Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4079 del 20/02/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 4079 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: GARRI FABRIZIA

SENTENZA

sul ricorso 17905-2012 proposto da:
LEVICOFIN

S.R.L.,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio
dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato FILIPPO VALCANOVER,
2017

giusta delega in atti;
– ricorrente –

3977
contro

GALLER RENATO;
– intimato –

Data pubblicazione: 20/02/2018

avverso la sentenza n. 62/2011 della CORTE D’APPELLO
di TRENTO, depositata il 23/07/2011 R.G.N. 109/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/10/2017 dal Consigliere Dott. FABRIZIA
GARRI;

Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
inammissibilità, in subordine rigetto;
udito l’Avvocato CESIRA TERESINA SCANU per delega
verbale Avvocato ARTURO MARESCA.

N

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

’ r.g. n. 17905 del 2012

FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Trento accolse la domanda proposta da Renato Galler nei confronti
della Levicofin s.r.l. e condannò la società a risarcire il danno conseguente alla
mancata assunzione del ricorrente – che aveva lavorato sin dal 1987 con più contratti
a termine presso lo stabilimento termale di Levico – danno che quantificò in €
31.301,59 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali avendo riferimento alla

disoccupazione negli anni successivi e fino al conseguimento del diritto alla pensione il
30 giugno 2010.
2. La Corte di appello di Trento, investita del gravame da parte della società di
gestione delle Terme di Levico, confermava la sentenza del Tribunale.
2.1. Evidenziava che era risultato provato che la società, con comportamento
concludente, aveva ampliato temporalmente la durata dell’accordo del 1996 in base
al quale, con disciplina di maggior favore rispetto a quanto previsto dall’art. 8 bis del
d.l. n. 17 del 1983, convertito in legge 25 marzo 1983 n. 79, era stato previsto un
diritto di precedenza alla riassunzione di tutto il personale già in servizio nella
precedente stagione.
2.2. Rilevava che, in deroga alla disciplina collettiva sopravvenuta, che all’art. 12 del
c.c.n.l. del 2004 aveva introdotto l’obbligo per i lavoratori stagionali di presentare
una domanda di riassunzione nel termine di decadenza di tre mesi dalla cessazione del
rapporto, la società aveva continuato a riconoscere ai lavoratori stagionali già in
servizio un diritto alla riassunzione.
2.3. Osservava che le disposizioni collettive che avevano introdotto il termine di

perdita delle retribuzioni nell’anno 2008 ed la mancata percezione dell’indennità di

decadenza non avevano natura imperativa ed inderogabile in mancanza della
dimostrazione che la stessa era posta a protezione di un interesse pubblico.
2.4. Accertava che si era instaurata una prassi, confermata dalle testimonianze rese in
giudizio, in virtù della quale ai lavoratori era riconosciuto un diritto ad essere riassunti
una stagione dopo l’altra a prescindere dall’avvenuta presentazione di una domanda di
riassunzione.
2.5. Sottolineava che non vi erano elementi per ravvisare una violazione dell’art.
2968 cod. civ. e che per modificare la prassi, sarebbe stato sufficiente informare i

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g

’ r.g. n. 17905 del 2012

lavoratori, al termine della stagione, della necessità di presentare la domanda di
riassunzione entro un termine fissato.
2.6. Confermava la statuizione del Tribunale che aveva ritenuto la domanda
risarcitoria oltre che ammissibile anche fondata. Nel rilevare che il difetto di
allegazione era suscettibile di essere sanato ai sensi dell’art. 164 quinto comma cod.
proc. civ. e che l’insufficiente esposizione di uno degli elementi di fatto posti a base

avrebbe dovuto essere sanato autorizzando l’integrazione ed ammettendo proprio la
prova che era stata poi effettivamente espletata, sottolineava che correttamente il
Tribunale aveva ritenuto implicita l’allegazione del fatto (assunzione di altro
lavoratore) nelle deduzioni contenute nel ricorso che erano incentrate proprio sulla
avvenuta violazione del diritto di preferenza all’assunzione.
2.7. Con riguardo infine alla domanda risarcitoria il giudice di appello sottolineava
che era stata acquisita la prova del fatto che il lavoratore all’inizio del 2008 aveva
offerto la sua prestazione sollecitando, inutilmente, la sua riassunzione per il tramite
del sindacato. Che peraltro tale sollecitazione neppure sarebbe stata necessaria ove si
consideri che era prassi accertata che i lavoratori in servizio nella precedente stagione
venissero richiamati. Per gli anni successivi, poi, pendente il giudizio, era evidente che
una sua sollecitazione non avrebbe avuto alcun seguito e comunque la disponibilità a
lavorare era stata espressa in giudizio e mai revocata.
3. Per la cassazione della sentenza ricorre la Levicofin s.r.l. ed articola tre motivi
mentre Renato Galler è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione
dell’art. 164 e 414 cod. proc. civ. anche in relazione all’art. 2697 cod. civ.. Sostiene la
ricorrente che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che il ricorso fosse
affetto da una nullità suscettibile di essere sanata laddove invece, nel caso in esame,
la carenza di allegazione si riverberava piuttosto sulla possibilità di accogliere il ricorso
nel merito.
5. Con il secondo motivo di ricorso la società ricorrente si duole dell’insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia in
relazione all’art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ.. Ad avviso della ricorrente
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della domanda (avvenuta assunzione di altri dipendenti in luogo del ricorrente)

• r.g. n. 17905 del 2012

infatti la Corte di appello avrebbe interpretato erroneamente la domanda ritenendo
che il ricorrente avesse agito per far valere il suo diritto di precedenza alla
riassunzione e non, piuttosto, il diverso diritto ad essere riassunto. Al riguardo la
Corte territoriale non avrebbe spiegato da cosa avrebbe desunto l’esistenza di un
seppur implicito riferimento alla avvenuta assunzione di altro lavoratore con le
medesime mansioni, presupposto necessario della denunciata violazione del diritto di
precedenza e del conseguente diritto al risarcimento del danno, in luogo del diritto alla

6. Le censure, da esaminare congiuntamente, sono prima ancora che infondate
inammissibili.
6.1. Osserva il Collegio che le censure investono sostanzialmente l’interpretazione
data dalla Corte di appello alle allegazioni ed alle domande contenute nel ricorso ex
art. 414 cod. proc. civ. seppur mediate attraverso l’interpretazione datane dal giudice
di primo grado. Ci si duole del fatto che la domanda, per essere sufficientemente
individuata nel petitum, nella causa petendi e nelle allegazioni poste a suo sostegno
avrebbe dovuto essere esaminata per come era proposta e le carenze di allegazione
avrebbero dovuto incidere sulla sua accoglibilità senza possibilità di sanatoria alcuna.
Sotto altro profilo poi si ribadisce che non sarebbe stata mai dedotta la violazione del
diritto di preferenza e sarebbe stata piuttosto denunciata una violazione del diritto alla
riassunzione.
6.2. Ciò posto, va rammentato che appartiene al giudice del merito, l’indagine diretta
all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua
cognizione. Nel provvedervi il giudice non è tenuto ad uniformarsi al tenore
meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso,
avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile
dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante. Ove limiti la sua
pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca
dell’effettivo suo contenuto sostanziale incorrerebbe infatti in un vizio di omesso
esame (cfr. Cass. 07/01/2016 n. 118). La Corte territoriale si è attenuta a tali principi
sicché sotto tale profilo la sentenza non si espone alle censure che le vengono mosse
che, peraltro, non riportano una puntuale indicazione del contenuto del ricorso
introduttivo di primo grado ed omettono di indicare se e dove è possibile rinvenire tale
atto nei fascicoli di parte depositati insieme al ricorso per cassazione.

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riassunzione contenuto in ricorso.

r.g. n. 17905 del 2012

7. Con il terzo motivo di ricorso è denunciata, in relazione all’art. 360 primo comma n.
5 cod. proc. civ. l’insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza su un
punto decisivo della controversia relativo alla mancata richiesta di riassunzione da
parte del ricorrente. Sostiene la ricorrente che la Corte non darebbe conto della
dedotta riconducibilità più che ad un obbligo di procedere alla riassunzione ad una
mera convenienza aziendale di attingere a personale con passata specifica esperienza.

8.1. La Corte di appello sulla base degli elementi di prova acquisiti in giudizio ha
accertato che di fatto la Società ha continuato a dare applicazione, anche
successivamente alla entrata in vigore del nuovo contratto collettivo, che dal 2004 ha
previsto la necessità di una domanda di assunzione per i lavoratori stagionali,
all’Accordo del 1996 che accordava ai lavoratori assunti nella stagione precedente un
diritto di precedenza nelle nuove assunzioni.
8.2. Tale statuizione non risulta specificatamente impugnata dalla società ricorrente.
E’ denunciata, infatti, la inidoneità ed illogicità della motivazione della sentenza per
non avere dato conto del fatto che le assunzioni erano dettate da una mera
convenienza aziendale connessa all’esigenza di assumere personale sicuramente già
esperto. La Corte di merito, tuttavia, prende in esame tale circostanza di fatto e la
valorizza per ritenere che confermi una volontà del datore di lavoro di continuare ad
applicare nei confronti di personale già sperimentato la più favorevole disciplina
prevista dall’Accordo del 1996. Né l’accertata ultra attività di quell’accordo è sotto altri
profili censurata nel ricorso con la conseguenza che la censura sul punto deve essere
rigettata.
9. In conclusione il ricorso deve essere respinto. Non occorre provvedere sulle spese
del giudizio di legittimità in considerazione del fatto che Renato Galler è rimasto
intimato.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 ottobre 2017
Il Consigliere estensore

Il Presidente
Vittorio Nobile
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8. Il motivo è infondato.

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