Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4080 del 16/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 16/02/2017, (ud. 12/01/2017, dep.16/02/2017), n. 4080
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1252-2015 proposto da:
T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO SOMALIA
67, presso lo studio dell’avvocato RITA GRADARA, che lo rappresenta
e difende unitamente agli avvocati SILVIA PANSIERI, GASPARE
FALSITTA, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 740/38/2014, emessa il 10/02/2014, della
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il
28/08/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA
IOFRIDA.
Fatto
IN FATTO
T.A. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 740/38/2014, depositata in data 28/08/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente (esercente la professione di avvocato) di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal 1999 al 2006 – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.
In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dei contribuente, hanno sostenuto che il quid pluris dell’autonoma organizzazione risultava comprovato per effetto del rapporto professionale intrattenuto con due importanti studi legali (con uno, addirittura, dal 2001), stante l’inevitabile “disponibilità non occasionale di tali strutture organizzative”.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.
Diritto
IN DIRITTO
1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, avendo i giudici della C.T.R. erroneamente ritenuto che il presupposto dell’IRAP si verifichi anche in presenza di un’organizzazione eteronoma ovvero non autonoma ovvero gestita da terzi.
2. La censura è fondata.
Di recente, poi, le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 9451/16) hanno specificato che il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.
Si era, già, affermato, con riguardo all’ipotesi di medico chirurgo che si avvale delle strutture messegli a disposizione da una Clinica, che “in base al D.Lgs. n. 446 del 1991, art. 2, (come modificato dal D.Lgs. n. 131 del 1988, art. 1) ai fini della soggezione ad IRAP dei proventi di un lavoratore autonomo (o un professionista), non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia “autonoma”, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi bensì anche sotto i profili organizzativi” (Cass. 9692/2012 e di recente in fattispecie analoga Cass. ord. n. 27032/2013).
Nella specie, i giudici della C.T.R., pur essendo pacifico che il contribuente, negli anni in contestazione, ha svolto l’attività professionale come collaboratore presso importanti studi legali, utilizzando indispensabili beni strumentali personali (computer, un autoveicolo), hanno ritenuto che, ai fini della ricorrenza dei presupposto impositivo dell’IRAP, sia sufficiente l’utilizzo anche di un’altrui organizzazione, ove il contribuente ne abbia tratto un’utilità. Tali statuizioni non sono conformi ai principi di diritto da ultimo affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte.
3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, e, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, va accolto il ricorso introduttivo del contribuente.
Atteso che sul thema decidendum oggetto della lite vi è stato intervento recente delle Sezioni Unite di questa Corte, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente; dichiara integralmente compensate tra le parti e spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2017