Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4078 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. I, 22/02/2010, (ud. 10/11/2009, dep. 22/02/2010), n.4078

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

O.G., domiciliato in Roma, via V. Locchi 6, presso

l’avv. Pizzi G., che lo rappresenta e difende come da mandato in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Banca popolare dell’Etruria e del Lazio;

– intimato –

contro

Centrale Attivita’ Finanziarie s.p.a., domiciliata in Roma, via Denza

15, presso l’avv. Mastrolilli, che la rappresenta e difende, come da

mandato in calce al controricorso;

avverso la sentenza n. 24939/2007 della Corte di Cassazione,

depositata il 29 novembre 2007;

Udito il difensore del ricorrente avv. G. Pizzi;

Letta la relazione scritta dal Consigliere Dott. AnieIlo Nappi;

Rilevato che il pubblico ministero si e’ riportato alle conclusioni

scritte.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza 2157/2002 della Corte d’appello di Roma, in accoglimento del ricorso proposto dalla Banca popolare dell’Etruria e del Lazio, che aveva lamentato l’erronea esclusione di qualsiasi responsabilita’ del notaio O.G. nella, stipula per atto pubblico di un mutuo Ipotecario da parte di S.P. S., non legittimato a consentire l’iscrizione ipotecaria.

I giudici di legittimita’ hanno ritenuto che la corre del merito, nei rigettare la domanda proposta dalla banca, avesse omesso di accertare se, oltre alla responsabilita’ della stessa banca danneggiata, potesse individuarsi un nesso di causalita’ tra la condotta del notaio e il danno.

La sentenza di legittimita’ e’ stata ora impugnata per revocazione da O.G., che propone un unico motivo d’impugnazione.

Non ha spiegato difese la banca, ma la Centrale Attivita’ Finanziarie s.p.a., mandataria di Deutsche Bank AG. resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente deduce violazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, lamentando che la Corte di cassazione abbia erroneamente ritenuto applicabile l’art. 1227 c.c., comma 1 anziche’ il comma 2, nonostante il contrario accertamento di fatto compiuto dalla Corte d’appello.

L’impugnazione e’ inammissibile, perche’ la Corte di legittimita’, avendo cassato con rinvio la sentenza di merito, non ha compiuto alcun accertamento di fatto, ma ha ritenuto inidoneamente giustificato l’accertamento posto a base della sentenza cassata.

Sicche’ puo’ esservi stato un errore di giudizio, non un errore di fatto della Corte di Cassazione.

Secondo la giurisprudenza in tema di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, infatti, l’errore revocatorio e’ configurabile, oltre che rispetto alle attivita’ proprie dello stesso procedimento di legittimita’ (Cass., sez. 1^, 2 aprile 2007, n. 3220, m. 596489), nelle ipocesi in cui la Corte sia giudice del fatto e, in particolare, quando abbia valutato sull’ammissibilita’ e procedibilita’ del ricorso, e si individua nell’errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realta’ del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati (Cass., sez. L, 11 febbraio 2009, n. 3365, m. 606715, Cass., sez. un., 23 gennaio 2009, n. 1666, n. 606126). E non v’e’ dubbio che quando cassa con rinvio per vizio di motivazione, la Corte di cassazione non compie un accertamento di fatto, perche’ demanda appunto al giudice del rinvio di rinnovarne la Giustificazione.

Nella sua memoria il ricorrente ribadisce che nel caso in esame l’errore della Corte di Cassazione sarebbe consistito nella violazione del giudicato d’appello sull’applicabilita’ dell’art. 1227 c.c., comma 2 anziche’ del comma 1.

Il ricorrente deduce pertanto un errore di interpretazione del giudicato. Ma un tale errore, quand’anche esistente, non sarebbe deducibile per revocazione a norma dell’art. 395 c.p.c., n. 4, perche’ si tratterebbe di un errore di giudizio sul fatto, mentre l’errore di fatto deducibile per revocazione e’ solo quello percettivo (Cass., sez. un. civ., 2 aprile 2003, n. 5105, m. 561743, in motivazione).

Il ricorrente ripropone poi nella memoria l’eccezione di difetto di legittimazione della Centrale Attivita’ Finanziarie s.p.a., mandataria di Deutsche Bank AG, cessionaria a sua volta del credito vantato dalla Banca popolare dell’Etruria e del Lazio. Sostiene che il credito vantato nei suoi confronti della Banca popolare dell’Etruria e del Lazio non e’ incluso tra quelli ceduti alla Deutsche Bank AG. E produce a sostegno della propria eccezione il contratto di cessione dei crediti della Banca popolare dell’Etruria e del Lazio alla Deutsche Bank AG, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 15 febbraio 2007.

Premesso che la produzione documentale e’ ammissibile in quanto attinente all’ammissibilita’ del controricorso (art. 372 c.p.c.) l’eccezione e’ peraltro infondata.

Come risulta dal contratto di cessione prodotto dal ricorrente, tra i crediti ceduti sono infatti inclusi tutti quelli derivanti da inadempimenti dei debitori a obbligazioni contrattuali assunte prima del 30 giugno 2003. E nel caso in esame si discute appunto di un debito derivante dall’inadempimento del notaio O. alle obbligazioni derivanti da un suo rapporto contrattuale con la Banca popolare dell’Etruria e del Lazio, che prima della data indicata gli aveva conferito un incarico professionale, allorche’ lo aveva scelto come notaio rogante. Sussiste pertanto la legittimazione della Deutsche ESank AG. E la sua mandataria Centrale Attivita’ Finanziarie s.p.a. ha diritto al rimborso delle spese da parte del soccombente O..

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore del resistente, liquidandole in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

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