Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4082 del 20/02/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 4082 Anno 2018
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: RIVERSO ROBERTO

SENTENZA

sul ricorso 23235-2012 proposto da:
GERMANO ANNA C.F. GRMNNA43R61L245M, domiciliata in
ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato FRANCESCO LAURETTA, giusta delega in
atti;
– ricorrente –

2017
4248

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F.
80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

Data pubblicazione: 20/02/2018

in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
Avvocati CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MAURO
RICCI, giusta delega in atti;
– contrari corrente –

MINISTERO

DELL’ECONOMIA

E

DELLE

FINANZE

C.F.

80415740580, DIREZIONE PROVINCIALE DEL MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimati –

avverso la sentenza n. 4012/2012 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/06/2012 R.G.N.
812/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/11/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO
RIVERSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato CLEMENTINA PULLI.

nonchè contro

R.G. 23235/2012

FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Napoli con sentenza n. 4012/2012 ha respinto la domanda con la
quale Germano Anna aveva richiesto la revocazione ex art. 395 numero 4 c.p.c. della

sentenza, in relazione alla richiesta di riconoscimento dell’assegno mensile di
assistenza ed in presenza di una invalidità del 76% già accertata con decorrenza
dall’aprile 2005, la Corte d’appello non si fosse accorta della presenza della
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotta per dimostrare che, alla data
dell’aprile 2005, ella fosse 61enne per cui, avendo raggiunto l’età pensionabile, non
avrebbe avuto alcuna giuridica possibilità di iscriversi nelle liste speciali del
collocamento obbligatorio.
La Corte a fondamento della reiezione della domanda di revocazione sosteneva che
l’articolo 395 n. 4 c.p.c. prevede l’errore revocatorio solo in quanto unico e
determinante; mentre nel caso di specie la reiezione della domanda relativa al
riconoscimento dell’assegno mensile di assistenza si sarebbe fondata, in base alla
sentenza della Corte d’appello, sulla mancata prova di due requisiti e cioè del requisito
reddituale e del requisito relativo allo stato di disoccupazione; e se quest’ultimo
requisito poteva dirsi provato, non altrettanto poteva dirsi del requisito reddituale
poiché alla data del ricorso di primo grado non era stata deposita alcuna attestazione
dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art.74 disp. att. c.p.c.; mentre soltanto
all’udienza del 16.1.2006 era stata tardivamente depositata l’attestazione sul reddito
2004, dopo la maturazione della decadenza.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Germano Anna con un motivo.
L’Inps ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con il motivo di ricorso la ricorrente denuncia l’insufficiente e contraddittoria
motivazione (ex articolo 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.) deducendo che il giudice d’appello
avrebbe dovuto ritenere comprovato il requisito reddituale in virtù delle produzioni
effettuate e della formazione del giudicato interno rilevabile d’ufficio in virtù del
contenuto della sentenza di primo grado.

sentenza n. 6642 del 13/12/2011 della stessa Corte i sostenendo che nella predetta

R.G. 23235/2012

Il motivo di ricorso deve ritenersi infondato. Va rilevato che in primo grado venne
riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario e del requisito reddituale; ma in
mancanza della prova della incollocazione al lavoro (ovvero della iscrizione al
collocamento obbligatorio) la domanda venne respinta. La Corte d’appello su
impugnazione della stessa Germano affermò che non era stato provata la situazione di
incollocamento al lavoro, né il requisito economico. Quindi l’istante richiese la
revocazione della sentenza di primo grado sostenendo che fin dal primo grado avesse

potesse scriversi al collocamento obbligatorio.
La domanda di revocazione è stata respinta dalla Corte d’appello con la sentenza qui
impugnata, per mancanza di errore revocatorio (esclusivo e determinante) in quanto
la sentenza oggetto di revocazione si fondava sulla rilevata mancanza sia del requisito
dell’incollocamento, sia del requisito reddituale (per tardività della relativa prova).
Talché l’errore effettivamente sussistente sul primo requisito non sarebbe stato
sufficiente ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c.
Sulla base di queste premesse le censure devono essere respinte. Va infatti
considerato che nel giudizio di primo grado la ricorrente fosse stata soccombente e la
domanda rigettata, talchè non si era potuto formare alcun giudicato sull’esistenza del
requisito reddituale; posto che la formazione della cosa giudicata su un capo
autonomo della sentenza per mancata impugnazione, implica una statuizione
favorevole alla parte e contraria alla controparte, tale da poter essere sottoposta ad
impugnazione da parte del soccombente. Dagli stessi consolidati principi discende
l’inidoneità al “passaggio in giudicato” non solo delle mere affermazioni o osservazioni,
non funzionali alla decisione, ed obiter dicta, ma anche di quelle enunciazioni che, non
essendo state utilizzate dal giudice ai fini del decisum, rimangono al di fuori del
relativo percorso argomentativo.
Nel caso di specie la domanda era stata rigettata e l’INPS, totalmente vittorioso in
primo grado, non avrebbe potuto impugnare la sentenza in appello ancorchè
contenente l’affermazione circa la sussistenza del requisito reddituale.
Pertanto non essendosi formato alcun giudicato, la mancanza del requisito reddituale
poteva essere rilevata anche in appello trattandosi di elemento costitutivo della
pretesa, la cui mancanza è appunto deducibile o rilevabile d’ufficio in qualsiasi stato e
grado del giudizio (tra le tante, Cass. 11443/17, 22899/11).
2

invece prodotto dichiarazione sostitutiva in relazione al fatto che avendo 61 anni non

R.G. 23235/2012

Correttamente quindi il giudice d’appello non ha riconosciuto l’esistenza del vizio
revocatorio avendo rilevato che la sentenza gravata avesse escluso l’esistenza del
diritto sia per la mancanza del requisito dell’incollocazione, sia per la mancanza del
requisito reddituale, provato tardivamente.
Il ricorso va quindi respinto. Nulla va disposto per le spese sussistendo i presupposti
di cui all’art.152 disp. att. c.p.c..

La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 novembre 2017

P.Q.M.

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