Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4085 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/02/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 18/02/2011), n.4085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

G.S.M. residente ad (OMISSIS), rappresentata e

difesa, giusta delega a margine del controricorso, dall’Avv.

VITOBELLO Emanuele, elettivamente domiciliata in Roma, Via Giulio

Cesare n. 71 presso l’Avv. Marta Lettieri – studio Legale Netti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 141/03/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Napoli – Sezione n. 03, in data 14/06/2006, depositata

il 27 dicembre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12 gennaio 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito il Procuratore Generale Dott. Immacolata Zeno.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel ricorso iscritto al n. 3094/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 141/03/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Napoli, Sezione n. 03, il 14.06.2006 e DEPOSITATA il 27 dicembre 2006.

Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello dell’Agenzia Entrate, ritenendo non più richiedibile, per decorso del termine decadenziale, la pretesa fiscale azionata con la cartella di pagamento impugnata.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione di cartella di pagamento per recupero di imposta di registro ed accessori a seguito di decadenza dalle agevolazioni concesse in sede di acquisto della prima casa, risulta affidato a tre mezzi, con cui si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, nonchè violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 76 e 78.

3 – L’intimata, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.

4 – La questione posta dal ricorso in esame, attiene, per un verso, agli effetti connessi alla mancata impugnazione dell’atto presupposto – nel caso avviso di liquidazione – ed alla possibilità di far valere in sede di ricorso avverso la successiva cartella esattoriale, la decadenza eventualmente già maturata al momento della notifica dell’avviso di liquidazione e, sotto altro profilo al termine applicabile per l’esercizio del credito di imposta, allorquando lo stesso sia divenuto certo e definitivo, a seguito della mancata impugnazione dell’atto presupposto.

5 – Sembra che, nel caso, le doglianze della ricorrente Agenzia siano fondate, dovendo trovare applicazione i seguenti consolidati principi giurisprudenziali, secondo cui:

In tema di processo tributario, sia per il D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16, che per il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, i vizi dell’atto di accertamento dell’imposta non fatti valere dal contribuente con tempestivo ricorso, rendono definitivo l’atto impositivo e, pertanto, non si trasmettono agli atti successivamente adottati, che restano impugnabili esclusivamente per vizi propri (Cass. n. 6029/2002, n. 14379/2001, n. 13893/2001);

In materia tributaria il termine di decadenza sostanziale stabilito in favore del contribuente non può ritenersi indisponibile, con la conseguenza che, da un lato, non trova applicazione, ai sensi dell’art. 2969 cod. civ., la disciplina della rilevabilità d’ufficio, prevista da detta norma per il caso di materia sottratta alla disponibilità delle parti, e, dall’altro, non è consentita una deduzione della violazione del menzionato termine per la prima volta in sede di legittimità, restando soggetta la relativa eccezione alla disciplina del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, che ne impone la formulazione nel giudizio tributario di primo grado (Cass. n. 2552/2003, n. 5634/1999, n. 11521/2104);

nonchè il disposto del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 73, per il quale il credito dell’Amministrazione finanziaria per l’imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni.

6 – Si propone, dunque, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., che il ricorso venga trattato in Camera di consiglio ed accolto per manifesta fondatezza, in applicazione dei trascritti principi. Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi il ricorso va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione;

Considerato, poi, che la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, stante il tempestivo esercizio della pretesa tributaria e la definitività dell’atto presupposto, in applicazione dei richiamati principi, può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso;

Considerato che le spese, seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro seicento, per il presente giudizio di cassazione, mentre, tenuto conto dell’esito e delle questioni trattate, vanno interamente compensate per i gradi di merito;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e, decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso del contribuente; compensa le spese dei gradi di merito e condanna la contribuente al pagamento di quelle del presente giudizio di legittimità, in ragione di complessivi Euro seicento, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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