Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4082 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/02/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 18/02/2011), n.4082

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.S. residente a (OMISSIS), rappresentata e

difesa, giusta delega a margine del ricorso, dall’Avv. PROZZO

Roberto, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Verbano, 22 presso

lo studio dell’Avv. Enrico Ferrannini;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in

persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza n. 83/51/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Napoli – Sezione n. 51, in data 27/04/2007, depositata

il 02 maggio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12 gennaio 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito il Procuratore Generale Dott. Immacolata Zeno.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel ricorso iscritto al n. 16112/2007 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 83-51-2007 pronunziata dalla C.T.R. di Napoli, Sezione n. 51, il 27.04.2007 e DEPOSITATA il 02 maggio 2007.

Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello dell’Agenzia Entrate, ritenendo sussistere i presupposti impositivi.

2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso di liquidazione dell’imposta di successione, censura l’impugnata, sentenza, sotto diversi profili, per violazione di legge e vizio di motivazione.

3 – Gli intimati Agenzia e Ministero, non hanno svolto difese in questa sede.

4 – La questione posta dal ricorso in esame, che attiene al potere dell’Amministrazione finanziaria di procedere all’integrazione e rettifica dell’avviso di accertamento, si ritiene possa essere risolta sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, nella parte in cui consente modificazioni dell’avviso di accertamento soltanto in caso di sopravvenienza di nuovi elementi di conoscenza da parte dell’ufficio, non opera con riguardo ad avviso nullo (nella specie, per omessa indicazione dell’aliquota applicata), alla cui rinnovazione ex nunc l’Amministrazione è legittimata in virtù del potere, che le compete, di correggere gli errori dei propri provvedimenti nei termini di legge, salvo che l’atto rinnovato non costituisci elusione o violazione dell’eventuale giudicato formatosi sull’atto nullo (Cass. n. 11114/2003, n. 8854/1993, n. 4303/1992).

5 – Data la delineata realtà processuale, sulla base dei richiamati principi, si propone, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., di dichiarare inammissibile l’impugnazione nei confronti del Ministero e di rigettare il ricorso contro l’Agenzia Entrate, per manifesta infondatezza.

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso, del quale, oltretutto, si coglie:

l’inammissibilità per carenza di legittimazione passiva nei confronti del Ministero (Cass. n. 3116/2006, n. 3118/2006), va rigettato per manifesta infondatezza;

Considerato che nulla va disposto per le spese, in assenza dei relativi presupposti;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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