Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4073 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. un., 22/02/2010, (ud. 16/02/2010, dep. 22/02/2010), n.4073

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di Sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, AGEA, elettivamente

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Azienda Agricola Marchetti Giacomo, Zuccotti F.lli e Barbeno Dario,

elettivamente domiciliata in Roma, via Confalonieri 5, presso lo

studio dell’avv. Manzi Andrea che la rappresenta e difende per

mandato in atti unitamente all’avv. Catia Salvalaggio;

– controricorrente –

spa Emilio Mauri e scarl coop. Latte Padano 5;

– intimate –

per la cassazione della sentenza n. 407/2003, depositata il 23/6/2003

dal Giudice di pace di Treviglio;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/2/2010 dal Relatore Cons. Dr. Francesco Tirelli;

Sentiti gli avv. Cimino e Albini;

Udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale dott. CENICCOLA Raffaele il quale ha

concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice

amministrativo.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto spedito a mezzo posta in data 9/10/2003, l’AGEA ha proposto ricorso contro la sentenza in epigrafe indicata, chiedendone la cassazione con ogni consequenziale statuizione.

L’azienda Agricola Marchetti Giacomo, Zuccotti F.lli e Barbeno Dario ha resistito con controricorso e la controversia è stata decisa all’esito della pubblica udienza del 16/2/2010.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva innanzitutto il Collegio che implicando necessariamente l’esercizio di poteri di governo del processo, ogni questione relativa all’eventuale dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi del D.L. n. 49 del 2003, art. 10, commi 34 e 36 bis convertito in L. n. 119 del 2003 e poi modificato dal D.L. n. 16 del 2004, convertito in L. n. 77 del 2004, potrebbe essere affrontata da questa Corte solo ‘ previo riconoscimento della devoluzione della presente controversia alla giurisdizione dell’AGO. La sussistenza di tale giurisdizione è stata contestata da parte ricorrente con apposito motivo, a proposito del quale devesi rilevare che con sentenza n. 20254/2004, queste Sezioni Unite civili hanno preso atto di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia con sentenze del 25 marzo 2004, riconoscendo che i diritti di prelievo supplementare sul latte vaccino e sui suoi derivati appartenevano agli strumenti regolatori del mercato agricolo e non avevano, perciò, natura sanzionatoria, con la conseguenza che l’opposizione proposta contro i provvedimenti che ne imponevano il pagamento rientrava nella giurisdizione generale del giudice amministrativo e non in quella del giudice ordinario ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23.

Alla medesima conclusione è poi pervenuta anche C. Cass. SU 23355/05 (seguita da numerose altre), che ha pure negato qualsiasi incidenza sul punto sia della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 551, (che nell’ammettere l’impugnabilità ex lege n. 689 del 1981 dei provvedimenti amministrativi relativi alle misure comunitarie, aveva dettato, per il limitato periodo in cui aveva avuto efficacia, una norma di natura esclusivamente sostanziale e, dunque, destinata a valere soltanto per gli atti emessi dopo la sua entrata in vigore), che del D.L. n. 63 del 2005, art. 2 sexies convertito in L. n. 109 del 2005 (il quale doveva essere interpretato nel senso che i giudizi promossi prima della sua promulgazione andavano ripartiti fra giudice ordinario ed amministrativo sulla base dell’ordinario criterio e, cioè, a seconda che riguardassero diritti soggettivi o interessi legittimi).

In applicazione di tali principi, che il Collegio condivide e ribadisce, deve pertanto confermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo sulla presente controversia, avendo essa ad oggetto i provvedimenti impositivi del prelievo supplementare per il periodo 2001/2002, che in quanto espressione di poteri discrezionali della pubblica amministrazione, connotano la posizione giuridica della destinataria in termini d’interesse legittimo anzichè di diritto soggettivo.

Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rimesssione delle parti davanti al TAR competente per territorio.

Spese compensate, in considerazione della data d’inizio della controversia e dell’epoca delle pronunce sopra citate.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rimette le parti davanti al TAR competente per territorio, compensando fra di esse le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

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