Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4074 del 15/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/02/2017, (ud. 11/01/2017, dep.15/02/2017),  n. 4074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19909-2015 proposto da:

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANTONIO AMATUCCI in virtù di mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso il provvedimento n. 1545/2014 della CORTE D’APPELLO di

SALERNO, emessa il 10/12/2014 e depositata il 28/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore ANTONELLA

PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che il Collegio ha autorizzato la redazione in forma semplificata della presente ordinanza;

rilevato:

che P.P., unitamente ad altri lavoratori, adiva il giudice del Lavoro chiedendo l’accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva, ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 per esposizione ultradecennale ad amianto.

che il giudice adito accoglieva la domanda;

che la Corte di appello di Salerno, in parziale accoglimento del gravame dell’INPS, ha respinto la domanda di alcuni lavoratori, fra i quali l’odierno ricorrente, sul rilievo che l’esposizione ad amianto era stata inferiore al decennio, difettando, quindi per costoro, il requisito) prescritto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, al fine del conseguimento del beneficio;

che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso P.P. sulla base di un unico motivo successivamente illustrato con “memoria integrativa” e che l’INPS ha depositato procura;

che con l’unico articolato motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione dell’art. 2967 c.c. e della L. n. 257 del 1992, art. 13 nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione ad un fatto decisivo della controversia, censurando la decisione per avere escluso la sussistenza del requisito della esposizione ultradecennale ad amianto e per non avere la Corte di merito, nell’applicazione della disciplina dettata dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47 conv. in L. n. 326 del 2003, considerato che alcuni ricorrenti risultavano pacificamente titolari di pensione di anzianità successivamente all’anno 1992 ed anteriormente al 2003 e che comunque tutti i ricorrenti, anche quelli che avevano maturato il diritto alla pensione successivamente alla data del 2 ottobre 2003, avevano avviato il relativo procedimento amministrativo in epoca antecedente, così come evincibile dagli atti di causa;

che il ricorso è inammissibile incorrendo nella violazione del principio di autosufficienza che risulta ora tradotto nelle puntuali e definitive disposizioni contenute nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (ex plurimis: Cass. ord. n. 1926 del 2015). E difatti, è omessa la ricostruzione della vicenda processuale con specifico riferimento alla questione investita con il motivo in esame. In particolare non è riprodotto il contenuto delle allegazioni svolte nel ricorso di primo grado in ordine alla durata dell’esposizione ad amianto nè le deduzioni difensive dell’ente convenuto sul punto; neppure è specificato come in relazione a tale aspetto si sia sviluppato il contraddittorio nelle fasi di merito. In tale contesto inidoneo alla valida censura della decisione si rivela il riferimento al documento costituito dalla nota aziendale del quale, in violazione dell’onere imposto a pena di inammissibilità dall’art. 366, comma 1, parte ricorrente omette di indicare il contenuto e di offrire dati necessari all’individuazione della sua collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito. (ex plurimis Cass. 14784 del 2015);

che inammissibile risulta pure l’ulteriore doglianza attinente all’applicazione della disciplina dettata dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47 conv. in L. n. 326 del 2003 in quanto non pertinente alle effettive ragioni del decisum nei confronti dell’odierno ricorrente;

che le ragioni di inammissibilità del ricorso non risultano inficiate dalla memoria depositata dal ricorrente incentrata sull’assunto di una disparità di trattamento tra il P. ed altri lavoratori operanti nella medesima azienda ai quali, in sede di merito, era stato riconosciuto il diritto al beneficio della rivalutazione contributiva;

che a tanto consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso che non si fa luogo al regolamento delle spese in quanto l’INPS si è limitato a depositare procura,senza svolgere ulteriori attività difensive;

che la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. Sez. un. n. 22035 del 2014).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2017

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