Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4075 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. un., 22/02/2010, (ud. 16/02/2010, dep. 22/02/2010), n.4075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di Sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

srl AGEA, elettivamente domiciliata in Roma, via Baldo degli Ubaldi

66, presso l’avv. Vincenzo Rinaldi, rappresentata e difesa dagli avv.

Schiavo Gianfranco e Gianfranco Mobilio per procura in atti;

– ricorrente –

contro

spa ETR e INPS, in proprio e quale mandatario della società di

cartolarizzazione SCCI spa;

– intimati –

per la cassazione della sentenza n. 49/2005, depositata il 18/1/2005

dalla Corte di appello di Salerno;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/2/2010 dal Relatore Cons. Dr. Francesco Tirelli;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. CENICCOLA Raffaele il quale ha concluso per la

dichiarazione della giurisdizione del giudice tributario.

La Corte:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che con ricorso depositato il 10/3/2003, la srl AGEA ha proposto opposizione avverso la cartella esattoriale con cui le era stato richiesto il pagamento di complessivi 24.568,00 Euro;

che il giudice del lavoro del Tribunale di Salerno ha però dichiarato l’inammissibilità della opposizione per quanto riguardava il contributo al SSN, la cui debenza o meno rappresentava una questione rimessa alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie;

che la srl AGEA si è allora rivolta alla Corte di appello, che ha tuttavia rigettato il gravame perchè quello di cui si discuteva costituiva un tributo espressamente devoluto alle Commissioni dalla L. n. 448 del 2001, art. 12;

che la srl AGEA ha impugnato l’anzidetta statuizione con tre motivi con i quali ha dedotto la violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 4, della L. n. 448 del 2001, art. 12, art. 442 c.p.c. e della L. n. 689 del 1981, art. 35 in quanto una volta ritenuta l’esistenza della giurisdizione tributaria, il giudice a quo avrebbe dovuto dichiarare la nullità insanabile ed assoluta della cartella perchè nella stessa era stato dato avviso della possibilità di ricorrere al giudice del lavoro, la cui giurisdizione dipendeva comunque dal fatto che l’iscrizione a ruolo era stata effettuata anche per il pagamento di sanzioni amministrative e che per il datore di lavoro il contributo al SSN non rappresentava un obbligo tributario, ma una componente dello stipendio dovuto al lavoratore;

che la spa ETR e l’INPS non hanno svolto attività difensiva;

che così riassunte le rispettive posizioni delle parti, giova innanzitutto puntualizzare che soltanto il giudice munito di giurisdizione sul rapporto può pronunciare la dichiarazione di nullità dell’atto impugnato;

che dipendendo la giurisdizione dalla legge e non da possibili errori delle parti, queste Sezioni Unite hanno già escluso la rilevanza, a tali fini, della errata indicazione, nella cartella esattoriale, del giudice davanti al quale impugnarla (C Cass. 2008/11498);

che per quanto riguarda l’abrogato contributo al SSN, la legge vigente all’epoca della domanda prevedeva la giurisdizione delle Commissioni Tributarie (fin da prima dell’emanazione della L. n. 448 del 2001, art. 12: C. Cass. 2009/2871); che in base al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 quest’ultime conoscono non soltanto del tributo, ma anche delle sanzioni inflitte per il suo mancato pagamento;

che va pertanto confermata la giurisdizione dei giudici tributari, con conseguente rigetto del ricorso e rimessione delle parti davanti alla Commissione competente per territorio;

che non occorre provvedere sulle spese in considerazione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

PQM

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione delle Commissioni Tributarie, rigetta il ricorso e rimette le parti davanti alla Commissione Provinciale competente per territorio.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

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