Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4076 del 16/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/02/2017, (ud. 12/01/2017, dep.16/02/2017),  n. 4076

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2417-2013 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, (già SERIT SICILIA S.p.A.) C.F. (OMISSIS),

in persona del Direttore Generale f.f., elettivamente domiciliata in

Roma, Piazza Cavour, presso la Corte Suprema di Cassazione,

rappresentata e difesa dall’avvocato, GERMANO GIUSEPPE GARAO, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

D.B.G. e COMUNE CATANIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 184/18/2012, emessa il 12/07/2012 della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, SEZIONE DISTACCATA

di CATANIA, depositata il 17/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA

IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

La Riscossione Sicilia spa propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di D.B.G. e del Comune di Catania (che non resistono) e dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia Sezione staccata di Catania n. 184/18/2012, depositata in data 17/09/2012, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati e delle sottostanti cartelle di pagamento, per tasse automobilistiche e tributi locali dovuti, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente, stante la ritenuta mancata notifica delle prodromiche cartelle.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame del Concessionario per la riscossione, hanno sostenuto che le relate di notifica delle cartelle di pagamento, prodotte da quest’ultima parte, rimasta contumace in primo grado, non potevano essere esaminate, stante l’inammissibilità della loro produzione, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 58, norma da interpretarsi restrittivamente, in correlazione ai principi di lealtà processuale e di diritto di difesa, trattandosi di documenti già disponibili nel primo grado.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con due motivi, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2 e art. 58, avendo i giudici della C.T.R. applicato il divieto di nuove eccezioni in appello alle mere difese della parte resistente/appellante ed il divieto di produzione di nuovi documenti in appello al processo tributario.

2. Le censure, da trattare unitariamente, sono fondate.

Questa Corte, anche di recente (Cass. 22776/2015), ha ribadito che “il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 abilita alla produzione di qualsivoglia documento in appello, senza restrizione alcuna e con disposizione autonoma rispetto a quella che – nel comma precedente – sottopone a restrizione l’accoglimento dell’istanza di ammissione di altre fonti di prova”.

La Corte ha poi chiarito che detta produzione deve avvenire “tempestivamente e ritualmente”, in sede di gravame, “entro il termine perentorio di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1, di venti giorni liberi prima dell’udienza, applicabile in secondo grado stante il richiamo, operato dall’art. 61 citato decreto, alle norme relative al giudizio di primo grado” e che possono, entro tali limiti, essere legittimamente prodotti in appello anche “documenti tardivamente prodotti in primo grado” (Cass. 3661/2015; Cass. 655/2014).

Con riguardo al divieto di proporre nuove eccezioni in appello, questa Corte ha poi ribadito (Cass. 14486/2013; Cass. 3338/2011) che “in tema di contenzioso tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, riguarda l’eccezione in senso tecnico, ossia lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale, ma non limita la possibilità dell’Amministrazione di difendersi dalle contestazioni già dedotte in giudizio, perchè le difese, le argomentazioni e le prospettazioni dirette a contestare la fondatezza di un’eccezione non costituiscono, a loro volta, eccezione in senso tecnico” (in applicazione del principio, è stata ritenuta contrastante con il disposto della citata norma la declaratoria di inammissibilità del motivo di appello con cui l’Ufficio, impugnando la sentenza di primo grado che aveva annullato una iscrizione ipotecaria per mancata notifica delle cartelle presupposte, aveva dedotto, per la prima volta, che tali cartelle erano state regolarmente notificate, producendo la relativa documentazione).

Nella specie, la produzione documentale è avvenuta contestualmente all’atto di appello e conseguentemente la documentazione doveva essere acquisita al processo e vagliata dai giudici della C.T.R..

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Sicilia in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla C.T.R. della Sicilia.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2017

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