Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4073 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 18/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 18/02/2020), n.4073

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 14345/2014 R.G. proposto da:

STAR TRADE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Tenchini e Fabio Franco

ed elettivamente domiciliata presso i loro studio in Roma, via F. de

Sanctis n. 4;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato

(C.F.: (OMISSIS)), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi

12, è domiciliata;

– intimata –

avverso la sentenza n. 202/1/13 della Commissione tributaria

Regionale di Firenze, depositata il 26/11/2013;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12/12/2019 dal

Consigliere Stefano Pepe;

udite le conclusioni rassegnate dal Sostituto Procuratore Generale

Dott. Francesco Salzano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udite le conclusioni rassegnate dall’Avv. Giuseppe Ferrara per la

ricorrente e dall’Avv. Pasquale Pucciariello per la resistente.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con rogito del Notaio B., Rep. n. (OMISSIS) Racc. n. (OMISSIS), la Star Trade s.r.l., con due distinti atti di compravendita, acquistava la nuda proprietà e l’intera proprietà di diversi terreni siti nel Comune di Massa.

2. Con avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro l’Agenzia dell’entrata rettificava i valori delle due compravendite.

3. La contribuente proponeva ricorso chiedendo, in via principale, l’annullamento dell’avviso per violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51 e, in via subordinata, la rideterminazione del valore di mercato degli immobili oggetto di compravendita.

3. La CTR, con sentenza n. 202/1/13, depositata il 26.11.2013, confermava la pronuncia di primo grado e, per l’effetto, in accoglimento parziale dell’originario ricorso, rideterminava il valore complessivo dei terreni in Euro 1.100.000,00.

4. Avverso tale sentenza la STAR TRADE s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

5. L’Agenzia dell’entrate è rimasta intimata, costituendosi al solo fine di un’eventuale partecipazione all’udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente censura, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 la sentenza emessa dalla CTR in quanto, in violazione dell’art. 112 c.p.c. non avrebbe esaminato l’eccezione relativa alla dedotta omessa motivazione della CTP in ordine al criterio da essa seguito per la determinazione del valore dei terreni di cui è giudizio.

2. Il motivo non è fondato.

Sul punto è sufficiente richiamare la parte del ricorso (cfr. pag. 10) in cui si precisa che “dal tenore della pronuncia di seconde cure, tuttavia, emerge che i giudici fiorentini hanno omesso di pronunciare sul primo motivo di appello proposto dalla comparente (…) sono unicamente indicate le ragioni per la quale la Commissione ha ritenuto congruo il valore rideterminato dai giudici di prime cure”.

Dalla formulazione del motivo di ricorso risulta, di tutta evidenza, che la CTR ha compiuto l’esame richiesto non essendo all’uopo necessario, stante la condivisa valutazione, che i giudici del gravame si facessero carico di ripercorrere l’iter motivazionale posto a fondamento della sentenza sottoposta al loro esame. In proposito giova rilevare che la CTR ha posto a fondamento del giudizio di congruità suddetto la rilevata destinazione edificatoria dei terreni per i quali la contribuente aveva, peraltro, ottenuto un mutuo di oltre tre milioni di Euro.

3. Il secondo, quarto e quinto motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione, sono inammissibili

Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e, in particolare, del principio di non contestazione, rilevando che la CTR nel ritenere congruo il valore dei terreni per come determinato dalla CTP, non avrebbe preso in esame le diverse emergenze probatorie proposte dalla contribuente non contestate dall’Agenzia.

Con il quarto e il quinto motivo, la ricorrente, da un lato, rileva che la sentenza emessa dalla CTR è affetta dal vizio di omesso esame circa un fatto decisivo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) afferente alla dedotta diversità (per destinazione d’uso) dei terreni limitrofi posti a comparazione ai fini della valutazione di quelli oggetto dei contratti di compravendita posti a fondamento dell’avviso di accertamento impugnato e, dall’altro, deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3 e del principio dell’onere della prova.

3.1 Con riferimento alla valutazione delle prove, questa Corte ha affermato il principio, pienamente condiviso dal Collegio, secondo cui “il libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012” (Cass. n. 23940 del 2017). Per effetto del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione è ora limitata alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, con la conseguenza che, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6. Pertanto laddove non è oggetto di contestazione la inesistenza del requisito motivazionale della sentenza impugnata, il vizio di motivazione può essere dedotto soltanto in caso di omesso esame di un “fatto storico” controverso, che sia stato oggetto di discussione ed appaia “decisivo” ai fini di una diversa decisione, non essendo più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo giustificativo della decisione adottata sulla base di elementi fattuali – acquisiti al rilevante probatorio – ritenuti dal Giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi.

Nel caso di specie è evidente che le censure proposte dalla ricorrente esulano da tali ambiti di ammissibilità in quanto si risolvono nel richiedere al Collegio una nuova valutazione del compendio probatorio posto a fondamento della decisione impugnata; valutazione che è evidentemente non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità assumendo all’uopo rilievo la motivazione con cui la CTR nel rigettare l’appello della contribuente afferma che “invero trattasi di aree che in base alla certificazione di destinazione urbanistica in atti hanno destinazione edificatoria”.

5. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 e degli artt. 99 e 112 c.p.c., avendo la CTR fondato la propria decisione sul mutuo ottenuto dalla contribuente per l’acquisto dei terreni oggetto di compravendita; circostanza questa dedotta dall’Agenzia solo in sede processuale ma non riportata nell’atto di accertamento, violando così l’onere di allegazione dei fatti costitutivi posti a fondamento dell’atto impositivo.

6. Il motivo non è fondato.

La censura muove da un errato presupposto interpretativo. Dalla lettura della sentenza impugnata, infatti, si evince che la ratio decidendi in virtù della quale la CTR ha ritenuto adeguata la valutazione compiuta dalla CTP si fonda sulla “certificazione di destinazione urbanistica in atti” che, tra l’altro, i giudici del gravame hanno ritenuto esente da censure anche se commisurata a quella risultante dai dati OMI ed al prezzo cui sono stati ceduti terreni vicini. Il riferimento al mutuo concesso alla contribuente per l’acquisto dei suindicati terreni viene, poi, utilizzato solo quale ulteriore elemento esterno e di riscontro circa la congruità della suindicata valutazione e, dunque, quale elemento ad abuntatiam sul quale fondare la legittimità dell’atto impositivo.

7. Nulla va disposto in ordine al governo delle spese del giudizio, in assenza di attività difensiva da parte della parte vittoriosa.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

PQM

La Corte:

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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