7381/2013, Cass. 14566/2017);
10.

che il ricorso principale, da esaminarsi secondo l’ordine sopra indicato, deve

essere rigettato;
11.

che l’unico motivo di ricorso è infondato nella parte in cui è denunciata

violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. perchè la Corte territoriale non ha
affatto sovvertito i principi che regolano la ripartizione dell’onere della prova ma ha
valutato le risultanze probatorie acquisite al processo, che, secondo il consolidato
orientamento giurisprudenziale di questa Corte (Cass. SSUU 28498/2005; Cass.
13383/2008, 21970/2010), indipendentemente dalla parte ad iniziativa (o ad istanza)
della quale si sono formate, concorrono tutte alla formazione del convincimento del
giudice;
12.

che la Corte territoriale ha esaminato ed ha valutato la delibera n. 191 del 1995

adottata dall’Azienda ed ha ritenuto che essa si risolse nella presa d’atto della volontà
manifestata dal Magi di rinunciare alla assunzione in ruolo nella qualifica di operatore
professionale coordinatore;
13.

che il motivo è inammissibile nella parte, in cui al di là del titolo delle rubrica

sollecita il riesame delle emergenze istruttorie in ordine alla rinuncia alla assunzione in
ruolo nella qualifica di operatore professionale coordinatore, riesame inammissibile in
sede di legittimità (Cass.SSUU 24148/2013 e 8054/2014; Cass. 1541/2016,
Cass.15208/2014,

Cass.24148/2013,

Cass.21485/2011,

Cass.9043/2011,

Cass.20731/2007, Cass. 181214/2006, 3436/2005, 8718/2005);
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parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni preliminari di

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14.

che il motivo è inammissibile anche nella parte in cui il ricorrente lamenta

erronea valutazione delle prove testimoniali in ordine al dedotto svolgimento di
mansioni di coordinamento rilevanti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e 19 del
CCNL Comparto Sanità perchè mira ad una nuova lettura del materiale istruttorio
inammissibile in sede di legittimità (cfr. sentenze di questa Corte richiamate nel punto
13.)
15.

che il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento delle censure

formulate nel ricorso incidentale sulla scorta delle considerazioni svolte nel punto 9. di
questa sentenza;
16.

che il ricorso incidentale è infondato;

17.

che la stessa controricorrente deduce a pg. 3 del controricorso che il ricorso di

primo grado venne notificato 1’8.2.2006;
18.

che, pertanto, trova applicazione il regime anteriore a quello stabilito dalla L.

28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a) e succ. modifiche che ha
introdotto, per i procedimenti instaurati a decorrere dal 1 marzo 2006, l’obbligo per il
giudice di esplicitare i giusti motivi a fondamento della decisione di compensazione
delle spese;
19.

che le Sezioni unite di questa Corte, con la pronunzia n. 20598 del 2008, hanno

affermato che “nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n.
263, art. 2, comma 1, lett. a), il provvedimento di compensazione parziale o totale
delle spese per giusti motivi deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche
se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto
provvedimento purché, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano
chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a
sostegno della statuizione di merito (o di rito);
20.

che è stato, altresì, precisato che la scelta di compensare le spese processuali è

riservata al prudente, ma comunque motivato, apprezzamento del giudice di merito,
la cui statuizione può essere censurata in sede di legittimità quando siano illogiche o
contraddittorie le ragioni poste alla base della motivazione, e tali da inficiare, per
inconsistenza o erroneità, il processo decisionale (Cass. 7763/2012, Cass.
24531/2010);
21.

che nella fattispecie in esame deve ritenersi che l’obbligo motivazionale è stato

assolto avendo la Corte territoriale esplicitato in maniera puntuale e chiara le ragioni
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(peculiarità della questione dedotta in giudizio, complessità della istruttoria) che
l’hanno indotta ad avvalersi della facoltà di compensare le spese processuali, senza
che possa venire in rilievo il c. 7 dell’art. 66 del D. Lgs. n. 165 del 2001 a mente del
quale “Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche di ufficio, i verbali concernenti il
tentativo di conciliazione non riuscito. Il giudice valuta il comportamento tenuto dalle
parti nella fase conciliativa ai fini del regolamento delle spese, la cui portata normativa
autorizza a valutare la fase indicata nell’ambito dei “giusti motivi” che possono
giustificare la compensazione delle spese (Cass. 6227/2009);
22.

che sulla scorta delle considerazioni svolte il ricorso principale va rigettato, il

ricorso incidentale condizionato va dichiarato assorbito e va rigettato il ricorso
incidentale;
23.

che le spese del giudizio di legittimità sono dichiarate compensate in ragione

della reciproca soccombenza.

P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso principale.
Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.
Rigetta il ricorso incidentale.
Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella Adunanza Camerale del 21 novembre 2017

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