Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4084 del 09/02/2022

Cassazione civile sez. III, 09/02/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 09/02/2022), n.4084

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 35017/19 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato a Roma, presso la

cancelleria della Corte di Cassazione, difeso dall’avvocato Andrea

Trucchi, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Genova 16.10.2019 n. 3594;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16 dicembre 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’odierno ricorrente ha impugnato per cassazione il provvedimento in epigrafe indicato, reiettivo della sua domanda di asilo o, in subordine, di concessione della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

2. Il Ministero dell’interno non ha notificato controricorso, ma solo depositato “atto di costituzione”, al fine dell’eventuale partecipazione alla discussione in pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile per difetto di valida procura alle liti (ciò che esime il Collegio dall’illustrare i motivi di censura).

La procura conferita dal ricorrente al proprio difensore, infatti, è priva della certificazione, da parte del difensore, dell’effettiva data di rilascio, richiesta a pena di inammissibilità dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13.

2. Su tale questione le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 15177/2021, hanno affermato, componendo il contrasto creatosi fra le sezioni semplici, che “la procura speciale per il ricorso per cassazione, per le materie regolate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13 e dalle disposizioni di legge che ad esso rimandano, deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente”.

3. La questione di legittimità costituzionale del citato art. 35-bis, comma 13 – sollevata, successivamente a detta sentenza, da questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 17970/2021, è stata decisa dalla Corte costituzionale nella Camera di consiglio del 2 dicembre 2021 nei senso della non fondatezza (cfr. comunicato stampa emesso in pari data dalla stessa Corte costituzionale e pubblicato sul sito web della medesima Colte).

4. Non occorre provvedere sulla regolamen1:azione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato Ministero.

Il pagamento del doppio contributo, se dovuto, va posto a carico del ricorrente, in applicazione del principio – enunciato dalla citata sentenza n. 15177/2021 delle Sezioni Unite – per cui “il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all’interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza”.

P.Q.M.

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 16 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2022

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