Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4076 del 20/02/2018


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Cassazione civile, sez. lav., 20/02/2018, (ud. 12/10/2017, dep.20/02/2018),  n. 4076

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 6708/2011, depositata il 31 ottobre 2011, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Civitavecchia, condannava la Camping Internazionale Lago di Bracciano s.r.l. a pagare a E.I. la somma di Euro 44.539,86 in luogo della maggior somma (Euro 61.539,42) liquidata, in esito al primo grado di giudizio, sulla base dell’accertata sussistenza, nel periodo dal 12 maggio 2002 all’8 luglio 2004, di un rapporto di lavoro subordinato con orario 5-14 e 16-21.30 per sette giorni la settimana e con lo svolgimento di mansioni inquadrabili nel 7^ livello CCNL per le aziende del settore turismo.

1.1. Il giudice di appello, confermata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno, perveniva alla rideterminazione del quantum debeatur detraendo parte delle prestazioni straordinarie, che il lavoratore assumeva effettuate nei periodi di chiusura stagionale del campeggio, e l’indennità sostitutiva delle ferie non godute.

2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la Camping Internazionale Lago di Bracciano s.r.l., affidandosi a due motivi; il lavoratore è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, censura la sentenza impugnata per avere accertato il diritto al compenso per lavoro straordinario, esclusi i periodi di chiusura del campeggio, in difetto di una prova rigorosa della relativa prestazione, necessaria anche per il lavoro notturno e domenicale, e per avere, nella riconosciuta carenza delle prove orali acquisite, fatto ricorso ad elementi presuntivi, senza tuttavia precisare, di tali elementi, la natura e l’attitudine probatoria.

2. Con il secondo motivo la società ricorrente, deducendo illogicità, contraddittorietà e insufficienza della motivazione nonchè omesso esame e travisamento di fatti decisivi, si duole che la sentenza impugnata, detraendo dalle spettanze del lavoratore i soli importi relativi alle ore di lavoro straordinario richieste per i mesi di chiusura (oltre all’indennità sostitutiva delle ferie), abbia, per tali mesi (da ottobre ad aprile), contraddittoriamente riconosciuto il diritto al compenso per la prestazione di lavoro notturno e festivo.

3. I motivi così proposti, che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.

4. Al riguardo si deve rilevare che il giudice di appello è giunto, in riforma della decisione di primo grado, alla liquidazione del minore importo di Euro 44.539,86 “defalcando dal conteggio”, oltre all’indennità per ferie non godute, “parte delle prestazioni straordinarie” e cioè quelle che il lavoratore assumeva di avere effettuato “nei periodi di chiusura del campeggio”: conclusione che la Corte fonda sul riscontrato difetto di prova adeguata in ordine ad “un orario di 14 ore e mezza al giorno, per sette giorni la settimana e per 365 giorni l’anno”, quale allegato dal ricorrente e riconosciuto dal giudice di primo grado, osservando di seguito come non possa “darsi eccessiva rilevanza al carattere stagionale delle attività della società, atteso che è comunque emerso che il lavoratore ha svolto anche mansioni che necessariamente dovevano essere effettuate nel periodo di chiusura del campeggio” e sottolineando come i testi escussi avessero dimostrato “una conoscenza parziale dei fatti, legata alla loro limitata frequentazione del campeggio nei mesi invernali”.

5. Peraltro la Corte di merito, escludendo la prestazione di lavoro straordinario soltanto per i periodi da ottobre ad aprile e di conseguenza riconoscendola per quelli di apertura della struttura ricettiva, nella notevole dimensione (giornaliera e settimanale) prospettata dal lavoratore e pur a fronte delle rilevate carenze del materiale istruttorio, non si è attenuta al risalente e del tutto consolidato orientamento, secondo il quale “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l’onere di dimostrare di aver lavorato oltre l’orario normale di lavoro, senza che l’assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso” (Cass. n. 8006/1998 e successive numerose conformi).

6. D’altra parte, se è stato precisato che il giudice può valutare gli elementi di prova raccolti, avvalendosi anche di presunzioni semplici (e peraltro al fine di giungere, in termini sufficientemente concreti e realistici, ad una determinazione “minimale” delle ore prestate in aggiunta all’orario normale: Cass. n. 6623/2001), dell’eventuale ricorso, nel caso di specie, ad elementi presuntivi la non perspicua motivazione della sentenza non offre comunque alcuna evidenza, esaurendosi in un richiamo generico e indistinto alle “risultanze istruttorie”.

7. E’ poi chiaro come la sentenza di appello sia affetta da contraddittorietà, e comunque si riveli sorretta da una insufficiente motivazione, là dove reputa di dover detrarre dalle spettanze, così come computate e richieste dal lavoratore, il compenso per le prestazioni di lavoro straordinario nei periodi di chiusura del campeggio (periodi di cui, pertanto, ha accertato la sussistenza) ma non quello per le prestazioni di lavoro notturno e festivo che sarebbero state rese nei medesimi periodi.

8. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, con la conseguente cassazione della impugnata sentenza n. 6708/2011 della Corte di appello di Roma e il rinvio della causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla stessa Corte in diversa composizione, la quale, nel procedere a nuovo esame della fattispecie, e fermo quanto già stabilito in relazione alla esclusione del lavoro straordinario nei periodi di chiusura del campeggio: (a) avrà cura di accertare se, nei periodi di apertura, così come accertati, siano state svolte dal lavoratore prestazioni eccedenti l’orario normale, non limitando la propria indagine al solo straordinario giornaliero ma valutando anche l’effettuazione di lavoro notturno e festivo, con applicazione del principio di diritto sopra richiamato sub 5; (b) avrà cura, inoltre, di verificare l’eventuale prestazione di lavoro notturno e festivo nei mesi di chiusura del campeggio, alla stregua delle risultanze acquisite e in conformità al medesimo principio di diritto richiamato, conseguentemente, in ipotesi di accertamento negativo, detraendo il relativo ammontare dal computo delle spettanze del lavoratore e fornendo in ogni caso adeguata motivazione delle conclusioni raggiunte.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2018

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