Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4073 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/02/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 18/02/2011), n.4073

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16285/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

COGECO SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 107/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di PALERMO – Sezione Staccata di CATANIA del 21.2.08,

depositata il 22/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MERONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA

ZENO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Vista, condivisa e fatta propria la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge:

“L’agenzia delle Entrate ricorre conto la COGECO spa, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, sulla base di tre motivi, lutti inammissibili.

Preliminarmente va rilevato che la controversia può essere definita ai sensi del D.L. n. 40 del 2010, art. 3, comma 2 bis, lett. b, aggiunto dalla Legge di Conversione n. 73/2010, nel caso in cui la società abbia provveduto agli adempimenti richiesti entro il termine del 9 settembre 2010, sempre che la disciplina comunitaria non osti a tale soluzione legislativa (v. ord. n. 18055/2010 con la quale questa Corte ha rimesso alla CGUE la questione in via pregiudiziale, nell’ambito di altra controversia).

Ne merito, il primo motivo è inammissibile perchè denuncia un vizio di motivazione della sentenza impugnata senza formulare il prescritto quesito-sintesi (Cass. 2652/2008), richiamando, peraltro, il merito dell’atto di accertamento impugnato.

Il secondo motivo, con il quale si assume che legittimamente l’Ufficio ha proceduto all’accertamento con metodo induttivo, in forza del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, è inammissibile per carenza di autosufficienza. La ricorrente assume che l’accertamento è stato effettuato in base alle medie di settore, riconoscendo alle stesse la qualifica di presunzioni supersemplici, ma non spiega perchè, nella specie, ricorrerebbe il presupposto di cui al comma 2 dell’art. 39 citato.

Il terzo motivo è inammissibile perchè generico e, comunque, perchè prospetta una questione di merito relativa alla motivazione dell’atto impositivo che è all’origine del contenzioso”;

Considerato:

– che non risulta che la società contribuente abbia presentato istanza per la definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 40 del 2010, modif. dalla L. n. 73 del 2010, con attestazione dell’avvenuto pagamento di quanto dovuto;

– che la relazione è stata notificata ai sensi del terzo comma dell’art. 308 bis c.p.c.;

– che la discussione in Camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione e che, pertanto, il ricorso nel suo complesso deve essere rigettato;

– che, nell’inerzia della parte intimata, non necessita la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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