Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4078 del 19/02/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 4078 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

.Si’llteltra C011 /1)01110-

SENTENZA

rione Nonffiffl vm

sul ricorso proposto da:
VERRONE

Antonio (VRR NTN 43B08 A128X), elettivamente domici-

liato in Roma, via Antonio Gramsci n. 9, presso lo studio
dell’Avvocato Claudio Martino, dal quale è rappresentato e difeso per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

na del Presidente

pro

tempore,

(80188230587), in persorappresentato e difeso

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in
Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;

– controricorrente

Data pubblicazione: 19/02/2013

avverso il decreto della Corte d’appello di Salerno, depositato in data 30 agosto 2011 (R.G. n. 163 del 2010).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 novembre 2012 dal Consigliere relatore Dott. Stefano

sentito, per il ricorrente, l’Avvocato Claudio Martino;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta Carestia, che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26 febbraio 2010 presso la Corte
d’appello di Salerno, Verrone Antonio ha proposto nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi della
legge n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione del danno
non patrimoniale sofferto a causa della non ragionevole durata
di un giudizio iniziato dinnanzi alla Corte dei conti con ricorso depositato il 10 maggio 1969 e deciso con sentenza depositata il 2 settembre 2008.
L’adita Corte d’appello ha dichiarato la domanda inammissibile ritenendo che il ricorrente avesse erroneamente rivolto
la propria istanza nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, pur se, per effetto dell’art. 1, commi 1224
e 1225, della legge n. 299 del 2006, la legittimazione passiva
in ordine alle domande di equa riparazione relative a giudizi
svoltisi dinnanzi alla Corte dei conti, era stata attribuita

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Petitti;

al Ministero dell’economia e delle finanze. La Corte territoriale ha poi ritenuto che non fosse possibile concedere un
termine per la rinnovazione della notificazione al Ministero
dell’economia e delle finanze, aderendo all’orientamento e-

Per la cassazione di questo decreto Verrone Antonio ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo, cui ha resistito,
con controricorso, l’intimata Amministrazione.
Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza.
Con l’unico motivo del ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 260
del 1958, dolendosi del fatto che la Corte d’appello non abbia
disposto, ai sensi della citata disposizione, la rinnovazione
della notificazione del ricorso contenete la domanda di equa
riparazione all’amministrazione effettivamente legittimata.
Il ricorso è fondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente affermato
il principio per cui «l’art. 4 della legge 25 marzo 1958, n.
260 deve ritenersi applicabile anche quando l’errore d’identificazione riguardi distinte ed autonome soggettività di

dirit-

to pubblico ammesse al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato
(nella specie, Agenzia delle Entrate e Ministero della Giusti-

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spresso in proposito da questa Corte.

zia), ma, in forza dell’ineludibile principio dell’effettività
del contraddittorio, la sua operatività è circoscritta al profilo della rimessione in termini, con esclusione, dunque, di
ogni possibilità di “stabilizzazione” nei confronti del reale

di atto giudiziario notificato ad altro soggetto e del conseguente giudizio» (Cass., S.U., n. 8516 del 2012).
In motivazione, le Sezioni Unite, rilevata l’esistenza di
un contrasto sulla questione dell’ambito di applicabilità del
citato art. 4, hanno affermato che l’adesione all’indirizzo
che ritiene applicabile la detta disposizione anche nel caso
in cui vi sia errore nella identificazione della amministrazione statale legittimata passivamente rispetto alla domanda
proposta appare, invero, imprescindibilmente imposto dal rilievo che esso – pienamente compatibile con il complessivo dato letterale, in funzione della relativa elasticità (“L’errore
di identificazione della persona, alla quale l’atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato…”) – si rivela il solo idoneo a soddisfare compiutamente
la ratio legis.

Ciò, essendo questa identificabile – secondo

non smentita indicazione di questa Corte e del Giudice amministrativo (cfr. Cass. n. 11473 del 2003; Cass. n. 4755 del
2003), confortata, del resto, dagli obiettivi imposti dal
principio del c.d. “giusto processo” – nell’intento di agevolare l’effettività del diritto alla tutela giurisdizionale

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destinatario, in funzione della comune difesa, degli effetti

delle pretese vantate nei confronti della pubblica amministrazione (cfr. art. 24 Cost., comma l), in rapporto alla circostanza che l’esercizio di tale diritto, condizionato dal rispetto di rigorosi termini di decadenza, rischia di essere va-

getto della presente vicenda processuale costituisce esempio
emblematico), in cui la concreta individuazione dell’organo
investito della rappresentanza dell’amministrazione convenuta
ovvero quella del soggetto pubblico passivamente legittimato
al giudizio risulti particolarmente ardua, se non aleatoria.
Orbene, la Corte territoriale si è discostata dal principio
prima richiamato, che il Collegio condivide ed al quale intende dare continuità, dichiarando inammissibile il ricorso proposto dall’interessato nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri anziché del Ministero dell’economia e delle finanze.
Il decreto impugnato deve quindi essere cassato, con rinvio, per nuovo esame, alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione.
Al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazio-

ne delle spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e
rinvia, anche per le del giudizio di legittimità, alla Corte
d’appello di Salerno in diversa composizione.

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nificato nelle non infrequenti ipotesi (delle quali quella og-

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta
Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 6 novem-

bre 2012.

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