Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4076 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. un., 22/02/2010, (ud. 16/02/2010, dep. 22/02/2010), n.4076

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Interno, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende per legge;

– ricorrente –

T.G.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza n. 942/05, depositata il 22/12/2005

dal giudice di pace di Albano Laziale;

Udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

16/2/2010 dal Relatore Cons. Dott. TIRELLI Francesco;

Udito l’avv Cimino;

Sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per la dichiarazione della

giurisdizione del giudice amministrativo.

La Corte:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che la decisione sopra indicata ha pronunciato, accogliendola, sulla domanda proposta da un messo comunale al fine di ottenere il pagamento di un compenso per l’attività di notificazione di certificati elettorali nell’anno 1994; che il Ministero dell’Interno l’ha impugnata con ricorso tempestivamente consegnato all’Ufficiale giudiziario e da questi notificato a mezzo posta (per compiuta giacenza) nel domicilio eletto dal T. nell’atto di citazione e, cioè, presso lo studio dell’avv. Ferrante Mauro, sito in (OMISSIS);

che non ravvisandosi in atti una diversa elezione di domicilio (non bastando a tal fine la diversa indicazione contenuta nell’epigrafe della sentenza impugnata) ed avendo l’ufficiale postale dato atto del mancato ritiro del plico per assenza temporanea del destinatario (che, quindi, deve presumersi avere ancora lo studio in (OMISSIS)), deve pertanto concludersi per la validità dell’anzidetta notificazione, per cui può passarsi all’esame del ricorso del Ministero;

che quest’ultimo ha dedotto quattro motivi d’impugnazione, con il primo dei quali ha sostenuto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario; che queste Sezioni Unite hanno già più volte affermato che la consegna dei certificati elettorali costituisce l’adempimento di un dovere derivante dal rapporto d’impiego, cosicchè ove la stessa sia stata effettuata prima del 1/7/1998, la causa per il suo pagamento rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo (v., fra le altre, C. Cass. 2005/6329, 2005/6409, 2006/8892 e 2006/16251);

che in applicazione di tale principio, che il Collegio condivide e ribadisce, va pertanto dichiarata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, discutendosi nel caso di specie di notificazioni eseguite nell’anno 1994;

che in accoglimento del primo motivo di ricorso e dichiarati assorbiti gli altri, la sentenza impugnata dev’essere quindi cassata con rimessione delle parti davanti al TAR competente per territorio;

che in considerazione della natura degli interessi coinvolti, della data d’inizio della controversia e dell’epoca in cui sono state pronunciate le sentenze sopra ricordate, stimasi congruo compensare le spese dell’intero giudizio fra le parti.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, accoglie il primo motivo del ricorso e, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata, rimette le parti davanti al TAR competente per territorio e compensa fra le stesse le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

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