Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4075 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/02/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 18/02/2011), n.4075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege;

– ricorrente –

contro

Radio Kiss Kiss s.r.l.;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Campania n. 11/2006/00 depositata l’1/3/2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 12/1/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. ZENO Immacolata.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Radio Kiss Kiss s.r.l. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia contro la sentenza della CTP di Napoli n. 624/3/2004 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) Iva 1986 e 1992. Il ricorso proposto si articola in due motivi.

Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 12/1/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 112, con riferimento all’art. 360, nn. 3 e 4. La CTR non avrebbe esaminato la questione delle debenza degli importi iscritti a ruolo.

La censura è inammissibile per la genericità del quesito di diritto.

Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19, del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 17 e 25, insufficiente motivazione. La CTR avrebbe indebitamente annullato la cartella di pagamento anzichè disporre lo sgravio parziale.

Fondata è la censura di violazione di legge alla luce del principio di diritto affermato da questa Corte (Cass. 17/10/2008, n. 25376), secondo cui il processo tributario non è annoverabile tra quelli di impugnazione – annullamento, bensì tra quelli di impugnazione – merito, in quanto non diretto alla mera eliminazione dell’atto impugnato ma alla pronunzia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell’accertamento dell’amministrazione finanziaria; ne consegue che il giudice, ove ricorrono i necessari presupposti processuali della sua rituale investitura, ha il potere-dovere di esaminare anche tutti i possibili aspetti del potere sanzionatorio esercitato dall’ente impositore, nonchè il potere di determinare (nell’ambito delle richieste delle parti) l’entità delle sanzioni effettivamente dovute.

Inammissibile è la censura di insufficiente motivazione in quanto priva di argomentazioni, nonchè di una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso.

La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Campania.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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