Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 408 del 10/01/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 408 Anno 2013
Presidente: D’ALONZO MICHELE
Relatore: D’ALONZO MICHELE

SENTENZA
sul ricorso proposto
DALLA
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’ Avvocatura Generale dello Stato
che la rappresenta e difende,
RICORRENTE
CONTRO
il Fallimento della s.p.a. SATI USMAC (il liquidazione), (già) con sede in Fiorano
Modenese (MO) alla Via Ghiarola Nuova n. 118/a, in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Modena al Corso Canalchiaro n. 116 presso l’ avv.
Edgardo RUOZZI (del Foro di Modena) che lo rappresentava e difende «per delega a
margine» del controricorso,
CONTRORICORRENTE

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AVVERSO
la sentenza n. 8/06/07 depositata il 2 marzo 2007 dalla Commissione Tributaria Re-

gionale del!’ Emilia Romagna.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 19 settembre 2012 dal
Cons. dr. Michele D’ ALONZO;

Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 15434/07 – 1/4 –

Data pubblicazione: 10/01/2013

sentite le difese della ricorrente, perorate dall’ avv. Alessandro MADDALO
(dell’ Avvocatura Generale dello Stato);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Ennio Affilio
SEPE, il quale ha concluso per la trasmissione degli atti alle sezioni unite e, in su-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’ Agenzia delle Entrate, in forza di un solo motivo, chiede di cassare la sentenza indicata in epigrafe con la quale è stato respinto l’ appello dell’ Ufficio avverso la decisione di primo grado che ha accolto il ricorso con cui il Fallimento della
s.p.a. SATI USMAC ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi sulla sua istanza di
rimborso (presentata il 10 luglio 2004) del «credito IVA per l’ anno 1994» di cui era
stato chiesto il rimborso nella relativa dichiarazione.
In Fallimento intimato insta per il rigetto dell’ impugnazione; la stessa parte
ha, di poi, depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va disattesa la richiesta, avanzata dal pubblico ministero,
di rimessione della controversia al Primo Presidente per gli effetti di cui al secondo
comma dell’ art. 374 c.p.c. atteso che nella giurisprudenza di questa sezione, per
quanto qui rileva, non emerge il contrasto supposto nella stessa.

2. La Commissione Tributaria Regionale — esposto aver il «contribuente» sostenuto la legittimità del «diritto al rimborso del credito» perché «non contestato
dall’ Ufficio nel termine decadenziale di quattro anni dalla dichiarazione annuale»;
condiviso «il principio statuito» da questa Corte «con sentenza n. 8460 in data 22
aprile 2005» – ha disatteso

appello dell’ Ufficio (il quale aveva sostenuto di «ave-

re a disposizione il termine decennale per verificare l’ esistenza dei presupposti del
rimborso») affermando che «il termine a disposizione dell’ Ufficio per operare rettifiche è scaduto il 31 dicembre 1999 ai sensi dell’ art. 57 del DPR 633/72».

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bordine, per il rigetto del ricorso.

3. L’ Agenzia — premesso che: (a) il 28 aprile 2003 il curatore del fallimento
aveva intimato all’ Ufficio di provvedere al rimborso del credito IVA esposto nella
dichiarazione relativa all’ anno d’ imposta 1994; (b) «con avviso del 16 giugno 2003
i’ Ufficio … invitava il curatore a produrre la documentazione giustificativa del rimficiente … la documentazione … prodotta …, richiedeva … ulteriore documentazione»; (d) «in data 28 giugno 2004 l’ Ufficio comunicava la sospensione del rimborso»; (e) «a seguito di tale comunicazione, il curatore presentava, in data 10 luglio
2004, una nuova istanza di rimborso», sulla quale si perfezionava il «silenzio rifiuto»
impugnato «con ricorso notificato in data 7 febbraio 2005» – denuncia «violazione e
.falsa applicazione degli artt. 30 e 57 del DPR 633/72», sintetizzando la censura nel
seguente «quesito» ex art. 366 bis c.p.c:

“se gli artt. 30 e 57 del DPR 633112, in tema di rimborsi dei crediti IVA in eccedenza,
debbano interpretarsi nel senso che il termine decadenziale previsto dall’ art, 57 si riferisca
alle sole rettifiche e, perciò, ai casi in cui all’ Ufficio competa la contestazione del!’ esistenza
e fondatezza del credito stesso, mentre, ai sensi dell’ art. 30, la verifica dei presupposti
per l’ ottenimento del rimborso del credito è questione che prescinde da profili accertativi

e, pertanto, il provvedimento di diniego del rimborso per la insufficienza o mancanza dei predetti presupposti non sia assoggettato al precitato termine decadenziale, ma possa essere
adottato entro ordinario termine di prescrizione decennale, che è lo stesso entro cui il contribuente può chiedere il rimborso, in ossequio, tra altro, al principio che postula, entro i limiti
della ragionevolezza, la parità di posizioni tra fisco e contribuenti”.
4. Il ricorso deve essere respinto.
L’ art. 10 (rubricato “termini di decadenza per l’ accertamento delle dichiara-

zioni a rimborso”) del D. Lg.vo 2 settembre 1997 n. 313 , come noto, ha “aggiunto”,

in fine” al “primo comma” dell’ art. 57 DPR n. 633 del 1972 il “seguente periodo”:

nel caso di richiesta di rimborso dell’ eccedenza d’ imposta detraibile risultante dal-

la dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da
parte dell’ ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a

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borso»; (c) «con successivo avviso del 27 maggio 2004 l’ Ufficio …, ritenendo insuf-

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N. 1.31 1AR. ALLíJ.S. N.

MATERIA TRIBWARIA
quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l’ eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello
compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna”.

Il “termine decadenziale” previsto da tale disposizione — come già chiarito da
questa sezione nella sentenza 22 aprile 2005 n. 8460 (richiamata dal giudice di appel-

del tutto parziale della norma perché non considera affatto l’ aggiunta normativa detta) — “si riferisce anche al controllo, da parte de/i’ Ufficio, dei presupposti su cui si
fOna’a la richiesta di rimborso dell’ eccedenza di imposta detraibile risultante dalla
dichiarazione”; tale “interpretazione”, infatti (cfr., altresì, Cass., trib., 20 marzo 2009
n. 6788), in carenza di convincente argomentazione contraria, oltre che “già suggerita dal tenore letterale della norma”, va confermata perché “definitivamente imposta
dalla disposizione” aggiunta, il cui disposto non è nemmeno menzionato nelle decisioni di questa sezione (28 marzo 2012 n. 4956 nonché la qui non rilevante ordinanza
8 giugno 2012 n. 9338) indicate nella memoria del fallimento.

5. Per la sua soccombenza l’ Agenzia, ai sensi dell’ art. 91 c.p.c., è tenuta a ri-

fondere al fallimento le spese di questo giudizio di legittimità.

P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna 1′ Agenzia a rifondere al Fallimento le
parti le spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi E. 6.200,00 (seimiladuecento/00), di cui E. 6.000,00 (seimila/00) per onorario, oltre spese generali ed
accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 settembre 2012.

lo ma neppure menzionata dall’ Agenzia, la tesi della quale si fonda su di una lettura

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