Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4082 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 18/02/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 18/02/2020), n.4082

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13471/2016 proposto da:

EMMEGI s.r.l. (C.F.: (OMISSIS)), con sede legale in (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore D.R.P.

(C.F.: (OMISSIS)), nata a Taranto il (OMISSIS); DOGRE s.r.l. (C.F.:

(OMISSIS)), con identica sede legale, in persona del legale

rappresentante pro tempore e Presidente del Consiglio di

Amministrazione T.C. (C.F.: (OMISSIS)), nato a Taranto il

(OMISSIS); rappresentate e difese dall’Avv. Stefano Fumarola (C.F.:

FMRSFN68M24L049K) e dall’Avv. Samuele Donatelli (C.F.:

DNTSML72M27L049S) ed elettivamente domiciliate presso lo studio

dell’Avv. Giovanni Battista Conte, in Roma alla Via Ennio Quirino

Visconti n. 99, come da procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

LU.CAR s.r.l., con sede in (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante L.G., nato a Taranto il

(OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa dall’Avv.

Giuseppe D’Agostino (C.F.: DGS GPP 47E27 L049A) del Foro di Taranto,

con domicilio eletto in Roma, alla Via Dei Gracchi n. 91, presso lo

studio dell’Avv. Pierfrancesco Torrisi, giusta procura speciale resa

su foglio a parte unito al controricorso;

– controricorrente –

– avverso la sentenza n. 1709/28/2015 emessa dalla CTR Puglia in data

20/07/2015 e notificata il 24/03/2016;

udita la relazione della causa svolta all’adunanza camerale del

4/12/2019 dal Consigliere Dott. Penta Andrea.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La LU.CAR s.r.l. impugnava l’avviso di accertamento di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche n. 023163.P emesso dalla concessionaria del comune di Taranto, la Emmegi S.r.l., in data 11/06/2005 per il periodo dall’1/01/2005 al 31/12/2005.

Con tale atto si chiedeva il pagamento della somma di Euro 27.159,94 a titolo di tassa occupazione permanente di spazi e aree pubbliche, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993.

Con il ricorso originario la contribuente contestava la richiesta di pagamento della tassa, poichè sostenendo che la tassa per occupazione (TOSAP) fosse sostituita dal canone di concessione, poichè era, a dire della contribuente, esclusa la sovrapposizione della tassa e del canone, in ossequio al disposto del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 63.

La concessionaria per l’accertamento e riscossione del Comune di Taranto S.r.l., costituitasi in giudizio, ribadiva la legittimità del proprio operato, sostenendo che il comune di Taranto non si era avvalso della facoltà prevista dall’art. 63 citato e che, pertanto, risultavano dovuti sia la TOSAP che il canone di concessione.

Con memoria aggiunta la società ricorrente, al fine di contestare i motivi addotti da controparte, deduceva che la concessione era finalizzata alla realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti e servizi annessi e che alla scadenza del termine della concessione, qualora non fossero ricorsi tutte le condizioni e gli obblighi previsti nell’art. 11, il comune avrebbe avuto la facoltà di destinare la struttura a terzi senza alcun indennizzo. Ne conseguiva che, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49, l’occupazione era esente dall’assoggettamento alla tassa nel rispetto di quanto previsto dalla lett. e).

Il giudice di prime cure, con n. 150/04/10, accoglieva il ricorso e, per l’effetto, annullava l’avviso di accertamento impugnato, sul presupposto che era illegittima la pretesa tributaria di cui all’avviso di accertamento, poichè nel caso in esame ricorrevano i presupposti di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49, lett. e), per godere dell’esenzione dall’imposta. Ciò in quanto la concessione ed il pagamento del canone erano finalizzati alla realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti, qualificato come pubblico servizio, che sarebbe stato acquisito gratuitamente al patrimonio del Comune di Taranto alla fine della concessione stessa.

La concessionaria del Comune di Taranto per l’accertamento e la riscossione della TOSAP proponeva appello nei confronti della predetta sentenza per:

1) difetto di motivazione, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4;

2) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2, per aver consentito la proposizione di motivi aggiunti;

3) inapplicabilità della richiesta esenzione, poichè non ricorrevano i presupposti di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49, comma 1, lett. e) (vale a dire, a) la devoluzione gratuita e b) l’effettuazione di impianti adibiti a servizi pubblici).

Concludeva con la richiesta di accogliere l’appello e confermare l’avviso di accertamento, con vittoria delle spese.

La società LU.CAR s.r.l. presenta controdeduzioni per chiedere la conferma della sentenza di primo grado, richiamando sia la convezione che il regolamento comunale per affermare la legittimità della esenzione dal pagamento della tassa.

Con sentenza del 20.7.2015 la CTR Puglia rigettava l’appello sulla base delle seguenti considerazioni:

1) la sentenza di primo grado era sufficientemente motivata, avendo esplicitato, in maniera succinta, i motivi alla base della decisione, rendendo in tal modo possibile individuare il thema decidendum e le ragioni su cui era fondato il dispositivo;

2) il ricorrente già con il ricorso introduttivo aveva eccepito la nullità dell’avviso di accertamento argomentando che sull’area oggetto della concessione doveva sorgere un impianto di distribuzione di carburante, laddove con la memoria aggiunta, depositata il 26/05/2006, non aveva proposto un nuovo motivo, ma semplicemente esplicitato in maniera più chiara la nullità della pretesa fiscale;

3) le condizioni prescritte dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49, lett. e), per l’esenzione dalla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche erano tutte presenti nel caso in esame e puntualmente elencate dal giudice di primo grado.

Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso la Emmegi s.r.l. e la Dogre s.r.l., sulla base di quattro motivi. La LU.CAR s.r.l. ha resistito con controricorso.

In prossimità dell’udienza camerale, la resistente ha depositato memorie illustrative.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la nullità della decisione impugnata per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 24 e artt. 101 e 346 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per non aver la CTR rilevato che la società contribuente, con memoria depositata nel corso del giudizio di primo grado, aveva proposto motivi aggiunti di impugnazione, nonostante non fossero stati depositati nuovi documenti da essa non conosciuti.

1.1. Il motivo è fondato.

Nel giudizio tributario è inammissibile la deduzione, nella memoria del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 32, di un nuovo motivo di illegittimità dell’avviso di accertamento, in quanto il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l’atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo, i quali costituiscono la causa petendi entro i cui confini si chiede l’annullamento dell’atto e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2 (Sez. 5, Sentenza n. 22662 del 24/10/2014; conf. Sez. 5, Ordinanza n. 19616 del 24/07/2018).

In particolare, nel processo tributario, caratterizzato dall’introduzione della domanda nella forma dell’impugnazione dell’atto fiscale, l’indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell’Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado. Ne consegue che il giudice deve attenersi all’esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibile, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 24, esclusivamente in caso di “deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione” (Sez. 5, Sentenza n. 15051 del 02/07/2014).

Non è revocabile in dubbio che l’aver dedotto, con il ricorso introduttivo, l’incompatibilità tra il tributo per l’occupazione di beni pubblici e l’assoggettamento ad un canone determinato da apposito atto di concessione (vale a dire, la violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 63, comma 1) e l’aver invocato, con la memoria integrativa, l’applicabilità dell’esenzione dal tributo contemplata dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49, comma 1, lett. e), ha determinato il completo stravolgimento del thema decidendum, in assenza della produzione di documenti nuovi non conosciuti dalla contribuente.

In quest’ottica, va dichiarata l’inammissibilità dei motivi aggiunti di annullamento dell’atto impositivo impugnato proposti dalla contribuente con la memoria integrativa, anche sul rilievo che essi, proprio in ragione dell’intervenuta impugnazione dell’atto notificato, erano già conosciuti dalla contribuente al momento della presentazione del ricorso introduttivo, non essendo peraltro neppure stata articolata una prova per dimostrare la mancata – o il diverso momento di – conoscenza.

Nè in senso contrario potrebbe invocarsi, come pur ha fatto la resistente, la pronuncia a Sezioni Unite n. 12310 del 15.6.2015, atteso che, anche a voler prescindere dalla specialità del processo tributario disciplinato da una normativa ad hoc, la vera differenza tra le domande “nuove” implicitamente vietate – in relazione alla eccezionale ammissione di alcune di esse – e le domande “modificate” espressamente ammesse non sta nel fatto che in queste ultime le “modifiche” non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate “nuove” nel senso di “ulteriori” o “aggiuntive”, trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali -, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali, ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività.

Nel caso di specie, la contribuente non ha neppure dedotto di aver invocato l’esenzione di cui all’art. 49, lett. e), in sostituzione del motivo originario di annullamento dell’avviso di accertamento impugnato (fondato, come detto, sulla incompatibilità tra la Cosap predeterminata nella convenzione e la Tosap).

Da ultimo, non si è all’evidenza al cospetto, come invece sostenuto dalla resistente, di una mera diversa qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio, che rientrerebbe nel principio iura novit curia, avendo, con la memoria integrativa, la stessa modificato completamente la causa petendi sottesa alla propria richiesta di annullamento dell’atto di accertamento impugnato.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36,artt. 112 e 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per aver la CTR reso una motivazione apparente quanto al profilo della sussistenza dell’esenzione dal tributo prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49, comma 1, lett. e).

2.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del precedente.

3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49, lett. e), artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver la CTR erroneamente, a suo dire, interpretato la Convenzione stipulata tra le parti, in particolare ritenendo che una devoluzione solo eventuale degli impianti al termine della convenzione potesse considerarsi quale “devoluzione gratuita” degli stessi e, quindi, integrasse uno dei due elementi indefettibili richiesti dalla norma per il riconoscimento dell’esenzione.

3.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del primo.

4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt 49, comma 1, lett. e) e D.Lgs. n. 32 del 1998, art. 1 e 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non aver la CTR considerato che non esisteva il requisito dello svolgimento di “servizio pubblico” (recte, dell’occupazione realizzata con impianti adibiti a servizi pubblici) nell’attività di distribuzione carburanti svolta da parte della Lu.Car s.r.l. con le occupazioni tassate.

4.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del primo.

5. Alla stregua di quanto precede, la sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo, deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, nel senso di rigettare il ricorso originario della contribuente. L’esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di merito, laddove le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente; compensa le spese del doppio grado di merito e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della resistente, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 4 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 18 febbraio 2020

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