Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4078 del 20/02/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 4078 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: GARRI FABRIZIA

SENTENZA

sul ricorso 17670-2012 proposto da:
ULRICH MARIE CLAIRE, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA VARRONE 9, presso lo studio dell’avvocato
SILVIA MARIA CINQUEMANI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato LUISELLA SPECCHER SPERI,
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017
contro

3976

LEVICOFIN S.R.L.;
– intimata –

Nonché da:

Data pubblicazione: 20/02/2018

LEVICOFIN

S.R.L.,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio
dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato FILIPPO VALCANOVER,

– controricorrente e ricorrente incidentale contro

ULRICH MARIE CLAIRE, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA VARRONE 9, presso lo studio dell’avvocato
SILVIA MARIA CINQUEMANI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato LUISELLA SPECCHER SPERI,
giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale —

avverso la sentenza n. 6/2012 della CORTE D’APPELLO
di TRENTO, depositata il 09/03/2012 R.G.N. 29/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/10/2017 dal Consigliere Dott. FABRIZIA
GARRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
accoglimento per quanto di ragione del ricorso
principale, improcedibilità, in subordine
accoglimento del ricorso incidentale;
udito l’Avvocato SILVIA MARIA CINQUEMANI;
udito l’Avvocato CESIRA TERESINA SCANU per delega

giusta delega in atti;

verbale Avvocato ARTURO MARESCA.

r.g. n. 17670 del 2012

FATTI DI CAUSA
1.1. Marie Claire Ulrich convenne in giudizio la Levicofin s.r.I., società di gestione
delle terme di Levico, esponendo di aver lavorato ininterrottamente, dal 1975 e fino
al 2006, con ripetuti contratti a tempo determinato nel periodo da maggio ad ottobre,
con mansioni di vario tipo e da ultimo di addetta alla lavanderia. Non essendo stata
riassunta nella stagione 2007 chiese che si accertasse la illegittimità del rifiuto di

per perdita di chance oltre che al pagamento delle retribuzioni maturate nelle stagioni
2007 e 2008 quantificate in € 50.232,67.
1.2. La società nel costituirsi eccepì che nel 2007 le assunzioni di personale addetto
alle pulizie era stata limitata a coloro che avevano superato il corso di fanghina
bagnina. Sottolineò che nello stesso anno il servizio di lavanderia era stato
esternalizzato, su disposizione della Provincia, e che non sussisteva il diritto alla
riassunzione ex art. 12 c.c.n.l. 23.7.2004. Evidenziò che la ricorrente era decaduta dal
diritto di precedenza e che comunque questo si era estinto a norma dell’art. 5 comma
quinquies e sexies d.lgs. n. 368 del 2001 nel testo modificato dalla legge n. 112 del
2008.
1.3. Il Tribunale di Trento rigettò le domande e la Corte di appello di Trento, adita in
via principale dalla Ulrich ed in via incidentale dalla società Levicofin s.r.I., respinse
entrambi gli appelli.
2. Il giudice di appello, nel premettere che il diritto di precedenza all’assunzione,
disciplinato dall’art. 12 del c.c.n.l. dei dipendenti delle aziende termali, presupponeva
la decisione di procedere a nuove assunzioni di personale con la medesima qualifica
già rivestita dal lavoratore avente diritto di precedenza, ha osservato che la ricorrente
prima aiuto bagnina-fanghina e poi bagnina – fanghina, dal 1997 in poi aveva lavorato
come addetta alla lavanderia, servizio che, dal 2007, era stato esternalizzato. Ha
quindi precisato che per effetto di tale esternalizzazione era stata mantenuta una sola
posizione lavorativa di addetta alla lavanderia e che per tale posizione era stata scelta
la dipendente Osler che, pur inquadrata nel 4 0 livello come la Ulrich, tuttavia era stata
la responsabile del servizio stesso laddove invece la ricorrente era una mera addetta
alle macchine. Ha poi aggiunto che la Ulrich, pur avendo svolto dal 1976 al 1981 ed
ancora nel 1996 mansioni di aiuto bagnina-fanghina, non aveva poi frequentato il
corso per operatore termale cui le mansioni erano riconducibili, che al contrario era
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riassunzione e che la società convenuta fosse condannata al risarcimento del danno

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stato frequentato e superato dalla Osler. Ha quindi accertato che la preferenza
accordata a lavoratori in possesso dell’attestato di operaio termale, o che comunque
avevano maturato una lunga esperienza nello svolgimento di tali mansioni, non era
lesiva del diritto di precedenza della lavoratrice che non era in possesso di nessuno dei
due requisiti. Ha poi ritenuto inammissibile la documentazione prodotta solo in appello
attestante i nominativi dei dipendenti che avevano conseguito il diploma negli anni
1998/1999 e 2000/2002. Evidenzia al riguardo che dalla stessa non era possibile

convenzionalmente stabilito atteso che non si poteva esclude U che gli stessi
dipendenti lo avessero conseguito successivamente o che, comunque, avessero svolto
le mansioni di operaio termale in anni prossimi al 2006 e fossero, quindi, in possesso
dell’esperienza richiesta. Quanto alle addette alla pulizia, anche queste erano risultate
in possesso dell’attestato così che all’occorrenza potevano essere destinate a tali
mansioni. In definitiva la Corte territoriale ha ritenuto che la ricorrente non era in
possesso dei titoli per essere assunta e dunque la sua pretermissione non era lesiva di
alcun diritto.
3. Per la cassazione della sentenza ricorre Marie Claire Ulrich ed articola tre motivi cui
resiste la Levicofin s.r.l. con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a tre
motivi. Resiste con controricorso la Ulrich.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione
dell’art. 12 del contratto collettivo per i lavoratori delle aziende termali del 15 giugno
1999 in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ. e l’omessa motivazione
con riguardo all’individuazione ed alla sussistenza delle esigenze organizzative e
produttive giustificative del sacrificio del dipendente con diritto di precedenza in
relazione all’art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ..
4.1. Evidenzia la ricorrente che a norma della citata disposizione del contratto
collettivo di categoria, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive e
nel rispetto delle disposizioni sul collocamento, è data precedenza nell’assunzione di
personale stagionale ai lavoratori che, avendone fatto richiesta, abbiano prestato la
loro opera per un maggior numero di stagioni nelle qualifiche occorrenti tenendo conto
della durata delle prestazioni. Sostiene che la Corte di merito non avrebbe dato conto
di quali fossero le esigenze aziendali che avrebbero imposto l’assunzione della
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desumere elementi di prova a sostegno dell’avvenuta lesione del diritto di precedenza

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precedente responsabile del servizio lavanderia e così, implicitamente, degradando il
diritto di precedenza ad essere assunta della ricorrente a mera facoltà discrezionale
del datore di lavoro.
5. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata, ancora una volta, la violazione dell’
art. 12 del c.c.n.l. di categoria del 15 giugno 1999 e l’insufficienza della motivazione in
ordine al nesso esistente tra le esigenze produttive e l’assunzione di una addetta al

5.1. Evidenzia la ricorrente che la stessa Corte di appello ha sottolineato che erano
incontestate le mansioni svolte dalla Ulrich negli anni, prima di aiuto fanghina bagnina
e poi dal 1997 al 2006 di addetta alla lavanderia, mentre non ha dato conto di quali
fossero le esigenze aziendali che giustificavano la scelta della responsabile del
soppresso servizio di lavanderia dopo la sua esternalizzazione.
6. Con il terzo motivo la ricorrente censura la sentenza per avere, sempre in
violazione dell’art. 12 del c.c.n.l. del 1999, e con motivazione insufficiente, omesso di
prendere in considerazione tutte le

circostanze emerse dall’istruttoria svolta

trascurando un esame concreto della professionalità della Ulrich e la conseguente
valutazione di sua compatibilità con le esigenze connesse al nuovo assetto
organizzativo della società di gestione dell’impianto termale.
7. Le censure devono essere esaminate congiuntamente, in quanto denunciano sotto
vari profili l’interpretazione data dalla Corte di appello all’art. 12 del contratto
collettivo dei dipendenti delle aziende termali con riguardo al rispetto del diritto di
precedenza spettante ai lavoratori stagionali che avendo lavorato nell’ultima stagione
avessero fatto richiesta di nuova assunzione, e sono infondate.
7.1. L’ art. 12 del contratto collettivo per i lavoratori delle aziende termali del 15
giugno 1999, per quanto qui interessa, dispone che “Le Aziende termali,
compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive e nel rispetto delle vigenti
disposizioni di legge sul collocamento, daranno la precedenza nelle assunzioni del
personale necessario per il maggior lavoro nei periodi stagionali, a quei lavoratori che
abbiano prestato la propria opera alle dipendenze della medesima azienda per un
maggior numero di stagioni e nelle qualifiche occorrenti, tenendo anche conto della
durata delle prestazioni, purché ne facciano richiesta scritta entro tre mesi dalla data
di cessazione del rapporto di lavoro.” La disposizione si applica ai lavoratori assunti
con contratto di lavoro a tempo determinato per ragioni di stagionalità e per ragioni di
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servizio lavanderia.

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intensificazione dell’attività produttiva in particolari periodi dell’anno (così la
dichiarazione a verbale in nota alla disposizione).
7.2. Presupposto per dar luogo al diritto di precedenza, nel contesto di una attività
soggetta ad una intensificazione dell’attività in determinati periodi dell’anno, è in
primo luogo che sussista in relazione a determinati profili e qualifiche un’ esigenza
organizzativa e produttiva che richieda l’apporto di un numero di lavoratori superiore

lavoratore interessato manifesti la sua disponibilità facendone domanda nel termine di
tre mesi dalla cessazione del precedente rapporto. Nella scelta tra più lavoratori il
datore di lavoro dovrà preferire coloro che, nella qualifica occorrente, rivestano una
maggiore anzianità non solo per aver lavorato per un numero maggiore di stagioni
ma anche tenendo conto della durata delle prestazioni.
7.3. Si tratta, all’evidenza di una disposizione che, una volta manifestata da parte del
lavoratore già in precedenza assunto la volontà di lavorare ancora nella nuova
stagione, vincola entro limiti definiti la scelta dei lavoratori da assumere
stagionalmente ma non incide, evidentemente, sulle scelte organizzative
dell’imprenditore che attengono anche alle modalità di svolgimento dei servizi e
condiziona il diritto alla riassunzione al possesso della qualifica necessaria.
7.4. Proprio sulla base di tale condivisa premessa la Corte di appello, con motivazione
coerente con le risultanze istruttorie e congruamente motivata, ha accertato che il
servizio di lavanderia al quale era stata addetta negli ultimi anni l’odierna ricorrente
non era più gestito direttamente dalla società. Ha poi verificato che la Ulrich era priva
dell’attestato necessario per lo svolgimento delle mansioni di “fanghina bagnina”
rispetto alle quali era presente l’esigenza di incremento dei dipendenti nella stagione.

rispetto a quello assunto in via ordinaria. In secondo luogo è necessario che il

7.5. Si tratta di valutazione che, coerente con il disposto della norma contrattuale,
non incorre nelle denunciate violazioni di legge con riferimento al contenuto della
disposizione collettiva ed è esente da rilievi con riferimento alla sufficienza congruità e
logicità della motivazione restando le valutazioni di fatto della Corte di appello perciò
non censurabili in questa sede.
8. La reiezione del ricorso principale rende superfluo l’esame del ricorso incidentale
della società con il quale è lamentato l’omesso esame dei motivi di appello incidentale
che, pur ritenuto dalla stessa Corte di merito logicamente preliminare, è stato
trascurato ritenendolo assorbito dal rigetto dell’impugnazione principale.
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8.1. In tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale proposto dalla parte
totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni preliminari di merito
o pregiudiziali di rito, ha natura di ricorso condizionato all’accoglimento del ricorso
principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, sicché, laddove
le medesime questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito siano state oggetto di
decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito, tale ricorso incidentale va
esaminato dalla Corte solo in presenza dell’attualità dell’interesse, ovvero unicamente

7381).
9. In conclusione il ricorso principale deve essere rigettato restando assorbito il ricorso
incidentale. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso principale assorbito l’incidentale. Condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in C 3.500,00 per
compensi professionali, C 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli
accessori dovuti per legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 ottobre 2017

Il Consigliere estensore

F.9 brizia Garri

nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale (cfr. Cass. S. U. 25/03/2013 n.

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