Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4084 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/02/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 18/02/2011), n.4084

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, m Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

R.A., P.R., P.A. e P.

M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 10104/2006 della Commissione Tributaria

Centrale di Roma – Sezione n. 19, in data 01/12/2006, depositata il

12 dicembre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12 gennaio 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito il Procuratore Generale Dott. Immacolata Zeno.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel ricorso iscritto al n. 3865/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 10104/2006, pronunziata dalla C.T.C., di Roma, Sezione n. 19, l’01.12.2006 e DEPOSITATA il 12 dicembre 2006.

Con tale decisione, la C.T.C, ha rigettato il ricorso dell’Ufficio Finanziario, ritenendo che nel caso i contribuenti avevano titolo ad ottenere l’applicazione della valutazione automatica, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione di avviso rettifica e liquidazione dell’imposta di Registro, connessa alla compravendita di un immobile, censura l’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione del D.L. n. 70 del 1988, art. 12, convertito in L. n. 154 del 1988, nonchè D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51 e art. 52, comma 4, nonchè L. n. 75 del 1993, art. 2, comma 2.

3 – Gli intimati, non hanno svolto difese in questa sede.

4 – La questione posta dal ricorso in esame, attiene, alla possibilità o meno dei contribuenti di avvalersi del criterio di valutazione automatica, previsto dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4, con riferimento ad immobile per il quale era stata richiesta ed attribuita rendita presunta, in data 31.08.1988.

5 – Sembra che, nel caso, le doglianze dell’Agenzia siano fondate, sulla base del principio, secondo cui: In tema di imposta di registro, il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, laddove stabilisce un limite al potere di accertamento dell’ufficio del registro in ordine agli atti concernenti immobili, richiede – accanto all’indicazione del contribuente del valore attribuito al bene – che l’immobile oggetto dell’atto da registrare sia dotato di rendita catastale riferibile allo stato del bene trasferito al momento della cessione, sicchè’ il criterio di valutazione automatica non può trovare applicazione quando, a causa di intervenute modifiche, la situazione di fatto e giuridica risulti (come nella specie) modificata rispetto a quella catastale, poichè in tale evenienza è come se l’immobile fosse privo di rendita (Cass. n. 11279/2003, n. 2784/2006, n. 2527/2002, n. 11325/2001).

6 – Si propone, dunque, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., che il ricorso venga trattato in Camera di consiglio ed accolto per manifesta fondatezza, in applicazione del trascritto principio, stante il fatto che per determinare il valore alla data del rogito (10.12.1986), non poteva essere utilizzato il criterio di valutazione automatica, in quanto la richiesta di variazione avanzata dagli stessi contribuenti evidenziava intervenute modifiche e non rendeva applicabile la rendita precedentemente attribuita e, d’altronde, non poteva essere utilizzata quella ottenuta in variazione, perchè richiesta, in data 31.08.1988, quindi dopo la stipula dell’atto e, pertanto, efficace da tale data.

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR del Lazio, perchè proceda al riesame e, quindi, decida nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, motivando congruamente;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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