Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4080 del 16/02/2021

Cassazione civile sez. III, 16/02/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 16/02/2021), n.4080

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33088-2019 proposto da:

C.T., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo

studio dell’avvocato EMILIANO BENZI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ALESSANDRA BALLERINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DILL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 588/2019 della CORTE D’APPELLO DI GENOVA,

depositata il 26/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/11/2020 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

C.T., cittadina ucraina, ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiata politica, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);

a sostegno della domanda proposta, la ricorrente ha dedotto di essere fuggita unitamente al marito per sottrarsi alle gravi sanzioni penali cui quest’ultimo sarebbe stato esposto in Ucraina quale renitente alla leva, tenuto altresì conto delle origini russe della ricorrente, come tale appartenente a un gruppo discriminato nel proprio paese di origine;

la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;

avverso tale provvedimento C.T. ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, ricorso dinanzi al Tribunale di Genova, che ne ha disposto il rigetto con ordinanza del 23/3/2018;

tale provvedimento, appellato dal soccombente, è stato confermato dalla Corte d’appello di Genova con sentenza depositata in data 26/4/2019;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dalla ricorrente, tenuto conto: 1) che la stessa non era in alcun modo una perseguitata politica, non era soggetta al servizio militare, ed era estranea alle zone di guerra, in considerazione della propria residenza a (OMISSIS), in (OMISSIS), con la conseguente esclusione degli stessi presupposti per il riconoscimento, nei territori di provenienza, di una situazione generalizzata di conflitto armato; 2) della insussistenza di un’effettiva situazione di vulnerabilità suscettibile di giustificare il riconoscimento dei presupposti per la c.d. protezione umanitaria;

il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da C.T. con ricorso fondato su tre motivi;

il Ministero dell’interno, non costituito in termini mediante controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la corte territoriale erroneamente rilevato la mancata sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiata, avendo i giudici d’appello omesso di considerare i rischi connessi al rimpatrio dell’istante quale coniuge di un renitente alla leva, destinata ad essere gravemente discriminata nel paese di origine, in considerazione del significato politico del rifiuto del marito e delle stesse origini russe della richiedente;

con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la corte territoriale disconosciuto la sussistenza dei presupposti per l’attribuzione della protezione sussidiaria, omettendo di rilevare i gravissimi rischi connessi al rimpatrio nel proprio paese di origine, a nulla rilevando la circostanza che la stessa avesse vissuto in precedenza in (OMISSIS), trattandosi di circostanza da tempo non più attuale;

con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver negato erroneamente la c.d. protezione umanitaria senza tener conto dell’effettivo livello di integrazione della stessa in Italia, e delle gravi condizioni di insicurezza nei territori del proprio paese di provenienza;

i primi due motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono fondati e suscettibili di assorbire la rilevanza del terzo;

osserva il Collegio come la decisione emessa dal giudice a quo, con riferimento alle domande concernenti il riconoscimento dello status di rifugiata e, in via subordinata, della protezione sussidiaria, appaia condizionata in modo determinante (secondo quanto espressamente rilevabile dalla sentenza impugnata) dalla decisiva circostanza, valorizzata dalla corte territoriale, della pregressa residenza dell’odierna richiedente in (OMISSIS) e, pertanto, in un luogo lontano dalle zone di guerra e, in generale, dalle dinamiche socio-politiche proprie dell’Ucraina: premessa ritenuta decisiva, dalla corte d’appello, al fine di escludere che la C. potesse subirne conseguenze sul piano discriminatorio o, in generale, sul terreno dei rischi connessi alla ricollocazione in un contesto potenzialmente suscettibile di arrecarne un grave pregiudizio dell’incolumità;

ciò posto, varrà nondimeno considerare come la corte territoriale non si sia fatta carico di verificare se, effettivamente, la circostanza che l’odierna ricorrente avesse in passato vissuto in (OMISSIS) prima di pervenire in Italia, fosse effettivamente valsa a escluderne il concreto rischio di essere ricondotta nel proprio paese di origine, dovendo attribuirsi valore dirimente, in ogni caso, alla premessa (evidentemente non trascurabile) del possesso, da parte della C., della cittadinanza ucraina;

l’avvenuta esclusione dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiata o della protezione sussidiaria, in ragione della pregressa vivenza dell’interessata in (OMISSIS), in tanto avrebbe trovato giustificazione, in quanto si fosse positivamente escluso, con ragionevole plausibilità, che l’odierna ricorrente, cittadina ucraina, non sarebbe stata con certezza ricondotta nel paese di appartenenza, dovendo ritenersi, in caso contrario, che l’indagine sui rischi di discriminazione, di persecuzione, o di esposizione a situazioni oggettive di conflitto armato (di per sè sole suscettibili di porre a rischio l’incolumità della richiedente), avrebbe dovuto necessariamente condursi con diretto riferimento al paese di appartenenza dell’interessata, non emergendo in alcun modo sulla base di quali titoli la C. potesse vantare il diritto a permanere a sua discrezione sul territorio russo, senza il rischio di essere ricondotta al proprio paese di origine;

sulla base di tali premesse, spetterà al giudice del rinvio procedere a un’accurata ricostruzione e valutazione dei rischi di rimpatrio dell’odierna ricorrente in Ucraina e, in caso positivo, dei rischi che la stessa abbia a correre in quel paese, sotto il profilo delle prevedibili persecuzioni o discriminazioni rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiata o, in via subordinata, dei paventavabili gravi danni alla persona apprezzabili nella prospettiva della possibile attribuzione, in suo favore, della protezione sussidiaria;

rilevata la fondatezza dei primi due motivi (assorbito il terzo), dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il primo e il secondo motivo; dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021

 

 

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