Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4073 del 20/02/2018
Civile Sent. Sez. L Num. 4073 Anno 2018
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: SPENA FRANCESCA
SENTENZA
sul ricorso 2450-2013 proposto da:
BETTIOL S.R.L. C.F. 03237650266, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio
dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
2017
contro
3940
PIETRO MICHELE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 220/2012 della CORTE D’APPELLO
Data pubblicazione: 20/02/2018
di VENEZIA, depositata il 23/07/2012 r.g.n. 847/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/10/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCA
SPENA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
per estinzione;
udito l’Avvocato VALERIA COSENTINO per delega verbale
Avvocato ARTURO MARESCA.
Generale DOTT. PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso
PROC. nr . 2450/2013 RG
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di Treviso del 19.5.2010 MICHELE PIETRO,
premesso di essere stato assunto con contratto di lavoro subordinato a
temine nel periodo 8.1.2007-3.8.2007 dalla Agenzia OBIETTIVO LAVORO
spa e di essere stato utilizzato in regime di somministrazione dalla società
intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
con la predetta società e per la sua condanna alla reintegra nelle mansioni
ed al pagamento delle retribuzioni maturate dalla risoluzione del rapporto di
lavoro (in data 30.6.2007).
Il Giudice del Lavoro rigettava la domanda ( sentenza del 28.6.2011 nr.
329).
La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 3.4-23.7.2012 (nr.
220/2012) accogliendo l’appello del lavoratore, in riforma della sentenza
impugnata, accertava la costituzione tra le parti di causa di un rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato; condannava la società appellata
al ripristino del rapporto ed al pagamento delle retribuzioni maturate dalla
data di messa in mora (30.12.2009), salvi i periodi indicati nell’estratto
contributivo, oltre accessori.
La Corte territoriale, diversamente dal giudice del primo grado,
riteneva la genericità della causale ( «commessa di lavoro») indicata nel
contratto di somministrazione; escludeva la risoluzione tacita consensuale
del rapporto di lavoro, in quanto non desumibile dal mero decorso del
tempo tra la cessazione del rapporto e la messa in mora ( due anni e
mezzo), dal reperimento di altra attività lavorativa, dalla assenza del
lavoratore all’incontro fissato per il tentativo di conciliazione.
Quanto alle conseguenze risarcitorie, riteneva
inapplicabile alla
somministrazione di lavoro la disciplina dell’articolo 32 legge 183/2010.
Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la società BETTIOL
srl, articolato in otto motivi.
Il lavoratore è rimasto intimato.
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BETTIOL srl, agiva nei confronti della utilizzatrice per l’accertamento della
PROC. nr . 2450/2013 RG
La società ricorrente ha depositato verbale di conciliazione della lite in
sede sindacale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il rilievo dell’accordo transattivo intervenuto in data 30 gennaio 2013,
successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, comporta la
cessazione della materia del contendere ed il conseguente sopravvenuto
difetto di interesse delle parti a proseguire il processo (Cassazione civile,
sez. lav., 15/06/2010, n. 14353) .
Le spese si intendono
compensate tra le parti in ragione della
intervenuta conciliazione.
PQM
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere.
Così deciso in Roma, in data 11 ottobre 2017
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