Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4083 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/02/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 18/02/2011), n.4083

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

P.R. e M.G. residenti a (OMISSIS);

– intimate –

avverso la sentenza n. 13/13/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Firenze – Sezione n. 13, in data 20/02/2006, depositata

il 10 aprile 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12 gennaio 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito il Procuratore Generale dott. Immacolata Zeno.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel ricorso iscritto al n. 16218/2007 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 13-13-2006 pronunziata dalla C.T.R. di Firenze, Sezione n. 13, il 20.02.2006 e DEPOSITATA il 10 aprile 2006.

Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello dei contribuenti ed annullato la cartella di pagamento impugnata.

2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione di cartella di pagamento relativa ad imposta di successione, censura l’impugnata sentenza di nullità, rilevandone l’illegittimità ed erroneità.

3 – Le intimate, non hanno svolto difese in questa sede.

4 – I Giudici di appello hanno ritenuto infondata la pretesa impositiva nei confronti delle intimate contribuenti, rilevando, per un verso, che le stesse avevano rinunciato all’eredità in data 21 marzo 2003 e, d’altronde, che l’Agenzia Entrate non solo aveva ritenuto di valorizzare circostanze, in effetti, irrilevanti agli effetti dell’accettazione tacita dell’eredità, ma, altresì, non aveva dato alcuna prova di tali circostanze e della correlazione dei beni con i chiamati all’eredità.

5 – Le formulate censure non investono specificamente tutte le diverse ragioni della decisione e, segnatamente, non appare adeguatamente formulata quella secondo cui le circostanze che dimostrerebbero l’accettazione tacita dell’eredità, non sarebbero state mai documentate.

5 bis – D’altronde, per consolidato principio giurisprudenziale in tema di obbligazioni tributarie, grava sull’amministrazione finanziaria creditrice del de cuius l’onere di provare l’accettazione dell’eredità da parte del chiamato, per potere esigere l’adempimento dell’obbligazione del suo dante causa (Cass. n. 2820/2005, n. 6479/2002).

6 – Data la delineata realtà processuale, sulla base del richiamato principio, si propone, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., di trattare la causa in Camera di consiglio, rigettando il ricorso per manifesta infondatezza. Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va rigettato per manifesta infondatezza;

Considerato che nulla va disposto per le spese, in assenza dei relativi presupposti;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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