Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4082 del 16/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/02/2017, (ud. 12/01/2017, dep.16/02/2017),  n. 4082

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9126-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ape legis;

– ricorrente –

contro

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VICOLO ORBITELLI, 31,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA MARTINO, che lo rappresenta

e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2465/2014, emessa il 14/02/2014, della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il

12/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA

IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti di S.A. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 2465/49/2014, depositata in data 12/03/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente (esercente la professione di avvocato) di rimborso dell’IRAP versata negli anni d’imposta dal 2003 al 2007 – è stata solo in parte riformata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame dell’Agenzia delle Entrate solo limitatamente all’anno 2007 (per mancata dimostrazione da parte del contribuente di versamenti di imposta), hanno sostenuto che, quanto agli anni 2005 e 2006, l’amministrazione aveva “riconosciuto apertamente la pretesa”, mentre, quanto agli anni 2003 e 2004 non sussistevano “ragioni per modificare le fondate e logicamente coerenti valutazioni della C.T.P. in punto di infondatezza della pretesa impositiva”.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 e art. 2697 c.c., essendosi i giudici della C.T.R. limitati a confermare le statuizioni dei giudici di primo grado, prescindendo dalla verifica dell’adempimento dell’onere della prova a carico del contribuente (vertendosi in tema di rimborso di imposta) e dalla verifica della documentazione fiscale prodotta, dalla quale emergevano spese di notevole entità per l’acquisto di beni strumentali, per lavoro dipendente e per compensi a terzi. Con il secondo motivo, si deduce la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4, avendo i giudici della C.T.R. del tutto omesso di motivare sull’esistenza, evidenziata dall’Ufficio appellante, di spese per lavoro dipendente e per compensi a terzi.

2. La seconda censura, avente valenza preliminare, essendo invocata la nullità della sentenza per motivazione del tutto apparente e per relationem, è infondata.

Questa Corte (Cass. 28113/2013) ha, da ultimo, ribadito che “in tema di processo tributario, è nulla, per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 61 nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame”.

In sostanza, la sentenza d’appello deve essere cassata allorquando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione alla sentenza appellata, non consenta in alcun modo di ritenere che all’affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. 2268/06, 15483/08).

Alla stregua di tali premesse, la sentenza gravata non può essere giudicata radicalmente nulla, nella parte impugnata, per difetto del requisito di forma di cui ai D.Lgs. n. 546 dei 1932, art. 36, n. 4 (applicabile alla sentenza di secondo grado per il disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61), perchè non risulta completamente priva della illustrazione dei motivi della decisione e, precisamente, delle considerazioni che hanno indotto la Commissione Tributaria Regionale a disattendere, in relazione agli anni 2003 e 2004, le ragioni dell’appellante ed ad accoglierle, quanto all’anno 2007 (non essendovi più contestazione per gli anni 2005 e 2006).

3. La prima censura è fondata, con assorbimento della terza censura, implicante vizio motivazionale.

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9451/2016) ha affermato il seguente principio di diritto: “Con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”. Nella specie, l’Agenzia incentra il motivo proprio sulla mancata valutazione da parte della C.T.R. dell’apporto dato al professionista da dipendente.

Quanto poi all’incidenza delle spese per beni strumentali, occorreva verificare se si trattasse o meno dì beni eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale in assenza di organizzazione. Come affermato di recente da questa Corte (Cass.547/2016), “anche una spesa consistente riferita all’acquisto di un macchinario indispensabile per l’esercizio della professione può rilevarsi inidonea a significare l’esistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, tutte le volte in cui il capitale a tal fine investito non valga a rappresentare fattore aggiuntivo o moltiplicativo del valore rappresentato dalla mera attività intellettuale del professionista ma risulti ad essa asservito ai fini dell’acquisto di attrezzatura connaturata e indispensabile all’esercizio dell’attività medesima e come tale inidoneo ad assumere rilievo, quale fattore produttivo di reddito, distinguibile da quello rappresentato dalla stessa attività intellettuale c/o dalla professionalità del lavoratore autonomo”.

Nella specie, la C.T.R., quanto agli anni 2003 e 2004 rimasti in contestazione, nulla ha detto in ordine alla presenza di spese (di una certa entità) per beni strumentali e per lavoro dipendente, occorrendo invece valutarne la consistenza e tipologia. La decisione non risulta pertanto conforme ai principi di diritto da ultimo espressi anche dalle Sezioni Unite di questa Corte.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento dei primo motivo del ricorso, respinto il secondo ed assorbito il terzo, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R della Campania in diversa composizione. Il giudice dei rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo dei ricorso, respinto il secondo ed assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla C.T.R. della Campania.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2017

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