Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4080 del 19/02/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4080 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PROTO CESARE ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 12957-2011 proposto da:
FONDAZIONE CONGIZEG:\ZIONr, DVI
MAGGIORI 1 DI FA R( .\

NIISERICORD1A

80016630164 in persona del Presidente

pro-tempore, Attivamente domiciliata in R( VI .\
CIThIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANI \RITI
P:1( )_1,( ), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
SPINETTI ‘MARIO, giusta procura speciale in calce al ricorso ,.

– ricorrente contro
CONIUNU DI SPIRANO 00711080168 in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in RONIA,

(Utili()

Cr .SAR[ 14, presso lo studio dell’avvocato) PAFUNDI GABRIVLU,

zgeQ)
if9)

Data pubblicazione: 19/02/2013

che lo rappresenta e difende unicamente all’avvocato BORDOGNA
RAFFAH

giusta procura speciale a margine del ricorso;

controricorrente avverso la sentenza n. 968/2010 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dd
23/11/2012 dal Consigliere Relatore Dott. CESARE ANTONIO
PROTO;
udito per. il controricorrente l’Avvocato Stefano Santarelli (per delega
avv. Gabriele Pafundi) che ha chiesto il rigetto del ricorso e si riporta
inoltre agli scritti.
presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO
GRA/ANNI RUSSO che si riporta alla relazione scritta.
Ritenuto che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il relatore nominato per
l’esame del ricorso ha depositato la seguente relazione:
“Letti gli atti. depositati

Osserva in fatto
1!. 27/9/1980 l’Opera Pia Misericordia Maggiore di Bergamo cedeva al
Comune di Spirano un terreno per la realizzazione di un piano di
edilizia economica e popolare al prezzo di lire 2000 a mq. da
conguagliarsi secondo quanto stabilito dalla emananda legge sostitutiva
delle norme dichiarate illerittime dalla sentenza n. 5/1980 della C’orte
Costituzionale.
Con citazione del 27/4/1995 (l’Opera)Pia Misericordia Maggiore di
Bergamo conveniva in giudizio il Comune di Spirano chiedendone la
condanna al pagamento del conguaglio dovuto applicando i criteri
stabiliti dalla legge 8/8/1992 n. 359 (G.U. 13/8/1992 n. 190) che

Ric. 2011 n. 12957 sez. M2 – ud. 2341-2012
-2-

BRV,SCI A del 3.11.2010, depositata il 17/11/2010;

all’art. 5 bis stabiliva criteri per la determinazione dell’indennità di
esprop no.
Il Comune di Spirano si costituiva eccependo la prescrizione
(decennale) del diritto al conguaglio.
Il Tribunale. di Bergamo rilevava che l’accordo per il conguaglio

sentenza n. 223 del 1983 della Corte Costituzionale (dichiarativa della
illegittimità costituzionale della legge n. 385 del 1980 che aveva
restaurato gli stessi criteri di commisurazione dell’indennità di
esproprio che la Corte aveva dichiarato costituzionalmente illegittimi
con la sentenza n. 5 del 1980 pur stabilendo il carattere provvisorio e
non definitivo dell’indennità determinate secondo tali criteri).
Ciò premesso il Tribunale con sentenza 1/3/2007

dichiarava

prescritto il credito in quanto la prescrizione iniziava a decorrere dalla
pubblicazione della menzionata sentenza n. 223/1983 della Corte
Costituzionale e non dall’emanazione della i,. 359/1992, tenuto conto
che l’azione era stata promossa oltre i dieci anni dalla sentenza della
Corte Costituzionali. senza essere preceduta da validi atti interruttivi,
tale non potendosi qualificare la lettera 8/4/1993 in quanto non
contenente intimazione di pagamento.
L’Opera Pia Misericordia Maggiore di Bergamo divenuta Fondazione
Congregazioe della il.lisericordia Maggiore di Bergamo proponeva
appello al quale resisteva il Comune di Spirano.
La Corte di Appello di Brescia, con sentenza 17/11/2010 rigettava
l’appello rilevando:
che per la costante giurisprudenza della Corte di legittimità a
seguito della sentenza n. 223 del 1983 della Corte Costituzionale,
l’accordo pubblicistico che disciplina la determinazione dell’indennità
di esproprio diviene parzialmente nullo e il diritto al cong,uaglio sorge
Ric. 2011 n. 12957 sez. M2 – ud. 23-11-2012
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(qualificato accordo di diritto pubblico) era intervenuto prima della

non già. al momento della successiva legge, ma sin dalla pubblicazione
della sentenza della Corte Costituzionale;
che la lettera raccomandata 8/4/1993 non costituiva atto
interruttivo della prescrizione perché non vi si esplicitava la volontà di
ottenere il soddisfacimento del credito in citiamo conteneva un mero

pratica.
1,a Fondazione Congre.gazione della \Iisericordia Maggiore di
Bergamo propone ricorso affidato a due motivi.
Resiste con controricorso il Comune di Spirano.

Osserva in diritto
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce l’omessa, insufficiente ed
erronea motivazione e la violazione e. falsa applicazione degli artt.1362
e 1367 c.c. e dell’art. 2943 c.c. e sostiene:
a) che la corte territoriale, pur richiamando giurisprudenza di questa
Corte, ha ornesso di motivare circa la decorrenza del termine di
prescrizione, fondando la propria decisione in merito all’irrilevanza del
patto di conguaglio sulla natura pubblicistica del contratto di cessione
e non sul fatto che le parti non avrebbero potuto fare riferimento che
alla normativa vigente all’epoca della cessione;
b) che la clausola patrizia doveva sopravvivere alla caducazione della
normativa di riferimento (L. 385/1980) in quanto la volontà delle parti
ha trasformato la disposizione legale (caducata) in regola patrizia e
l’automatica sostituzione della clausola di conguagli() con il precetto
ricavabile dall’art. 39 I,.2359/1865 non corrisponde alla volontà delle
parti, come manifestata anche attendendo (secondo il ricorrente)
l’entrata in vigore della 1. 359/1992 per chiedere il conguaglio.
1.1 n motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c. perché
il provvedimento impugnato ha deciso, coerentemente motivatici()
Ric. 2011 n. 12957 sez. M2 – ud. 23-11-2012
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sollecito a prendere contatti con l’avvocato per la definizione della

sulla base della rilevata natura pubblicistica dell’accordo e della
caducazione, per effetto della sentenza. della Corte Costituzionale della
normativa che differiva la determinazione finale dell’indennità a
successiva legge, con conseguente caducazione della clausola di
differimento del conguaglio a successiva legge, la questione di diritto in

l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare
l’orientamento.
Infatti, la soluzione accolta dalla giurisprudenza ormai pacifica
individua, com’è noto, nella data di pubblicazione della sentenza n.
223/1983 della Corte costituzionale il momento dal quale decorre il
termine di prescrizione decennale del diritto all’integrazione
dell’indennità di espropriazione, o del corrispettivo della cessione,
allorché la vicenda ablativa, come nella specie, si sia perfezionata
(rispettivamente con il decreto di esproprio o la cessione volontaria)
nel vigore della L. n. 385 del 1980, prima che venisse dichiarata
incostituzionale (in parte qua) con la predetta sentenza (cfr. Cass.
11293/1999 e successivamente, fra le molte, (:ass. 21758/2004,
11843/2007, 4200/2009).
Come anche da ultimo affermato da questa Corte, tale soluzione
deriva dal riconoscimento che, a seguito della declaratoria di
incostituzionalità del regime temporaneo oggetto di quella sentenza,
non potendo certo amtnettersi un vuoto normativo sui criteri di
liquidazione dell’indennità di esproprio, riprendeva vigore il criterio
generale del valore venale già previsto dalla legge fondamentale del
1865 (Cass. 3/11/2011 n. 22790) e, quindi, con il venir rneno della
norma che differiva la determinazione finale dell’indennità, riprendeva
efficacia il criterio generale dell’indennità commisurata al valore venale.

Ric. 2011 n. 12957 sez. M2 – ud. 23-11-2012
-5-

modo conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e

La ricorrente si duole che la sentenza non abbia considerato che in
base alla convenzione il conguaglio ‘‘-tvrebbe dovuto essere corrisposto
al sopravvenire di una nuova legge (da identificarsi) nella L. n. 359 del
1992, art. 5 bis, sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla Corte
Costituzionale e che pertanto dovrebbe prevalere la volontà così

dunque, cominciava a decorrere per volontà degli stessi contraenti la
prescrizione del diritto preteso non maturata al momento della
citazione introduttiva del giudizio.
Anche sotto questo profilo, questa Corte ha già ripetutamente
affermato che l’assunto muove dall’erronea qualificazione della
cessione volontaria in termini di contratto di compravendita mentre
questa Corte ha enunciato la regola di contenuto opposto che il
negozio espressamente previsto dalla L. del 1971, art. 12, comma 1,
appartiene alla categoria dei contratti ed. ad oggetto pubblico,
caratterizzati dal fatto che essi hanno per Oggetto rapporti che soltanto
il legislatore può regolare e costituisce una forma alternativa di
realizzazione del procedimento espropriativo, mediante la utilizzazione
di uno strumento privatistico, rimanendo tuttavia un accordo inserito
nell’ambito di questo procedimento; il prezzo rimane predeterminato
in base a criteri inderogabili stabiliti dalla legge del tempo, che
l’espropriando può soltanto accettare (o rifiutare), con la conseguenza
che il prezzo della vendita è completamente sottratto alla disciplina di
diritto privato e si correla in modo vincolato ai parametri legali circa la
determinazione dell’indennità espropriativa, secondo la normativa
vigente al momento della procedura ablativa (cfr. Cass. 11843/2007;
Cass. 8969/2000; 1421/2(00).
Nelr ipotesi in cui è stata convenuta la cessione volontaria, al prezzo
fissato dalla L. 29 luglio 1980, n. 385, salvo conguaglio – quale che
Ric. 2011 n. 12957 sez. M2 – ud. 23-11-2012
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espressa dalle parti; solo dalla entrata. in vigore della suddetta legge

siano la formula usata dai contraenti, i criteri di cui si sono avvalsi per
determinarlo e le condizioni che vi hanno apposto – la invalidazione

per incostituzionalita di tale legge da parte della sentenza 223 dei 1983
della Corte Costituzionale ha comportato l’invalidazione successiva cx
art. 1419 c.c., comma 2 del patto relativo ai parametro legale di

cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 39 o il conguaglio sulla sua base (Cass.
22105/2004), senza che l’espropriato possa avvalersi di detta
declaratoria ovvero continuare ad invocare la clausola contrattuale
divenuta invalida, come ora pretenderebbe la ricorrente, perché da tale
momento la pattuizione suddetta viene automaticamente sostituita con
il precetto ritraibile dal criterio legale che costituisce la sola fonte
genetica del suo diritto al conguaglio

e, nel contempo, il solo

parametro cui il prezzo della cessione e/o il supplementare indennizzo
per essa dovuto, deve essere commisurato (Cass. 19656/2006;
10923/2002; 091/1997; 1890/1996).
Siccome l’automatica sostituzione del sistema dell’indennizzo salvo
conguaglio e avvenuta alla data di pubblicazione della sentenza
costituzionale n. 223 del 1983 dichiarativa del suddetto
sistema, da tale momento gli espropriati sono stati messi in grado di
pretendere il “giusto prezzo”, senza più dover attendere l’apposita
legge sostitutiva delle norme dichiarate incostituzionali con la
precedente sentenza costituzionale n. 5 del 1980, chiamata a definire le
modalità del conguaglio ulteriormente spettante; dalla stessa data
comincia perciO a decorrere ex art. 2935 cod. civ. l’ordinario termine di
prescrizione decennale concesso dall’art. 2946 cod. civ. per farlo valere
(Cass. 24070/2004; 17196/2003; 9492/2002; 11293/1999;
422/1989).

Ric. 2011 n. 12957 sez. M2 – ud. 23-11-2012
-7-

sez. un.

ragguaglio del prezzo ed il diritto del cedente a conseguire il prezzo di

Nel caso concreto la sentenza impugnata ha accertato che tra
l’amministrazione comunale e l’odierna ricorrente era intervenuta una
CeSSiOne volontaria conclusa con contratto 27/9/1980 e che la
determinazione dell’indennizzo dovuto all’espropriata fu compiuta cosi come doveva – in base alla L. n. 385 del 1980, il cui art. 1 aveva

dalla nota sentenza 5/1980 della. Corte Costituzionale, stabilendo
(comma

” L’indennità cosi determinata sarà soggetta a congnaglio secondo

quanto stabilito dalla legge sosti/l/Ma di tiri al comma precedente. da emanarsi
entro nn anno dall’entrata in rigore della presente legge” (termine questo
successivamente prorogato dapprima dalla L. n. 535 del 1981 e poi,
ancora, dalla L. n. 943 del 1982).
Pertanto, intervenuta la declaratoria di cui alla sentenza n. 223 del 19
luglio 1983 della Consulta che ha caducato la disciplina della L. n. 385
del 1980 (compreso il rinvio alla legge futura), e con essa l’intera
clausola contrattuale che ha subordinato il conguaglio dovuto alla
emanazione di una futura legge più favorevole, del tutto correttamente
la sentenza impugnata ha ritenuto che da quella stessa data e sorto il
diritto di costui di conseguire l’integrazione o il conguaglio
dell’indennità secondo il criterio del valore venale di cui alla I,. 25
giugno 1863., n. 2359, art. 39 e che contestualmente e iniziato a
decorrere l’ordinario ternúne di prescrizione. decennale entro cui
l’espropriato doveva richiederlo ed ha accertato) che detto termine era
inutilmente spirato.
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce”insu 7ciefite el o
contraddittoria motiva:zione e pio/aione delle norme sillfinteipreta,-ione dei
contratti (in particolare art. 1362 e 1367 c.c.) e degli ari?. 2943 e. 4 e 294.5 c.c. e
per l’effetto dell’art. 121.9 – 1

Pie. 2011 n. 12957 sez. M2 – ud. 23-11-2012
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reintrodotto in via temporanea i criteri di stima già dichiarati illegittimi

La ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente
applicato gli artt. 2943 c. 4 relativamente alla individuazione dai
requisiti che rendono un atto idoneo a interrompere la prescrizione.,
fornendo al riguardo una motivazione insufficiente e contraddittoria e
avrebbe di conseguenza violato l’art. 2945 c.c. e anche l’art. 1219 c.c.

dell’atto di costituzione in mora, dovendo necessariamente consistere
in una richiesta o intimazione.
Nella specie avrebbe dovuto ritenersi sufficiente ad interrompere la
prescrizione l’invito per definire la pratica, formulato con la
menzionata raccomandata in quanto appunto diretto a far valere il
diritto al conguaglio; la lettera, secondo la ricorrente, non poteva
considerarsi solo un invito a fare il punto della situazione, ma
esprimeva la volontà di far valere i propri diritti, pur se possibile in via
concordata e non contenziosa
2.1 11 motivo e manifestamente infondato.
Nel motivo si censura la sentenza della (=.orte. territoriale in quanto non
ha ritenuto che la lettera 8/4/1993 ricevuta dal Comune il 24/4/1993
fosse idonea a interrompere la prescrizione.
Nella lettera dopo il richiamo al contratto di vendita del 27/9/1980 e
in particolare all’art. 1 a tenore del quale “in ossequio al diipoiio della legge
29/ 7 /1980 n.. .385, conseguente alla sentemy

IL

5 del 1980 della Corte

Costitu,–fonale, tra le parti viene espre.ssamente .’onvenuto che il prer\-:\79 come sopra
pattuito sarà soggetto a conguaglio secondo quanto stabilito dalla emanando legge
sostitutiva delle norme dichiande illegittime, con la citata sentem.\-a della Corte
Costitll:ionale”, l’Opera Pia così testualmente si esprimeva “si invita la
S. I. l a prendere contatti con favv. Spinetti che cura 1 rapporti economici-legali
dell’ente per la definkione della pratica’.

Ric. 2011 n, 12957 sez. M2 – ud. 23-11-2012
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ritenendo che l’atto interruttivo dovesse avere le stesse caratteristiche

In altri termini, l’Opera Pia richiamava una legge non più operante
perchè dichiarata incostituzionale, senza indicare se la riteneva o meno
ancora vincolante e richiamava una clausola contrattuale che su tale
caducata normativa si fondava; non richiamava altra normativa in
merito alla spettanza del conguaglio, non richiedeva il conguaglio, ne

auspicare un contatto “Per la delinkione della pratica”.
,a Corte di appello ha ritenuto che “dal tenore della Missird, che /7011
richiama la sentelqa della Corte C.ostitt9Onale n. 323/1983, né l’entrata

iii

vigore della L. 33911992, pur ritenuta dalla difesa esseniale ai fini del ,mere
del diritto al onguaglio, ma si limita in modo estremamente ,generico a chiedere /a
definkione della pratita…, 11011 può evincetsi una chiara volontà del creditore di
ottenere il .5.oddi.ifinimento del proprio diritto al conguaglio, ma un sollecito ad
esaminare la ..5‘ituaione, come tale inidonea agli effetti interrultivi. mancando
qualsiasi intima.:zione di pagamento di un conguaglio o una espressa richiesta di
adempimento al debitore ” .
Pertanto la Corte territoriale, pur evidenziando l’assenza (incontestata)
di una intimazione di pagamento e di una espressa richiesta di
pagamento, fonda la propria decisione sulla più generale osservazione
per la quale dalla lettera non può evincersi la chiara volontà del
creditore di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto, ma solo un
sollecito ad esaminare la situazione.
In tema d’interruzione della prescrizione, perche’ un atto abbia
efficacia interruttiva ai sensi dell’art. 2943 c.c. e’ necessario che lo
stesso contenga l’esplicitazione di una precisa pretesa e la richiesta di
adempimento., rivolta al soggetto che si ritiene obbligato, idonea a
manifestare l’inequivocabile volonta’ del titolare di far valere il proprio
diritto nei confronti del destinatario, (tra le tante v. Cass. n. 25500/06;
Cass. 3/12/2010 n. 24656).
Ric. 2011 n. 12957 sez. M2 – ud. 23-11-2012
-10-

ne affermava la debenza in base a qualsivoglia norma, ma Si limitava ad

pur vero che la richiesta di pagamento non è soggetta a rigore di
forme, all’infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l’uso di formule
solenni ne’ l’osservanza di particolari adempimenti, ma è pur sempre
necessaria la chiara manifestazione della volontà di ottenere il
soddisfacitnento del proprio diritto dal debitore nei cui confronti tale

A tali principi ripetutamente affermati da questa Corte (v
Cass. 12/2/2010 n. 3371; Cass. 3/12/2010 n. 24656; Cass. 10/3/2009,
n. 5763, Cass. 23/6/2008, n. ‘17018) occorre dare continuità.
L’accertamento compiuto dal giudice del merito, relativamente al
punto se l’atto scritto indirizzato al debitore, sia idoneo ad
interrompere la prescrizione in applicazione dei principi suddetti,
costituisce indagine di fatto ed è, perciò, incensurabile in sede di
legittimità, se immune da vizi logici (Cass. 04/05/2006, n. l 0270; Cass.
30/03/2006, n. 7524; Cass. 18/09/2007, n. 19339).
Nella fattispecie la sentenza impugnata, come detto, ha ritenuto che
dal tenore e dalle espressioni (v

supra) della lettera pretesamene

interruttiva della prescrizione, non potesse evincersi una chiara volontà
del creditore di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto al
conguaglio, ma solo un sollecito ad esaminare la situazione e ha
motivato tale convincimento nell’assenza di richiami sia alla sentenza
della Corte Costituzionale, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale
della normativa in forza della civale era stato previsto il futuro
conguaglio, sia alla legge 359/1992 che secondo il ricorrente dovrebbe
costituire il presupposto normativo per il diritto al conguaglio; in altri
termini, oltre a non essere richiesto il conguaglio, mancava del tutto il
riferimento a. circostanze o s(Travvenute norme che potessero fondare
un diritto al conguaglio.

Ric. 2011
-11-

n.

12957 sez. M2 – ud. 23-11-2012

scritto è indirizzato.

Trattasi di valutazione di merito esente dai vizi motivazionali lamentati
dalla ricorrente e che non Si pone neppure in conflitto con quella più
risalente e meno rigorosa giurisprudenza che ravvisava l’interruzione
della prescrizione in qualsiasi atto che comunque manifestasse (anche
implicitamente) la volontà del creditore di essere integralmente

La verifica compiuta sulla valutazione di merito del giudice può
concernere la legittimità della base del convincimento espresso dal
giudice di merito (ma, come detto, i principi di diritto applicati dalla
Corte di ,\ppello sono coerenti con la giurisprudenza di questa Corte
nel richiedere una chiara manifestazione della volontà del creditore di
essere pagato) e non questo convincimento in se stesso, come tale
incensurabile.
in questione, cioè, non la giustizia o meno della decisione, ma la
presenza di difetti sintomatici di una possibile decisione ingiusta, che
tali possono ritenersi solo se sussiste un’adeguata incidenza causale
dell’errore oggetto di possibile rilievo in cassazione (esigenza a cui la
legge allude con il riferimento al punto decisivo), ma nella specie,
come già rilevato, il vizio m( )tivazionale non sussiste perché la
motivazione è sorretta da più che sufficiente (oltre che convincente (
non contraddittoria) motivazione.
1’7 appena il caso di aggiungere che i richiami contenuti in ricorso.) ad
alcune sentenze di questa Corte non sono pertinenti: non è. pertinente
il richiamo a Cass. 18/1/2011 n. 1084 perché ivi era esaminato il caso
della proposizione dell’azione revocatoria, al fine di garantire la
soddisfazione di un diritto di credito risarcitorio e si era affermato che
la proposizione di tale azione produce, ai sensi degli art. 2943 e 2945
cod. civ., l’effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione

di tale

diritto, pur se quest’ultimo sia azionato solo successivamente in
Rrc. 2011 n. 12957 sez. M2 – ud. 23-11-2012
-12-

soddisfatto.

autonomo giudizio, trattandosi di un coinportamento univocamente
finalizzato a manifestare la volontà di esercitare specificamente il
diritto medesimo, benchè mediante l’attivazione preventiva di un altro
giudizio, ad esso teleologicamente connesso; pertanto si era
confermato il principio per il quale è idoneo a interrompere la

manifestare la. volontà di esercitare il diritto, comportamento che,
come detto, è stato ritenuto non ravvisabile nel caso concreto.
Neppure è pertinente il richiamo a Cass. 12/7/2006 n. 15766 perché
ivi era esaminato il caso di una missiva inviata dal danneggiato alla
compagnia di assicurazioni del danneggiante, contenente una offerta di
soluzione stragiudiziale della controversia (in cui compariva la frase i/
mio cliente si dichiara disponibile ad accettare a stralcio, fronte della richiesta di

.L. 96.136.177,

la somma di

L.

60.000.000)

che era ritenuta

manifestazione dell’intenzione del dichiarante di esercitare il diritto
(così si esprimeva la Corte: “palese risulta allora che, pur in 111(11106111,7(.1 di
qualsivoglia formale intima_zione o richiesta di adempimento,

scrivente abbia

inequivocamente manifrstato l’intento di esercitare i filegralmente il diritto al
ri.sarcimento dei danni subiti a squito de//’incidente”) ma, nella fattispecie,
come detto è stato motivatamente ritenuto che l’odierna ricorrente
con la menzionata lettera, non abbia inequivocamente manifestato la
volontà di esercitare il diritto al conguaglio.
3. In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio,
in applicazione degli arti, 376, 380 bis e 375 c.p.c. per la declaratoria di
rigetto per manifesta infondatezza”.
Considerato che il ricorso è stato fissato per l’esame in camera di
consiglio, che sono state effettuate le comunicazioni alle parti costituite
e la comunicazione al P.G.

Ric. 2011 n. 12957 sez. M2 – ud. 23-11-2012
-13-

prescrizione solo un comportamento univocamente finalizzato a

Considerato che la memoria della ricorrente non apporta dementi atti
inficiare le valutazioni e le conclusioni della relazione; infatti nella
memoria.:
a) si ribadisce che la Corte territoriale avrebbe errato nel
considerare necessaria l’intimazicine di pagamento ai fini

alcune sentenze di questa Corte, già espressamente considerate

e valutate nella relazione ex art. 380 bis c.p.c.) che ai fini
interruttivi è sufficiente un qualsiasi comportamento volto
inequvocamente a manifestare l’intendimento di esercitare il
diritto;
b) si sostiene che la Corte di Appello avrebbe immotivatamente
devalorizzato, con una interpretazione contraria al canone della
buona fede, la lettera 8/4/1993 con la quale il Comune era
invitato a definire la pratica
Considerato che, invece, quanto al precedente punto a), al di là della
formale terminologia (intimazione di pagamento) utilizzata dalla Corte
distrettuale, la motivazione della sentenza impugnata, come già
rilevato in relazione, è. stata correttamente ispirata al principio,
ripetutamente affermato da questa Corte, secondo il quale ai fini
dell’interruzione della prescrizione occorre che sia espressa la “chiata
volontà del creditore di ofienere soddisfacilnenlo del proplio diriflo- (così
testualmente in sentenza), che sia manifestata “rinequipocabile Polouià del
titolare del credilo di là r valere il proplio diritto nel confronh del soggetio passivo”
(così testualmente in sentenza) e non può certo affermarsi che anche
nella meno rigorosa giurisprudenza richiamata sia invece affermato il
contrario principio per il quale non sia necessaria, ai fini
dell’interruzione della prescrizione, la manifestazione della chiara
VI lontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto;
Ric. 2011 n. 12957 sez. M2 – ud. 23-11-2012
-14-

dell’interruzione della prescrizione e si sostiene (richiamando

Considerato, quanto al precedente punto) h), come già rilevato, la (:orte
di appello:
ha valutato la lettera., con la quale, richiamata la legge n.
385/1980 e la sentenza n. 5/1980 della Corte costituzionale
(come già precisato in relazione la

L. 385/1980 aveva

esproprio che la Corte aveva dichiarato costituzionalmente
illegittimi con la sentenza n. 5 del 1980 pur stabilendo il
carattere provvisorio e non definitivo dell’indennità
determinate secondo tali criteri) e la previsione contrattuale del
conguaglio secondo quanto stabilito dalla emananda legge
SO stitutiva delle norme dichiarate illegittime, compariva la frase

“si invita pertanto la SI ‘a prendere C011ialti (011 fdPV. Spinelti….per
kinitione della pratica” (così la frase riportata in sentenza);
all’esito di tale valutazione, tenuto conto che la missiva non
richiamava (come si legge a pagina 7 della sentenza impugnata)
né la sentenza 223/1983 della Corte Costituzionale (che aveva
dichiarato proprio rillegittiniità costituzionale della

1…

385/1980 quanto ai criteri di commisurazione dell’indennità di
esproprio, invece richiamata nella missiva come se fosse
ancora vigente), né l’entrata in vigore della legge 359/1992

“pur ritenuta dalla dOsa dell’appellante essen.-\-(ale ai fini del sorgere del
diiitto al congua,glio” (così testualmente in sentenza), ha concluso
che quella missiva non contenesse alcuna esplicitazione della
volontà di ottenere il soddisfacimento del credito, ma solo un
sollecito a procedere ad un esame della situazione cosi creatasi;
Considerato che, pertanto, la motivazione non

né mancante né

insufficiente o contraddittoria e l’interpretazione della missiva non
appare contrastante con il criterio della buona fede, tenuto conto che
Ric. 2011 n, 12957 sez. M2 – ud. 23-11-2012
-15-

restaurato gli stessi criteri di commisurazione dell’indennità di

neppure si comprende quale richiesta di soddisfacimento del diritto
potesse essere anche implicitamente formulata attraverso l’invito da
definire una pratica dopo il richiamo ad una legge (L. 385/1980) che
stabiliva criteri di commisurazione dell’indennità di esproprio clic
erano stati invece dichiarati incostituzionali da una successiva sentenza

richiamata neppure la legge 359/1992, già vigente alla data della
missiva, che, con la citazione, era stata posta a fondamento della
richiesta di conguaglio.
Considerato che, in conclusione, il collegio condivide e f -à proprie le
argomentazioni e la proposta del relatore,
Che le spese di questo giudizi() di Cassazione, liquidate come in
dispositivo, seguono la soccombenza della Fondazione ricorrente;
P. Q. M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna la Fondazione
Congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo a pagare al
Comune di Spirano le spese di questo giudizio di cassazione che
liquida in curo 1800.00 di cui curo 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma il 23 Novembre 2012 nella camera di consiglio
della sesta sezione civile.

della Corte Costituzionale neppure richiamata e che non era stata

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