Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4074 del 20/02/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 4074 Anno 2018
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: SPENA FRANCESCA

SENTENZA

sul ricorso 4379 – 2013 proposto da:
TRENITALIA S.P.A. – Società con socio unico, soggetta
all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie
dello Stato Italiane S.p.a., C.F. 05403151003, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente
2017
3941

in

domiciliata

SANT’ANDREA

DELLA

dell’avvocato

STEFANO

VALLE

6,

D’ERCOLE,

ROMA,

PIAZZA

presso

lo

DI

studio

che la rappresenta e

difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 20/02/2018

’.

BRAMUCCI FABRIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA GONDAR 11 (C/0 STUDIO AVV. PAOLO PATUCCHI),
presso

lo

rappresentato

studio
e

dell’avvocato
difeso

PATRIZIA TILLI,

dall’avvocato

EMANUELE

GIORGINI, giusta delega in atti;

avverso la sentenza n. 1084/2012 della CORTE D’APPELLO
di ANCONA, depositata il 20/11/2012 R.G.N. 477/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/10/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCA
SPENA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale DOTT. PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso
per l’inammissibilità o in subordine rigetto;
udito l’Avvocato FRANCESCO PIGNATIELLO per delega
verbale Avvocato STEFANO D’ERCOLE.

– controricorrente

PROC. nr . 4379/2013 RG

FATTI DI CAUSA

Con ricorso al Tribunale di Ancona del 20.2.2009 FABRIZIO BRAMUCCI,
dipendente di TRENITALIA spa, inquadrato come quadro di 8^ categoria
(poi livello B) e con mansioni dal gennaio 2001 di «Istruttore di Condotta»,
agiva nei confronti del datore di lavoro per pagamento delle differenze di

posizione» nella misura minima invece che nella seconda misura ( con
conseguente incidenza dal settembre 2003 sulla misura della «indennità di
utilizzazione professionale»).
Il giudice del lavoro, con sentenza del 15.3.2011 (nr. 128/2001) ,
accoglieva la domanda.
Con sentenza del 18.10-15.11.2012 (nr. 1084/2012) la Corte dì Appello
di Anona riyettava f’dppellodi TRENITALIA %pa.
La Corte territoriale, per quanto rileva in causa, osservava che l’accordo
sindacale del 13 maggio 1993, allegato 1, elencava le figure professionali
cui erano rispettivamente attribuite la terza e la seconda misura della
indennità di posizione, riconoscendo la misura minima in via residuale alle
figure non espressamente contemplate.
La seconda misura della indennità di posizione era attribuita al quadro
con mansione di «Istruttore»; il BRAMUCCI, già quadro di 8^ categoria,
aveva acquisito il diritto a seguito della attribuzione dall’I_ gennaio 2001
dell’incarico di «Istruttore di Linea» .
Spettava al datore di lavoro dimostrare che la figura dell’ Istruttore di
linea aveva perso la consistenza originaria a seguito della riorganizzazione
aziendale; tale prova non era stata raggiunta, non essendo rilevante la
mera riduzione quantitativa dell’ambito aziendale di riferimento delle
competenze dell’Istruttore.
Dalla motivazione della sentenza resa dal Tribunale di Ancona in altro
giudizio (nr. 1100/2006), prodotta da TRENITALIA a conferma della
evoluzione della

mansione, emergeva che anche all’esito della

riorganizzazione aziendale e della

formale istituzione della figura del

«formatore», l’Istruttore aveva continuato

1

ad occuparsi sia del

retribuzione ( C 5.761,80) derivanti dalla liquidazione della «indennità di

PROC. nr . 4379/2013 RG

monitoraggio ed aggiornamento professionale del personale che della
formazione.
Le mansioni svolte dal BRAMUCCI, come allegate

nel ricorso

introduttivo e rimaste incontestate— (formazione di base del personale
neoassunto da macchinista e del personale di condotta e mantenimento
dello standard di sicurezza del personale di condotta attraverso le scorte sui

visite ispettive organizzate nell’ambito della formazione) erano coerenti con
la declaratoria della seconda misura della indennità di posizione —
(«funzioni caratterizzate da adeguato grado di autonomia operativa o da
adeguato contenuto professionale»)— piuttosto che con la declaratoria della
prima misura— ( «funzioni caratterizzate da un limitato livello di autonomia
operativa o svolte in settori non critici»).

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la società
TRENITALIA spa, affidato a due motivi ed illustrato con memoria
Ha resistito con controricorso FABRIZIO BRAMUCCI.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la società TRENITALIA ha dedotto— ai sensi
dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.— violazione e falsa applicazione degli
articoli 49 CCNL 1990/92 e 92 CCNL 1996/99 e degli accordi tra FS ed
Organizzazioni sindacali del 26.3.1991, 13.5.1993, 3.3.1995, 17.3.1995.
Ha esposto che la pretesa del lavoratore si basava sull’accordo tra FS ed
Organizzazioni sindacali del 13.5.1993, che— (in applicazione dell’articolo
49 del CCNL 90/92 e dei successivi accordi sindacali del 26.3.1991 e del
13.7.1992)— aveva individuato le figure professionali

cui attribuire le

diverse misure della indennità di posizione.
Ha lamentato che il giudice del merito non si era fatto carico di verificare se
l’attività svolta dal BRAMUCCI dal gennaio 2001 fosse riconducibile a quella
indicata nell’ Accordo del 13.5.1993, considerando le riorganizzazioni
avvenute medio tempore, a partire dal 1995.

2

treni e la lettura delle zone dei treni, le scorte tecniche alla locomotive e le

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In particolare, la funzione di Istruttore valutata nell’accordo del 1993, alla
quale era attribuita la seconda misura della indennità di posizione, era
quella prevista dalla delibera del direttore Generale FS 27.5.1989 nr. 9, che
approvava il modello organizzativo delle Scuole Professionali
Compartimentali.
Dette scuole sostituivano le scuole professionali preesistenti nel

Organizzazione Compartimentale», struttura dirigenziale con giurisdizione
trasversale, nelle materie di competenza, su tutte le strutture dirigenziali
del comparto; di norma era prevista una sola Scuola per ogni settore
contrattuale di specializzazione (viaggiante, macchina, stazione, etc.).
All’interno della scuola vi era un nucleo didattico composto da un numero di
tre ad un numero di sei istruttori, con profilo non superiore alla 8^
categoria, che svolgeva attività di formazione, istruzione ed aggiornamento
professionale per tutto il personale del Compartimento.
In epoca successiva all’accordo del 13.5.1993 nelle FERROVIE DELLO STATO
aveva avuto corso una articolata riorganizzazione, che, con l’Accordo
Nazionale tra FS e Organizzazioni Sindacali in data 3.3.1995, seguito
dall’Accordo Quadro del 17.3.1995, aveva prodotto il superamento della
precedente figura di «Istruttore».
La nuova figura professionale dell’« Istruttore di Linea», rivestita dal
BRAMUCCI, era ridimensionata rispetto a quella contemplata nell’accordo
del 1993: per la appartenenza ad una struttura sub dirigenziale— l’
«Impianto di Riferimento» (I.d.R.)— e quindi per l’esiguità del territorio di
giurisdizione, per il minor numero di dipendenti assegnati, per l’attribuzione
del compito di monitoraggio ed aggiornamento professionale del personale
assegnato e non più di formazione, programmazione e progettazione della
istruzione di tutti i lavoratori del settore di specializzazione (viaggiante,
macchina, stazioni etc.) .
Inoltre sino all’Accordo nazionale del 17.3.1995 gli istruttori avevano avuto
l’incarico di formare ed istruire il personale che conduceva tutte le tipologie
di treni (merci e passeggeri) mentre successivamente a tale data, dopo

3

Compartimento ed erano poste alle dipendenze dirette dell’ «Ufficio

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la costituzione delle divisioni, il compito si era ristretto alla istruzione dei
macchinisti dei soli treni della microstruttura denominata ITC.
Nella precedente organizzazione aziendale l’ «Istruttore» aveva le tre
funzioni di: rilevazione delle lacune del personale di macchina,
programmazione degli interventi formativi, docenza in aula. Con l’Accordo
del 17.3.1995 le competenze erano state attribuite a tre diverse figure:

formazione, «formatore» ovvero specialista d’aula ed «istruttore di linea»
(ruolo ricoperto dal BRAMUCCI), che aveva il compito di colmare le lacune
del personale di macchina segnalandole al «responsabile linea qualità», che
compilava poi i piani di formazione. Né l’ istruttore né il formatore
programmavano gli interventi formativi per il settore di competenza,
compito svolto, invece, prima del 1995 dall’Istruttore compartimentale.
In conclusione, la posizione di «Istruttore » istituita con gli Accordi del
1995 era nuova e meno qualificata rispetto a quella prevista nel precedente
accordo del 1993 ed era stata correttamente ascritta tra le ipotesi residuali
alle quali spettava la prima misura della indennità.
La Corte territoriale aveva male applicato e comunque male interpretato le
norme di riferimento, ritenendo che le mansioni della figura di «Istruttore»
prevista dall’Accordo del 13.5.1993 e della figura di «Istruttore di Linea»,
istituita nel marzo del 1995, fossero identiche.

2. Con il secondo motivo TRENITALIA spa ha denunziato— ai sensi
dell’articolo 360 nr 3 cod.proc.civ.— violazione e falsa applicazione degli
articoli 1362, 1363, 1364, 1366, 1369 cod.civ. in relazione agli articoli 49
CCNL 1990/92 e 92 CCNL 96/99 ed agli accordi tra FS ed Organizzazioni
sindacali del 13.5.1993, 3.3.1995,17.3.1995.
Ha dedotto che la Corte di merito, in violazione delle norme di ermeneutica
contrattuale, si era limitata alla interpretazione letterale dell’Accordo
Sindacale del 13.5.1993 senza esaminare le singole clausole dell’Accordo in
correlazione tra loro ed omettendo di valutare la condotta successiva delle
parti.

4

«responsabile linea qualità», che si occupava della programmazione della

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La società ricorrente ha evidenziato la novità della figura professionale
istituita con gli Accordi del 1995.
Ha esposto di avere dimostrato nelle fasi di merito, contrariamente a quanto
affermato dal giudice dell’appello, che la figura dell’ «Istruttore di Linea»,
istituita con la riorganizzazione aziendale, aveva perso la consistenza
originaria e che la domanda non poteva trarre fondamento dalla sola

previste dall’accordo del 1993 e dall’accordo del 1995.

I due motivi possono essere trattati congiuntamente,

in quanto

sovrapponibili nei contenuti e differenziati unicamente in punto di
qualificazione delle censure (come vizio di violazione diretta dei contratti ed
accordi collettivi nel primo motivo e di violazione dei canoni legali di
interpretazione dei contratti nel secondo motivo).
Gli stessi sono inammissibili.

Giova premettere che l’art. 49 C.C.N.L. del 1990/92 istituiva per il personale
inquadrato ne11 1 8^ e nella 9^ categoria (Area Quadri), l’indennità di
Quadro, articolata in tre elementi: l’indennità di base; l’indennità di
posizione; il superminimo.
Mentre l’indennità di base era stabilita in un ammontare fisso per ciascuna
categoria, l’indennità di posizione ed il superminimo erano articolati in tre
diversi livelli, in modo da garantire una valutazione sia delle diverse
posizioni che dei singoli apporti individuali.
I tre livelli venivano

definiti dallo stesso art. 49 nei valori medi;

l’individuazione delle specifiche misure veniva rimessa ad un successivo
accordo collettivo, sulla base della valutazione sia dei posti di quadro che
del merito individuale.
L’accordo sottoscritto in data 26/03/1991 definiva le misure ed i criteri di
determinazione dell’indennità di posizione.
Con l’accordo del 13.5.1993 le Ferrovie dello Stato e le Organizzazioni
Sindacali procedevano poi consensualmente alla individuazione delle
posizioni dell’Area Quadri ed alla loro collocazione.

5
7-\,

corrispondenza nominale delle due figure di istruttore rispettivamente

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In particolare,

per quanto rileva in causa,

l’accordo del 13.5.1993

attribuiva la seconda misura della indennità di posizione al quadro di 8^
categoria con profilo di «Istruttore».
Il ricorso è fondato sull’ assunto che il profilo di «Istruttore di Linea»,
attribuito al ricorrente dall’anno 2001, fosse diverso da quello di
«Istruttore» previsto dal suddetto accordo del 1993.
si fondano dunque

sulla interpretazione, da un lato,

dell’Accordo collettivo del 13.5.1993, dall’altro degli accordi collettivi del
3.3.1995 e 17.3.1995, che, per quanto dedotto dalla società ricorrente,
avrebbero introdotto una nuova figura, l’«Istruttore di Linea», non
sovrapponibile a quella contemplata nell’accordo del 1993 .

La società ricorrente nel denunziare il vizio di interpretazione che sarebbe
stato commesso dal giudice del merito non provvede, tuttavia, a
trascrivere— né ad altrimenti specificare— il contenuto degli accordi del
1993 e del 1995 e neppure, per quanto concerne l’accordo del 1993, a
riportare i contenuti della delibera del direttore generale FS del 27.5.1989
nr. 9, che definiva la figura professionale di «Istruttore» poi richiamata dal
suddetto accordo.
Neppure vengono indicate ,in violazione dell’articolo 360 nr.

9 cod.proc.civ.

le ragioni del vizio di interpretazione denunziato .

Al preliminare rilievo del difetto di specificità della censura si aggiunge la
considerazione che la sentenza impugnata ha preliminarmente accertato in
punto di fatto le mansioni svolte dal BRAMUCCI come Istruttore di linea,
affermando che esse consistevano sia nella formazione di base del
personale macchinista e del personale di condotta sia nel mantenimento
dello standard di sicurezza del personale di condotta. Ciò perché, come pure
accertato in sentenza, anche a seguito della riorganizzazione aziendale e
nonostante la formale istituzione della figura del «formatore», era stato
l’«Istruttore» a continuare ad occuparsi sia della formazione del personale
che del monitoraggio ed aggiornamento professionale mentre l’unica

6

Le censure

PROC. nr . 4379/2013 RG

variazione rispetto alla precedente figura riguardava la riduzione
quantitativa dell’ambito di azione dell’istruttore.
Tali accertamenti di fatto, non contestati in questa sede,

sono divenuti

definitivi.

Il ricorso, in sostanza , piuttosto che censurare specificamente un vizio della

accordi collettivi, sollecita questa Corte a compiere in via diretta una
inammissibile rivalutazione del ruolo e della collocazione aziendale della
figura dell’ «Istruttore di Linea» , in difformità dal convincimento raggiunto
dal giudice del merito.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013
sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’art.1 co 17 L. 228/2012
( che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) – della
sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la
impugnazione integralmente rigettata .

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al
pagamento delle spese, che liquida in C 200 per esborsi ed C 3.000 per
compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma in data 11 ottobre 2017

sentenza, in punto di accertamento dei fatti ovvero di interpretazione degli

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