Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4081 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/02/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 18/02/2011), n.4081

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.A. e C.C., già rappresentati e difesi,

giusta procura in Notaio Leonardo Cappetta di Torino del 17.04.2007

rep. 54501, dall’Avv. MILANA Carlo deceduto nelle more del giudizio e

la seconda dall’Avv. Francesco D’Ayala Valva, in forza di procura

speciale 23.11.2009 rep. 56998, nel cui studio in Roma, Via Parioli,

43 ha eletto domicilio;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in

persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza n. 155/34/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Roma – Sezione n. 34, in data 22/03/2006, depositata

l’11 aprile 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12 gennaio 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Udito, altresì, per parte ricorrente, l’Avv. F. D’Ayala Valva;

Sentito il Procuratore Generale Dott. Immacolata Zeno, che ha

concluso aderendo alla relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel ricorso iscritto al n. 15873/2007 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 155-34-2006 pronunziata dalla C.T.R. di Roma, Sezione n. 34, il 22.03.2006 e DEPOSITATA l’11 aprile 2006.

Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello dei contribuenti, ritenendo sussistere i presupposti impositivi.

2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso di liquidazione dell’imposta di successione, censura l’impugnata sentenza, sotto diversi profili, per vizi di legge e di motivazione.

3 – Gli intimati Agenzia e Ministero, non hanno svolto difese in questa sede.

4 – Il ricorso nei confronti del Ministero appare inammissibile non risultando proposto nei confronti della giusta parte.

L’inammissibilità è ricollegabile al fatto che il giudizio di appello, al cui esito è stata emessa la decisione impugnata, si è svolto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma (OMISSIS), che è l’unica controparte contemplata in sentenza, e non anche nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, rimasto estraneo a detto giudizio ed evocato in giudizio con il ricorso in esame.

La sentenza di appello, infatti, risulta emessa in data 11.04.2006 nei soli confronti della predetta Agenzia delle Entrate, e, d’altronde, il ricorso è stato notificato il 23-25 maggio 2007, cioè successivamente alla data dell’1.01.2001, a partire dalla quale trova applicazione la riforma ordinamentale di cui al D.Lgs. n. 300 del 1999 ed i principi giurisprudenziali alla relativa stregua fissati (Cass. n. 15643/2004, n. 3116/2006, n. 3118/2006).

L’impugnazione nei confronti del Ministero non può, quindi, ritenersi promossa nei confronti della giusta parte, stante che la sentenza impugnata non risulta emessa nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, – bensì di soggetto giuridico diverso (Agenzia delle Entrate) -, il quale, essendo rimasto estraneo al giudizio nel precedente grado di appello, deve ritenersi privo di legittimazione passiva nel presente giudizio di legittimità, cui hanno titolo solo i soggetti che hanno partecipato al precedente grado del giudizio (Cass. n. 15021/2005, n. 9538/2001).

4 bis – Il ricorso nei confronti dell’Agenzia impone, in via preliminare e d’ufficio, di esaminare e valutare questioni che attengono al diritto di difesa ed al principio del contraddittorio, che, sì ritiene, possono essere risolte sulla base dei seguenti principi di diritto:

– Il principio del contraddittorio di cui all’art. 101 cod. proc. civ., si correla sul piano costituzionale sia con la regola dell’uguaglianza affermato dall’art. 3 Cost., sia con il diritto di difesa, che, dichiarato dall’art. 24 Cost., comma 2, inviolabile in ogni stato e grado del giudizio, involge gli aspetti tecnici della difesa e garantisce a ciascuno dei destinatari del provvedimento del giudice di poter influire sul contenuto del medesimo; detto principio, quindi, non è riferibile solo all’atto introduttivo del giudizio, ma deve realizzarsi nella sua piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo (Cass. n. 3632/1998, n. 26040/2005);

La violazione del contraddittorio comporta nullità dell’intero giudizio, con la conseguenza che la sentenza che lo conclude non è idonea a porre in essere statuizioni suscettibili di trasformarsi in cosa giudicata ove non impugnate Cass. n. 11496/2004, n. 8803/2003);

Le nullità conseguenti alla violazione del contraddittorio sono rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salve le preclusioni derivanti dal giudicato esplicito o implicito formatosi sulla questione (Cass. n. 3061/1996, n. 5067/1998).

5 – Data la delineata realtà processuale, quale dedotta – senza contrasto – con il ricorso, e desumibile dalla decisione impugnata, sulla base dei richiamati principi, si propone, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., di trattare la causa in Camera di consiglio, dichiarando inammissibile l’impugnazione proposta nei confronti del Ministero ed accogliendo il ricorso contro l’Agenzia Entrate, per manifesta fondatezza.

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va dichiarato inammissibile nei confronti del Ministero, nei cui confronti non sussistono i presupposti per una pronuncia sulle spese;

Considerato che va, invece, accolta l’impugnazione, nei confronti dell’Agenzia e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione;

Considerato, infatti, che il ricorso deve ritenersi fondato, avuto riguardo alle censure ivi svolte, le quali evidenziano vizi del procedimento, implicanti anche violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa dei contribuenti;

Considerato, in vero, che le doglianze mosse (segnatamente, l’omesso esame della domanda di sospensione del giudizio e dell’atto di assenso dell’Amministrazione alla definizione della lite e della conseguente richiesta dell’Amministrazione medesima di dichiarare cessata la materia del contendere, nonchè la omessa indicazione della presenza delle parti e la mancata acquisizione delle produzioni e difese dalle stesse offerte), riguardano circostanze rilevanti ai fini decisionali, che in sede di appello sono state dedotte e non esaminate, e che neppure in questa sede risultano contestate (Cass. n. 1540/2007, n. 5488/2006, n. 2273/2005);

Considerato, altresì, dato il rapporto di pregiudizialità logica e giuridica esistente tra la presente causa e quella relativa all’opposizione al diniego sulla domanda di condono, – pendente innanzi a diverso Giudice – che la decisione impugnata ha fatto malgoverno del principio secondo cui la sospensione necessaria del processo va disposta, ex art. 295 c.p.c., anche al di fuori dei casi previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39 (Cass. n. 17937/2004, n. 14788/2001, n. 7506/2001, n. 13281/2000), allorquando, come nel caso, vertendosi in tema di pregiudizialità, non si renda possibile, attraverso l’istituto della riunione, la “reductio ad unum” dei due procedimenti, risultando pendenti davanti a Giudici diversi, e quindi, la definizione necessaria della causa pregiudiziale diviene presupposto per l’applicazione, in via estensiva, della disposizione codicistica;

Considerato, quindi, che la causa va rinviata ad altra sezione della CTR del Lazio, perchè proceda al riesame e, quindi, attenendosi al quadro normativo di riferimento ed ai richiamati principi, decida nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, motivando congruamente;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze; accoglie l’impugnazione nei confronti dell’Agenzia Entrate, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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