Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4083 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. I, 22/02/2010, (ud. 23/10/2009, dep. 22/02/2010), n.4083

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.A. (c.f. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

28/03/2007; n. 53996/05 R.G.A.D.;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

23/10/2009 dal Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

La Corte:

 

Fatto

OSSERVA

quanto segue:

B.A. ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di quattordici motivi avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Roma il 28.3.07 con cui il Ministero della Giustizia veniva condannato ex lege n. 89 del 2001 al pagamento di un indennizzo di Euro 500,00 per l’eccessivo protrarsi di un processo durato in grado d’appello innanzi al tribunale di S. Maria C. Vetere dal 9.11.00 al 25.3.04.

Il Ministero della Giustizia non ha resistito.

Il decreto impugnato ha accolto la domanda di equo indennizzo per danno non patrimoniale nella misura dianzi specificata avendo accertato una durata irragionevole del processo di appello di un anno sulla base di una ritenuta durata ragionevole di anni due e mesi quattro.

Con il primo motivo di ricorso si censura la pronuncia per non avere dato applicazione all’art. 6 della Conv. di Strasburgo secondo l’interpretazione fornita dalla Corte Edu.

Il motivo appare del tutto inconsistente,limitandosi a delle astratte affermazioni di principio senza muovere alcuna censura concreta a punti o capi del decreto specificatamente individuati.

Con il secondo motivo si lamenta la errata individuazione del periodo di normale durata del processo.

Anche tale motivo e’ inammissibile. Lo stesso e’ basato sulla astratta e tautologica affermazione che la giusta durata del processo – stante la sua natura previdenziale- avrebbe dovuto essere di due anni per il primo grado ed uno e mezzo per il secondo, senza chiarire in riferimento alla fattispecie in esame le ragioni per cui si sarebbe dovuto adottare tale criterio.

E’, infatti, noto che i termini stabiliti dalla Cedu non sono rigidi ma costituiscono dei criteri di riferimento che possono quindi essere, entro certi limiti, adattati con valutazione del giudice al caso concreto, e che la natura previdenziale di una causa non comporta di per se’ l’applicazione di un termine di durata ragionevole ridotto dipendendo tale determinazione pur sempre dalla valutazione della complessita’ della causa rimessa al giudice in ordine alla quale non si rinviene nel motivo alcuna censura.

Con il terzo il quarto ed il quinto motivo si deduce, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, l’insufficiente liquidazione del danno non patrimoniale, e la mancata liquidazione in riferimento all’intera durata del giudizio.

Sotto quest’ultimo profilo i motivi sono manifestamente infondati avendo a piu’ riprese affermato questa Corte che la L. n. 89 del 2001 espressamente stabilisce che il danno debba essere liquidato per il solo periodo eccedente la durata ragionevole.

I motivi sono invece fondati,in riferimento alla quantificazione dell’indennizzo avendo la Corte d’appello liquidato la somma di Euro 500,00 per un anno di ritardo (500,00 Euro per anno) discostandosi dai parametri minimi Cedu in modo eccessivo.

La Corte d’appello ha liquidato infatti tale somma ritenendo che fosse giustificata dalla modestia della posta in gioco che aveva determinato un limitato patema d’animo al ricorrente e dalla mancata presentazione della istanza di prelievo che denotava uno scarso interesse della parte per il processo.

Tale motivazione e’ di per se’ corretta essendo ben vero a tale proposito che la modestia della posta in gioco e la mancata presentazione della istanza di prelievo possono giustificare un liquidazione del danno non patrimoniale al di sotto dei parametri stabiliti dalla CEDI,ma tale liquidazione non puo’ scendere — come avvenuto nel caso di specie – al di sotto di certi limiti divenendo altrimenti del tutto simbolica e non apparendo piu’ conforme ai parametri Cedu.

Sotto tale profilo i motivi vanno pertanto accolti.

Con il sesto, il settimo e l’ottavo motivo, si deduce sotto diversi profili il mancato riconoscimento di un bonus di Euro 2000,00 in ragione della natura previdenziale della controversia.

Tali censure sono manifestamente infondate.

La Corte di Strasburgo ha,infatti, affermato il principio che il bonus in questione debba essere riconosciuto nel caso in cui la controversia riveste una certa importanza ed ha poi fatto un elenco esemplicativo, comprendente le cause di lavoro e quelle previdenziali. Tutto cio’ non significa che dette cause sono necessariamente di per se’ particolarmente importanti con una conseguente liquidazione automatica del bonus in questione, ma che,data la loro natura, e’ possibile che lo siano con una certa frequenza. Tale valutazione di importanza rientra nella ponderazione del giudice di merito che, come e’ noto, dispone di una certa discrezionalita’ nel variare l’importo di indennizzo per anno di ritardo (da mille/00 a millecinquecento/00 salvo limitato discostamento in piu’ o in meno a seconda delle circostanze) e che in tale valutazione, qualora riconosca la causa di particolare incidenza sulla situazione della parte, puo’ arrivare a riconoscere il bonus in questione. Tutto cio’ non implica uno specifico obbligo di motivazione essendo tutto cio’ compreso in quella che concerne la liquidazione del danno, per cui,se il giudice non si pronuncia sul bonus, implicitamente cio’ sta a significare che non ha ritenuto la controversia di tale rilevanza da riconoscerlo.

Con i motivi da nove a quattordici si censura sotto diversi profili la liquidazione delle spese.

Gli stessi restano assorbiti poiche’ a seguito dell’accoglimento dei motivi dianzi indicati occorre procedere alla riliquidazione delle spese dell’intero giudizio.

Il ricorso va pertanto accolto nei termini di cui in motivazione. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata e, sussistendo i presupposti di cui all’art. 384 c.p.c. la causa puo’ essere decisa nel merito con l’accoglimento della domanda e la conseguente condanna del Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 750,00, in base ad una durata eccessiva di anni uno ed una liquidazione di Euro 750,00 per anno di ritardo in ragione della modesta entita’ economica della controversia accertata dalla Corte d’appello, con gli interessi dalla domanda al saldo.

Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo che si compensano per la meta’ in ragione del rigetto della maggior parte dei motivi.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito, accoglie la domanda e condanna il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 750,00 in favore del ricorrente oltre interessi legali dalla domanda al saldo, oltre al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate per l’intero in Euro 500,00 per onorari oltre Euro 100,00 per esborsi ed oltre spese generali ed accessori di legge, da compensarsi nella misura della meta’, nonche’ al pagamento delle spese del giudizio di merito liquidate in Euro 840,00 di cui Euro 480,00 per onorari ed Euro 50,00 per spese. Spese tutte distratte in favore dell’avv.to antistatario.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA