Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4075 del 19/02/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 4075 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: BERNARDI SERGIO
SENTENZA
sul ricorso 11943-2002 proposto da:
MINISTERO DELL’ ECONOMIA E FINANZE in persona del
Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI
SALERNO in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li
2011
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrenti –
1511
contro
LANGELLA MIRELLA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA
PIETRO COSSA 3, presso lo studio dell’avvocato MAGNO
ALBERTO, rappresentata e difesa dall’avvocato RTPANT
Data pubblicazione: 19/02/2013
GIULIO, giusta delega in calce;
– controricorrenti
–
avverso la sentenza n. 654/2000 della COMM.TRIB.REG. di
NAPOLI, depositata 1’08/03/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
BERNARDI;
udito per il resistente l’Avvocato MAGNO, che ha chiesto
il rinvio a nuovo ruolo in attesa di informazioni circa
la richiesta di patteggiamento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIETRO GAETA, non si oppone al rinvio
eventuale, nel merito accoglimento del ricorso.
//
udienza del 19/05/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO
FATI-0
Mirella Langella, socia della s.d.f. Langella Immobiliare, ha impugnato l’avviso di irrogazione
di sanzioni comminate alla società per la mancata presentazione della dichiarazione Iva 1991. Il
ricorso è stato respinto in primo grado ed accolto in appello. L’Amministrazione finanziaria ricorre
MOTIVI
Risulta da relazione dell’Ufficio prodotta a seguito dell’ordinanza di questa corte 2 ottobre
2009, con la quale si chiedevano chiarimenti in proposito, che la ricorrente ha versato quanto dovuto
a definizione della controversia in base all’art. 16 della legge 289/2002, ma né a suo nome né a quelli
della società di fatto o dell’altro suo socio Ernesto Langella risulta mai presentata corrispondente
istanza di definizione della lite. La causa va dunque decisa nel merito.
La CTR ha accolto l’appello della contribuente osservando che era risultato in giudizio che
ella figurava socio di capitale della società di fatto ma non si era mai personalmente interessata della
gestione societaria, condotta esclusivamente dall’altro socio. Trattandosi di sanzioni, doveva trovare
applicazione l’art. 5 primo comma del D. Lgs. 472/1997, che ha introdotto il principio di colpevolezza:
“pertanto Langella Mirella non può rispondere a titolo di sanzione amministrativa relativa ad atto
sottoscritto dal detto amministratore, in quanto non vi ha partecipato né ha concorso a
parteciparvi”.
Col ricorso si deduce violazione degli artt. 48 e 56 Dpr 633/72 e dell’art. 3 D. L.vo 472/1992.
Si osserva che la sanzione è stata irrogata alla società di fatto e notificata a Mirella Langelia quale
soda con potere di rappresentanza. E si lamenta l’erroneo riferimento, contenuto nella sentenza
impugnata, al settimo comma dell’art. 48 dpr 33/1972, inconferente alla fattispecie nella quale non si
configura alcuna obiettiva incertezza di applicazione della normativa.
1
avverso la sentenza della CTR. La contribuente resiste con controricorso.
.±.SENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/196
N. 131 TAil ALL. 13. – N. 5
MATERIA TRIBUTARIA
Le doglianze sono inammissibili perché non investono la considerazione che costituisce la
principale ratio della decisione impugnata, autonoma dai rilievi oggetto delle critiche svolte col
ricorso. E cioè che — in forza del principio di personalità della responsabilità in materia di sanzioni,
introdotto con efficacia retroattiva dall’art. 5 primo comma del D. Lgs. 472/1997 — di quelle irrogate
con l’avviso impugnato doveva rispondere soltanto il socio Ernesto Langella, che aveva
era mai ingerita nella gestione sociale.
E’ giustificata la compensazione delle spese del giudizio.
Pqm
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Roma, 19 maggio 2011.
consigli e estensore
(1:
Il presidente
effettivamente curato l’amministrazione della società di fatto, e non anche la ricorrente che non si