Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4079 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/02/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 18/02/2011), n.4079

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.N., V., A., AS., R., M.,

M.F., A., G.N. e L.

C., eredi di F.M., rappresentati e difesi, giusta

procura in calce al ricorso, dall’Avv. VOCINO Antonio e domiciliati

in Roma, Piazza dei Mirti, 40 presso lo studio dell’Avv. Emanuele

Foschi;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 50/27/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Bari – Sezione Staccata di Foggia n. 27, in data

04/04/2006, depositata il 18 aprile 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12 gennaio 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Udito, altresì, per i ricorrenti, l’Avv. A. Vocino;

Sentito il Procuratore Generale Dott. Immacolata Zeno, che ha aderito

alla relazione in atti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel ricorso iscritto al n. 15217/2007 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 50-27-2006 pronunziata dalla C.T.R. di Bari, Sezione Staccata di Foggia n. 27, il 04.04.2006 e DEPOSITATA il 18 aprile 2006.

Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello dei contribuenti, ritenendo sussistere i presupposti impositivi.

2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso di liquidazione dell’imposta di successione, censura l’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonchè per omessa ed insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia.

3 – L’intimata Agenzia, non ha svolto difese in questa sede.

4 – La Commissione di appello ha confermato il decisum dei Giudici di prime cure, affermando, per un verso, che il valore dei beni andava determinato con riferimento alla data della successione e che nessun effetto era ricollegabile alle successive variazioni urbanistiche e, sotto altro profilo, che nella determinazione del valore l’ufficio aveva tenuto conto delle caratteristiche del terreno e della documentazione versata in. atti per comprovare la destinazione urbanistica dei terreni.

Si tratta di affermazioni apodittiche e di argomentazione assolutamente inadeguata a dare contezza del percorso decisionale, risultando omessa l’indicazione dei concreti elementi presi in considerazione ed il relativo collegamento con il maturato convincimento e, d’altronde, risultando pretermessi dati e documenti, indicati in ricorso, in grado, ove esaminati e positivamente valutati, di indurre a diversa decisione.

In particolare, non vengono indicati gli elementi utilizzati per attribuire ai terreni, in contrasto con la previsione di legge e degli strumenti urbanistici in vigore e/o sopravvenuti, una qualche rilevanza edificatoria, nè si indica il tenore del certificato e le ragioni della relativa irrilevanza.

5 – La decisione impugnata, sembra, dunque, avere fatto malgoverno del principio, secondo cui ricorre il vizio di omessa motivazione della, sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006).

6 – Si propone, dunque, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., la trattazione del ricorso in Camera di consiglio ed il relativo accoglimento, per manifesta fondatezza. Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR della Puglia, perchè proceda al riesame e, quindi, decida nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, motivando congruamente;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR della Puglia.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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