Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4083 del 16/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 16/02/2017, (ud. 12/01/2017, dep.16/02/2017), n. 4083
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14046-2015 proposto da:
R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI,
21, presso lo studio dell’avvocato ENRICO MAJO, rappresentato e
difeso dall’avvocato PAOLO RIGHETTI, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona dei Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 23/16/2015, emessa l’1/12/2014 della
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’EMILIA-ROMAGNA, depositata il
08/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA
IOFRIDA.
Fatto
IN FATTO
R.A. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che si costituisce al solo fine di partecipare all’udienza di discussione), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna n. 23/16/2015, depositata in data 8/01/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente (esercente la professione di medico specialista presso una casa di Cura privata) di rimborso dell’IRAP versata nell’anno 2008 – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.
In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame del contribuente, hanno sostenuto che l’autonoma organizzazione si evinceva dalla corresponsione a terzi dell’importo di Euro 19.780,00.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.
Diritto
IN DIRITTO
1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1 e art. 3, comma 1, lett. c) avendo i giudici della C.T.R. ritenuto che il requisito impositivo dell’IRAP era integrato nella specie, stante la presenza di compensi erogati a terzi, pur trattandosi di un medico che svolgeva attività di mera sostituzione del contribuente, presso la casa di Cura, in assenza del medesimo.
2. La censura è fondata.
Di recente, le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n.9451/16) hanno specificato che il requisito dell’autonoma organizzazione -previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.
Si era, già, affermato, con riguardo all’ipotesi di medico chirurgo che si avvale delle strutture messegli a disposizione da una Clinica, che “in base al D.Lgs. n. 446 del 1991, art. 2, (come modificato dal D.Lgs. n. 131 del 1988, art. 1) ai fini della soggezione ad IRAP dei proventi di un lavoratore autonomo (o un professionista), non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia “autonoma”, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi bensì anche sotto i profili organizzativi” (Cass. 9692/2012 e di recente in fattispecie analoga Cass. ord. n. 27032/2013).
In generale, in ordine all’impiego non occasionale di lavoro altrui, costituente una delle possibili condizioni che configurano l’esistenza di un’autonoma organizzazione, questa Corte (Cass. 23761/2010; Cass. 22674/2014) ha già affermato che è soggetto ad Irap il professionista che, per prestazioni afferenti l’esercizio della propria attività, eroga elevati compensi a terzi, restando indifferente il mezzo giuridico utilizzato e, cioè, il ricorso a lavoratori dipendenti, a una società di servizi o un’associazione professionale.
La decisione della C.T.R. non risulta conforme a detti principi di diritto, avendo i giudici affermato che l’attività professionale era assoggettabile ad IRAP, soltanto sulla base della presenza di compensi a terzi, senza verificare la natura, occasionale o meno, della prestazione e vagliare l’entità del compenso (ed il contribuente ha dedotto di avere documentato che si trattava di compensi erogati ad altro medico, pari ad una quota modesta del reddito complessivo tratto da professionista (“7,3%”) al fine di assicurare la propria sostituzione presso la clinica in caso di assenza di esso contribuente).
3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione. Il giudice dei rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese dei presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese dei presente giudizio di legittimità, alla C.T.R. dell’Emilia-Romagna.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2017