Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4076 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/02/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 18/02/2011), n.4076

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

Compagnie De Santi Apostoli, in persona del legale rapp.te pro

tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia n 103/2006/24, depositata il 17/7/2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 12/1/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. ZENO Immacolata.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Compagnie De Santi Apostoli contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia contro la sentenza della CTP di Milano n. 314/1/2004 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento Irpeg Ilor 1997. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 12/1/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente assume la insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso. La CTR avrebbe tenuto conto dei componenti negativi del reddito senza alcuna motivazione circa l’effettività e l’inerenza degli stessi, espressamente dedotte dall’Ufficio con l’atto di appello.

La censura è fondata ravvisandosi nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, alla luce delle considerazioni espresse dall’Ufficio con Patto di appello con riferimento alla carenza di effettività e di inerenza dei componenti negativi di reddito risultanti dal bilancio.

Quanto sopra ha effetto assorbente sul secondo motivo di ricorso.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Lombardia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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