Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4077 del 20/02/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 4077 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 25625-2012 proposto da:
MARINI MIRELLA C.F. MRNMLL51A43H501Y, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA A. BERTOLONI 41, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE GUANCIOLI,

che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2017
3974

INARCASSA (Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza
per

gli

Ingegneri

ed

Architetti

Liberi

Professionisti), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

Data pubblicazione: 20/02/2018

PO 25/B, presso lo studio degli avvocati FRANCESCO
GIAMMARIA, GIOVANNI GIUSEPPE GENTILE, che la
rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 5511/2011 della CORTE

10993/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/10/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO
NEGRI DELLA TORRE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
inammissibilità in subordine rigetto;
udito l’Avvocato GIUSEPPE GUANCIOLI;
udito l’Avvocato IOLANDA GENTILE per delega verbale
Avvocato GIOVANNI GIUSEPPE GENTILE.

D’APPELLO di ROMA, depositata il 09/11/2011 R.G.N.

R.G. 25625/2012

Fatti di causa
1. Con sentenza n. 5511/2011, depositata il 9 novembre 2011, la Corte di appello di
Roma confermava la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale di Roma aveva
respinto il ricorso di Mirella Marini nei confronti di INARCASSA.

dell’area e del livello di appartenenza (C1), risultava infondata, tenuto conto che il tratto
saliente della declaratoria dell’area rivendicata risiedeva nell’apporto concettuale del
lavoratore alla propria prestazione con valutazione di merito dei casi concreti, mentre
l’esame delle risultanze probatorie confermava l’assenza nella parte appellante di una
qualsiasi forma di autonomia decisionale.
3. La Corte rilevava, quindi, come il demansionamento, che la lavoratrice lamentava
essere intervenuto nei suoi confronti dopo il giugno 2002, fosse stato dedotto in relazione
alla superiore Area B e non all’inquadramento assegnato e come, in ogni caso, di esso
non fosse stata acquisita la prova.
4.

Con riferimento, poi, alla legittimità del provvedimento disciplinare del richiamo

scritto, la Corte richiamava le valutazioni del primo giudice, in quanto fondate sulle
risultanze probatorie e non investite da specifiche doglianze da parte dell’appellante.
5. Escludeva, infine, che il Tribunale avesse omesso di pronunciare sulla domanda di
restituzione delle somme trattenute sul premio aziendale, avendo considerato la
questione assorbita nella ritenuta legittimità della sanzione disciplinare, e comunque
osservava la Corte che le trattenute erano state operate dalla Cassa sulla base di un
accordo sindacale del 2002, che ne ammetteva la possibilità in caso di manifesta
mancanza di apporto individuale all’attività dell’Ente e di partecipazione al
raggiungimento degli obiettivi, senza che sul punto la lavoratrice nulla avesse dedotto.
6. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la Marini con quattro motivi; la
Cassa ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo viene dedotta omessa o insufficiente motivazione per avere la
Corte, nel ritenere insussistente il diritto all’inquadramento superiore, richiamato soltanto
alcuni passaggi delle testimonianze rese in proposito nel giudizio di primo grado, senza
compiere le valutazioni necessarie in ordine agli ambiti di discrezionalità e al grado di
complessità delle procedure, alle quali la ricorrente doveva attenersi e, in definitiva, non
1

2. La Corte rilevava che la domanda di attribuzione della superiore Area B, in luogo

indicando in alcun modo le ragioni che portavano ad escludere la riconducibilità delle
mansioni svolte al rivendicato livello B.
2. Con il secondo motivo viene dedotta omessa o insufficiente motivazione, oltre a vizio
di violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 2103 cod. civ.,
per avere la Corte ritenuto insussistente una situazione di demansionamento sulla base
di mere e apodittiche affermazioni di principio, senza esaminare il contenuto e la natura
delle mansioni assegnate dopo il 2002 e senza, in ogni caso, compararle con quelle svolte
in precedenza.

del provvedimento disciplinare per essersi la Corte di appello limitata a richiamare la
correttezza, sul punto, della decisione di primo grado.
4. Con il quarto motivo viene infine dedotta insufficiente motivazione in merito al rigetto
della domanda relativa al mancato pagamento integrale del premio di produttività per
avere la Corte condiviso apoditticamente la valutazione di assorbimento (nella ritenuta
legittimità della sanzione disciplinare) compiuta dal giudice di prime cure e, quanto al
richiamato accordo sindacale del 28 giugno 2002, che avrebbe in ogni caso giustificato la
decisione del datore di lavoro, senza valutare se vi fosse stata, da parte della ricorrente,
effettiva assenza di apporto all’attività dell’Ente e di partecipazione al raggiungimento
degli obiettivi.
5. Il primo e il secondo motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente,
risultano infondati, sulla base di considerazioni comuni ad entrambi.
6. Come più volte precisato, nel vigore della disciplina dell’art. 360 n. 5 anteriore alla
riformulazione della norma intervenuta nel 2012, il vizio di omessa o insufficiente
motivazione “sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla
sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della
controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in
senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla
Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello
di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la
valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del
proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la
concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i
fatti in discussione” (cfr., fra le molte conformi, Cass. n. 6288/2011).
7. Nella specie, quanto al primo motivo, si osserva che la Corte, attraverso un percorso
motivazionale logico e coerente, dopo avere posto a confronto le declaratorie contrattuali
del livello richiesto e di quello attribuito dal datore di lavoro, ha escluso la sussistenza del
tratto distintivo del superiore inquadramento, e cioè l’apporto concettuale del lavoratore
alla propria prestazione con valutazione di merito dei casi concreti, mentre ha accertato,
sulla base delle dichiarazioni dei testimoni escussi, lo svolgimento di attività in conformità
2

3. Con il terzo motivo viene dedotta omessa motivazione sulla domanda di annullamento

a procedure non particolarmente complesse, così come previsto dall’inquadramento
rivestito, e, pertanto, l’assenza, nei compiti affidati alla Marini, di una qualsiasi forma di
autonomia decisionale.
8. D’altra parte, pur lamentando che la Corte di merito si fosse limitata a richiamare solo
alcuni passaggi delle testimonianze rese nel primo grado di giudizio, la ricorrente non si è
attenuta nella esposizione del motivo al principio di diritto, per il quale “la parte che
denunci in sede di legittimità la mancata valutazione, da parte del giudice di merito, di
prove documentali o testimoniali ha l’onere di riprodurre nel ricorso il tenore esatto della

rendere possibile alla Corte di cassazione, sulla base del solo ricorso e senza necessità di
indagini integrative non consentite, di valutare la pertinenza e la decisività di quelle
risultanze” (Cass. n. 15751/2003 e successive numerose conformi).
9. Quanto al secondo motivo, la Corte di merito ha rilevato anzitutto come il lamentato
demansionamento fosse stato dedotto dalla lavoratrice con riguardo al livello superiore
oggetto di domanda (e non a quello di effettivo inquadramento), secondo ciò che doveva
desumersi dalla lettera inviata dalla Marini il 21 giugno 2002 e dal tenore del ricorso di
primo grado: accertamento, questo, che peraltro non risulta specificamente censurato
dalla ricorrente, la quale, senza trascrivere o riportare nei passi rilevanti il contenuto
della lettera citata e dell’atto introduttivo, con violazione del canone di specificità stabilito
dall’art. 366 cod. proc. civ., si è limitata ad una generica e indimostrata negazione della
possibilità di derivare da tali documenti le conclusioni raggiunte dal giudice di appello.
10. Si deve inoltre osservare, ancora con riferimento al secondo motivo, come la Corte
abbia comunque valutato l’attività svolta dalla Marini successivamente al giugno 2002,
stabilendo, sulla base di un’ampia ricognizione delle risultanze delle prove testimoniali,
come le mansioni alla medesima assegnate dopo tale data non fossero tali, in concreto,
da comportare una diminuzione del patrimonio di professionalità della lavoratrice, con
conseguente insussistenza del denunciato vizio di violazione e falsa applicazione dell’art.
2013 cod. civ., in particolare sottolineando a tale proposito che sia il teste Rasile che il
teste Rossi avevano “precisato come i moduli di gestione del protocollo ed i moduli di
gestione delle fatture siano simili nella logica del processo e nelle modalità di utilizzo”
(cfr. sentenza impugnata, p. 5).
11. Risultano poi inammissibili, per difetto di autosufficienza del ricorso, sia il terzo che il
quarto motivo.
12. In particolare, il terzo motivo non censura specificamente quella parte di motivazione
della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale, richiamata la decisione appellata e
le valutazioni compiute dal giudice di primo grado sulla scorta degli esiti dell’istruttoria,
ha ritenuto che non fosse stata formulata dalla lavoratrice “alcuna specifica doglianza” in
ordine alle stesse (p. 5), non riportando il motivo in esame il ricorso in appello, quanto
meno nei punti o nei passaggi che avrebbero potuto contrastare tale conclusione, e di
3

risultanza processuale il cui omesso o inadeguato esame è censurato, e ciò al fine di

conseguenza non consentendo di stabilire se e quali critiche, non considerate dalla Corte,
fossero state invece rivolte alla decisione di primo grado.
13. Con riferimento, poi, al quarto motivo, si rileva come la ricorrente non deduca, con lo
stesso, di non avere prospettato – diversamente da quanto rilevato in sentenza (p. 5) la riduzione del premio di produttività “solo come conseguenza diretta della (ritenuta)
illegittima sanzione disciplinare” ma anche quale illegittima applicazione, da parte
datoriale, dell’accordo sindacale del 28/6/2002, lasciando così, in sostanza, priva di

accertata sussistenza dei presupposti da esso previsti per la decurtazione (sino al 10%)
del premio, e di conseguenza facendo venir meno l’interesse ad impugnare la restante
parte della motivazione, là dove la Corte territoriale ha ritenuto di dover condividere la
pronuncia di assorbimento.
14. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
15. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

p.q.m.

La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00
per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 ottobre 2017.

censura la concorrente e autonoma ragione decisoria, fondata su tale accordo e sulla

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