Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4074 del 16/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/02/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 16/02/2021), n.4074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1986-2019 proposto da:

DE. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato RENZO COLOMBARO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 892/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 17/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI

VITTORIO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Vercelli, con sentenza n. 21/15, sez. 1, accoglieva il ricorso proposto dalla De. srl avverso l’avviso di accertamento (OMISSIS) relativo ad Ires, Iva ed Irap 2009.

Avverso detta decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Piemonte che, con sentenza 892/2/2018, accoglieva l’impugnazione.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la società contribuente sulla base di tre motivi.

L’Amministrazione ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la contribuente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per motivazione apparente non contenendo l’esposizione dei fatti e delle ragioni della decisione.

Con il secondo motivo contesta la ritenuta mancata deducibilità delle spese di sponsorizzazione ad associazioni sportive dilettantistiche.

Con il terzo motivo censura la sentenza laddove ha ritenuto che non vi era adeguata dimostrazione circa la vendita delle vetture sottocosto.

Risulta fondato il primo motivo del ricorso.

In primo luogo, la parte narrativa non descrive in alcun modo l’oggetto della controversia limitandosi ad una esposizione estremamente sintetica dei motivi di appello i quali, privi di riferimento agli elementi fattuali, sono di difficile comprensione.

In secondo luogo, la motivazione della sentenza impugnata è racchiusa in nove righe che si riportano qui di seguito: “…non risulta rispettato il principio della competenza temporale relativamente alle prestazioni professionali terminate nel 2008 che dovevano essere contabilizzate nel 2008 come fatture da ricevere. Anche il contratto di sponsorizzazione calcistica doveva essere spesato nel 2008 per i mesi di competenza temporale di tale anno. Inoltre la contribuente non ha sufficientemente provato che dalla sponsorizzazione derivi un diretto ritorno commerciale e quindi la tesi dell‘Ufficio va accolta anche perchè i pagamenti non risultano tracciabili perchè le movimentazioni risultano per contanti. Anche per la vendita di autovetture sottocosto non sono state portate ragioni del tutto convincenti. Non sussistono ragioni valide per dichiarare non legittime le sanzioni applicate”.

Trattasi di una motivazione apparente che rende del tutto incomprensibili le ragioni della decisione. La stessa deve quindi ritenersi nulla in quanto basata su delle mere apodittiche affermazioni prive di riferimenti adeguati alle situazioni di fatto sottostanti ed alle deduzioni delle parti nonchè di argomentazioni in punto di diritto.

E’ sufficiente a tale proposito richiamare la giurisprudenza di questa Corte che ha in più occasioni ritenuto che (Cass. 3819/20; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9105 del 07/04/2017; Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento

In conclusione va accolto il primo motivo del ricorso, restando assorbiti i restanti due.

La sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR Piemonte, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.

PQM

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti due, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Piemonte in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021

 

 

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