Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4078 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/02/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 18/02/2011), n.4078

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

D.E., R.A., M., F., N.,

MI. e L.J., rappresentati e difesi, dall’Avv.

ROMANELLI GRIMALDI Eugenio, elettivamente domiciliati in Roma, Via

Reggio Calabria n. 6 presso lo studio dell’Avv. Nicola Bultrini, le

prime tre per mandato a margine del controricorso, il quarto per

procura alle liti del Notaio Francesco Fiordaliso di Brescia del

04.06.2007 rep. 539, e gli altri per procura speciale del Console

Generale d’Italia ad Amsterdam del 06.06.2007;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 66/42/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Napoli – Sezione n. 42, in data 22/03/2006, depositata

il 27 marzo 2006;

Udita la relazione della causa, svolta nella Camera di consiglio del

12 gennaio 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito il Procuratore Generale Dott. Immacolata Zeno.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel ricorso iscritto al n. 15182/2007 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 66-42-2006 pronunziata dalla C.T.R. di Napoli, Sezione n. 42, il 22.03.2006 e DEPOSITATA il 27 marzo 2006.

Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello dell’Agenzia Entrate per insussistenza dei presupposti impositivi.

2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso di accertamento dell’INVIM, censura l’impugnata sentenza con cinque mezzi e per diversi profili di violazione e falsa applicazione di norme di legge e vizi della motivazione.

3 – Gli intimati, giusto controricorso, hanno chiesto il rigetto dell’impugnazione.

4 – La CTR ha adottalo l’impugnata decisione, argomentando, per un verso, che la valutazione automatica, nel caso, era stata,legittimamente, ritenuta applicabile sulla base delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, e rilevando, sotto altro aspetto, che anche a voler considerare formalmente legittimi, sotto il profilo della motivazione, gli avvisi di accertamento impugnati, l’Ufficio, comunque, avrebbe dovuto provare in giudizio la fondatezza della maggior pretesa fiscale, indicando gli elementi concreti utilizzati; onere cui non aveva ottemperato, avendo omesso ogni opportuno riferimento.

4 bis – Ciò posto, le doglianze appaiono formulate in violazione del consolidato principio secondo cui l’impugnazione di una decisione di merito, che si fonda su distinte e autonome rationes decidendi, autonome l’una dall’altri e ciascuna sufficiente, da sola, a sorreggerla, è meritevole di ingresso solo se risulta articolata in uno spettro di censure che investano utilmente tutti gli ordini di ragioni esposte nella sentenza, atteso che la eventuale fondatezza del motivo dedotto con riferimento a una sola parte delle ragioni della decisione non può portare alla riforma della sentenza, che rimane ferma sulla base dell’argomento non censurato (Cass. n. 3965/2002; n. 4424/2001; n. 14740/2005).

La ricorrente, in vero, con i vari mezzi, ha ampiamente dedotto in ordine alla prima ratio della decisione impugnata, mentre alcuna specifica critica è rinvenibile alla argomentata affermazione della CTR, secondo cui la tesi dell’Agenzia ricorrente era rimasta sfornita di prova, non essendo state indicate le valutazioni dell’ultimo triennio considerate, nè i relativi immobili di analoghe caratteristiche ed i prezzi medi di mercato. In particolare, quest’ultima ratio non viene aggredita criticamente in maniera adeguata, non risultando evidenziati i concreti elementi che, secondo la ricorrente, avevano legittimato il ricorso al criterio di stima utilizzato. I mezzi, altresì, non sembra esplicitino adeguatamente le circostanze fattuali, desumibili dalla documentazione in atti e non esaminate, che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione, nonchè i vizi logici e giuridici della motivazione (Cass. n. 11462/2004, n. 2090/2004, n. 1170/2004, n. 842/2002).

5 – Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., proponendosi declaratoria di inammissibilità o di rigetto per manifesta fondatezza.

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, per gli esposti motivi, in applicazione dei richiamati principi, il ricorso va dichiarato inammissibile;

Considerato che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro millecento, di cui Euro mille per onorario ed Euro cento per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge;

Visti gli artt. 375 e 3 80 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente Agenzia al pagamento, in favore dei contribuenti in solido, delle spese del giudizio di Cassazione, in ragione di complessivi Euro millecento, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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