Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4081 del 09/02/2022

Cassazione civile sez. III, 09/02/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 09/02/2022), n.4081

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36584/2019 proposto da:

G.S., elettivamente domiciliato in Roma Via Della

Giuliana, 32, presso lo studio dell’avvocato Gregorace Antonio, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, (OMISSIS);

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 10/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/10/2021 dal Cons. Dott. Lina RUBINO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. G.S., cittadino della Nigeria, propone ricorso nei confronti del Ministero dell’Interno, articolato in quattro motivi, notificato il 22.11.2019, avverso il Decreto n. 21409/2019 del Tribunale di Roma, pubblicato in data 10 luglio e comunicato il 23 ottobre 2019, con il quale il tribunale, previa audizione del ricorrente, ha negato lo status di rifugiato e ha ritenuto non sussistere il suo diritto né alla protezione sussidiaria né alla protezione umanitaria.

2. Dal decreto risulta, quanto alla situazione personale del ricorrente: che questi, nato e cresciuto a (OMISSIS), frequentava la scuola fino al diploma, lavorava come barbiere, lasciava la Nigeria a causa della successione ereditaria del nonno che aveva causato la morte di suo padre, primogenito e avente diritto di scelta sui beni ereditari, per mano del fratello pochi giorni prima della divisione; che in particolare temeva di essere ucciso analogamente al padre essendo subentrato nei diritti di questi; che per questo decideva di fuggire affidandosi a un trafficante che gli permetteva di raggiungere la Libia dove veniva venduto, detenuto e maltrattato e riusciva a ottenere la libertà pagando una somma prestatagli da un conoscente in Nigeria al quale consegnava i documenti relativi a un terreno a garanzia della restituzione del denaro. Solo in sede di audizione davanti al tribunale dichiarava che lo zio apparteneva alla setta degli (OMISSIS).

3. Complessivamente, il tribunale riteneva la sua narrazione non credibile e contraddittoria, in quanto il ricorrente abbandonando la Nigeria di fatto lasciava i beni ereditari nella disponibilità dello zio che da altri particolari della narrazione risultava fuggito in Ghana. Escludeva, previa citazione di COI aggiornate, l’esistenza di una situazione di pericolo diffuso nel paese di provenienza. Quanto al diritto alla protezione umanitaria, escludeva che ne ricorressero i presupposti non avendo il ricorrente dimostrato l’esistenza di una particolare situazione soggettiva di vulnerabilità: affermava il tribunale che nessuna prova concreta fosse stata offerta dei pretesi maltrattamenti subiti durante la permanenza in Libia, riteneva sostanzialmente irrilevanti gli esiti cicatriziali risultanti da un certificato prodotto proveniente da un medico privato e riteneva non sufficienti gli indici di integrazione prodotti.

3. Il Ministero ha depositato tardivamente una comunicazione con la quale si dichiara disponibile alla partecipazione alla discussione orale.

4. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

Diritto

RITENUTO

che:

5. In data 29 ottobre 2021 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo, in attesa della decisione della Corte costituzionale su questione ritenuta rilevante. In data 16.12.2021, a seguito di riconvocazione, il collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso per le ragioni che seguono.

6. – Il ricorso è inammissibile per difetto di valida procura alle liti (ciò che esime il Collegio dall’illustrare i motivi di censura).

7. – Al riguardo, si osserva che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 15177/2021, hanno affermato, componendo il contrasto creatosi fra le sezioni semplici, che: “il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13 – nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” – ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. La procura speciale per il ricorso per cassazione, per le materie regolate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13 e dalle disposizioni di legge che ad esso rimandano, deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente””.

8. – La questione di legittimità costituzionale del citato art. 35-bis, comma 13 – sollevata, successivamente a detta sentenza, da questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 17970/2021, denunciandone il contrasto con gli artt. 3,10,24,111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 28 e art. 46, p. 11, della direttiva 2013/32/UE (Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale), nonché all’art. 18, art. 19, p. 2 e art. 47 della Carta dei diritti UE e agli artt. 6, 7, 13 e 14 della CEDU, nella parte in cui prevede che la mancanza della certificazione della data di rilascio della procura da parte del difensore, limitatamente ai procedimenti di protezione internazionale, determini la inammissibilità del ricorso – è stata decisa dalla Corte costituzionale nella Camera di consiglio del 2 dicembre 2021 nel senso della non fondatezza (cfr. comunicato stampa emesso in pari data dalla stessa Corte costituzionale e pubblicato sul sito web della medesima Corte).

9. – Nel caso di specie, la procura speciale rilasciata per il ricorso per cassazione non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento di essa sia stata successiva alla comunicazione provvedimento impugnato, recando unicamente l’autenticazione della firma del richiedente asilo che non è idonea, secondo la pronuncia delle Sezioni Unite sopra richiamata, ad attestare anche che la data del conferimento del mandato è successiva alla comunicazione del decreto da impugnare.

10. – Non occorre provvedere sulla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato Ministero.

Il pagamento del doppio contributo, se dovuto, va posto a carico del ricorrente, in applicazione del principio – enunciato dalla citata sentenza n. 15177/2021 delle Sezioni Unite – per cui “il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all’interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza”.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte

del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 16 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2022

 

 

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