Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4075 del 20/02/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 4075 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 10459-2012 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso la
DIREZIONE AFFARI LEGALI DI POSTE ITALIANE,
rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI ZUCCARINO,
2017

giusta delega in atti;
– ricorrente –

3972

contro

BRANCA ANNA RITA, elettivamente domiciliata

in ROMA,

VIA A. MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 20/02/2018

FLAVIA BRUSCHI, rappresentata e difesa dall’avvocato
IURI CHIRONI, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 546/2012 della CORTE D’APPELLO
di LECCE, depositata il 23/02/2012 R.G.N. 3955/2010;

udienza del 12/10/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO
NEGRI DELLA TORRE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

R.G. 10459/2012

Fatti di causa
1. Con sentenza n. 546/2012, depositata il 23 febbraio 2012, la Corte di appello di Lecce
pronunciava l’inammissibilità, per difetto di specificità, del gravame proposto dalla S.p.A.
Poste Italiane avverso la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato il diritto di Anna

comunale di provenienza all’Amministrazione Autonoma delle Poste e Telecomunicazioni
(in seguito Ente Poste Italiane) – la retribuzione individuale di anzianità, in misura piena
e con decorrenza dalla data del transito, avvenuto nel mese di settembre 1992.
1.1. La Corte riteneva, in ogni caso, sussistente il diritto della lavoratrice, così come già
riconosciutole dal primo giudice, alla luce delle disposizioni di cui all’art. 5 del D.P.C.M. n.
191/1991 e all’art. 5 del D.P.C.M. n. 325/1988.
2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la S.p.A. Poste Italiane con tre
motivi; la lavoratrice ha resistito con controricorso.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art.
434 cod. proc. civ. sul rilievo che l’esatta interpretazione dell’atto di appello avrebbe
dovuto condurre il giudice di secondo grado a conclusioni opposte a quelle raggiunte, e
cioè, in luogo della pronuncia di inammissibilità del gravame, all’esame della vicenda e ad
una statuizione nel merito: la controversia, infatti, si fondava su una questione di diritto
e la riforma della sentenza di primo grado era stata chiesta invocando norme di legge,
anteriori all’assunzione della lavoratrice, di cui il Tribunale non aveva tenuto conto.
2. Con il secondo motivo viene dedotta nuovamente la violazione dell’art. 434 cod. proc.
civ. e la contraddittorietà della pronuncia, non avendo la Corte di appello considerato che
la conseguenza sul piano sanzionatorio della difformità del ricorso rispetto al suo modello
legale era costituita non dalla inammissibilità dell’atto ma dalla sua nullità, la quale, nella
specie, risultava sanata per effetto della costituzione della parte appellata; e per avere la
Corte esaminato il merito della controversia sebbene la ritenuta assenza di specificità del
gravame ne precludesse la valutazione.
3. Con il terzo motivo di ricorso viene dedotta la violazione di varie disposizioni di legge e
di norme del CCNL in materia di retribuzione individuale di anzianità, non avendo la
Branca maturato i cinque anni di anzianità per servizio reso presso la P.A. per il periodo
1987-1990 così come previsti dall’art. 25 D.P.R. n. 335/1990.
1

Rita Branca a percepire – nel passaggio, per mobilità volontaria, dall’Amministrazione

4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
4.1. La ricorrente non ha invero provveduto alla trascrizione, quanto meno nelle parti
rilevanti, né della sentenza di primo grado, della quale, pertanto, non è dato conoscere il
percorso argomentativo, né del ricorso in appello, così da non consentire di individuare le
precise censure che alla stessa sarebbero state rivolte.
4.2. Come più volte affermato da questa Corte, “l’esercizio del potere di diretto esame
degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un

error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il

il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente
i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere
contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso.
Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di
specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui
ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece,
il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all’atto di
appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la
pretesa specificità”: Cass. n. 22880/2017 (ord.).
5. Il secondo motivo di ricorso è anch’esso inammissibile.
5.1. La sentenza di appello si è conformata al consolidato orientamento di legittimità, per
il quale “l’inammissibilità non è la sanzione per un vizio dell’atto diverso dalla nullità, ma
la conseguenza di particolari nullità dell’appello e del ricorso per cassazione, e non è
comminata in ipotesi tassative ma si verifica ogniqualvolta – essendo l’atto inidoneo al
raggiungimento del suo scopo (nel caso dell’appello, evitare il passaggio in giudicato della
sentenza di primo grado) – non operi un meccanismo di sanatoria; pertanto, essendo
inapplicabile all’atto di citazione di appello l’articolo 164, secondo comma, cod. proc. civ.
(testo originario), per incompatibilità – in quanto solo l’atto conforme alle prescrizioni di
cui all’articolo 342 cod. proc. civ. è idoneo a impedire la decadenza dall’impugnazione e
quindi il passaggio in giudicato della sentenza -, l’inosservanza dell’onere di
specificazione dei motivi, imposto dall’articolo 342 cit., integra una nullità che determina
l’inammissibilità dell’impugnazione, con conseguente effetto del passaggio in giudicato
della sentenza impugnata, senza possibilità di sanatoria dell’atto a seguito di costituzione
dell’appellato – in qualunque momento essa avvenga – e senza che tale effetto possa
essere rimosso dalla specificazione dei motivi avvenuta in corso di causa” (Sez. U n.
16/2001; conforme, fra le più recenti, Cass. n. 18932/2016); né il motivo in esame offre
elementi per mutare tale orientamento.
5.2. Il motivo in esame risulta inammissibile anche nel profilo relativo alla denunciata
contraddittorietà della pronuncia (per avere la Corte di appello svolto considerazioni di
merito pur dopo avere rilevato l’inammissibilità del gravame), posto che “qualora il
2

ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità)

giudice, definito il giudizio con una statuizione, in rito, di inammissibilità (o declinatoria di
giurisdizione o di competenza), inserisca nella decisione anche delle argomentazioni di
merito rese ad abundantiam, la parte soccombente non ha l’onere, né l’interesse, a
richiedere, con il mezzo di impugnazione, un sindacato in ordine a tale parte di
motivazione, siccome ininfluente ai fini della decisione” (Cass. n. 101/2017).
6. Parimenti inammissibile è il terzo motivo, in quanto avente ad oggetto questione
nuova non esaminata dai giudici di merito.

– che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza
impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità, al fine di
evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di
allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di
indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di
Cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel
merito la questione stessa” (Cass. n. 12025/2000 e successive numerose conformi).
7. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

p.q.m.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro
4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di
legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 ottobre 2017.

6.1. Come più volte precisato da questa Corte, “ove una determinata questione giuridica

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