Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4073 del 15/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/02/2017, (ud. 11/01/2017, dep.15/02/2017),  n. 4073

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13391-2015 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona dell’Amministratore

Delegato e Legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, V.LE MAZZINI 134, presso lo studio

dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENO 21,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RIZZO, che lo rappresenta e

difende giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 616/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, emessa

il 22/01/2014 e depositata il 20/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’i 1 /01 /2017 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONELLA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che il Collegio ha autorizzato la redazione della ordinanza in forma semplificata;

rilevato:

che la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado di accoglimento della domanda di M.C. intesa all’accertamento della nullità del termine apposto al contratto intercorso con la convenuta Poste Italiane s.p.a. dal 16 febbraio al 30 aprile 2004, al conseguente ripristino del rapporto di lavoro ed alla condanna della società datrice al pagamento delle retribuzioni dalla data di messa in mora della società;

che il decisum del giudice di appello in ordine alla questione risarcitoria, unica ancora rilevante in questa sede, è stato fondato sul rilievo che in merito alla eccezione di aliunde perceptum la società datrice non aveva offerto alcuna prova, come invece suo onere, in ordine alla percezione di redditi da parte del lavoratore nel periodo successivo alla scadenza del contratto;

che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Poste Italiane s.p.a. sulla base di un unico motivo con il quale ha dedotto violazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 censurando la decisione di appello per avere omesso di applicare, in tema di conseguenze risarcitorie scaturite dalla illegittima apposizione del termine, lo ius superveniens di cui all’art. 32 cit.;

che la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso; ritenuto:

che preliminarmente deve essere disattesa la eccezione della parte controricorrente di inammissibilità del motivo di ricorso per non avere la società formulato alcuna richiesta di applicazione dello ius superveniens con l’atto di gravame depositato in data 19 novembre 2010, epoca successiva alla pubblicazione della L. n. 183 del 2010 sulla Gazzetta ufficiale (9 novembre 2010), per non avere neppure dimostrato, mediante autosufficiente richiamo alle proprie difese del giudizio di secondo grado, di avere formulato tale richiesta in epoca successiva, e per essere il motivo di ricorso incentrato su questioni estranee al thema decidendum del giudizio di appello;

che, a prescindere dal rilievo che all’epoca del deposito del ricorso in appello la L. n. 183 del 2010 non era ancora entrata in vigore, di talchè correttamente i motivi di impugnazione della sentenza di primo grado e le connesse richieste erano stati articolati sulla base della disciplina al momento vigente, è da osservare che non è revocabile in dubbio, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’applicabilità di ufficio della disciplina dettata dalla L. n. 183 del 2010, art. 32stante la espressa previsione dell’art. 3, comma 7 il quale prevede che “le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione a tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge”.;

che la Corte di cassazione ha affermato che, in linea generale, tale norma vale anche per i giudizi di legittimità a causa della sua specifica formulazione, in quanto nel concetto di giudizi pendenti rientrano anche quelli in cui la pendenza deriva dalla proposizione o proponibilità del ricorso per cassazione (ex plurimis, Cass., 31 gennaio 2012, n. 1409) e persino quelli in cui la Cassazione si è pronunciata con rinvio al giudice di merito e quest’ultimo non ha ancora definito il giudizio (Cass., 2 marzo 2012, n. 3305 e 4 febbraio 2015, n. 1995);

che tale interpretazione è stata pienamente condivisa dalla Corte costituzionale sin dalla sentenza n. 303 del 2011, emessa a seguito di una ordinanza di rimessione della Corte di cassazione basata sul presupposto dell’applicabilità della norma sopravvenuta al giudizio di legittimità;

che le ulteriori deduzioni formulate da parte controricorrente con riferimento alla estraneità al thema decidendum di secondo grado della questione relativa all’applicabilità della L. n. 183 del 2010, art. 32 risultano superate alla luce dell’orientamento di Cass.ss.uu. n. 21691 del 2016 alla quale si rinvia in parte qua (v., in particolare, parag. 18 e sgg.);

che l’applicazione dei richiamati principi al caso in esame comporta l’accoglimento del motivo e quindi la cassazione della sentenza sul punto, con rinvio, anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità, ad altro giudice di secondo grado, che si designa nella Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2017

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