Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4072 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. un., 22/02/2010, (ud. 16/02/2010, dep. 22/02/2010), n.4072

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di Sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Università degli studi di (OMISSIS), domiciliata in Roma,

via Monte Zebio 28, presso l’avv. Bernardi G. che la rappresenta e

difende, come da mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Gestione commissariale della cessata Azienda universitaria

Policlinico (OMISSIS), domiciliata in Roma, via Flaminia 109,

presso l’avv. Bertolone B., che la rappresenta e difende unitamente

all’avv. S. Gattamelata, come da mandato a margine del controricorso

e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Sopin s.p.a., domiciliata in Roma, piazza Adriana 8, presso l’avv.

Biasiotti Mogliazza G. F., che la rappresenta e difende, unitamente

all’avv. D. Gambardella, come da mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle finanze;

– intimato –

avverso a decisione n. 1797/2009 del Consiglio di Stato, depositata

il 25 marzo 2009;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi;

uditi i difensori, avv. Fiore, delegato per L’Università

(OMISSIS), e avv. Gambardella, per la Sopina s.p.a.;

Udite le conclusioni del P.M., Dr. CENICCOLA Raffaele che ha chiesto

dichiararsi l’estinzione del ricorso incidentale estesa al ricorso

principale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Sopin s.p.a., vantando nei confronti della cessata Azienda universitaria Policlinico (OMISSIS) un credito di Euro 24.210.578,83 per prestazioni informatiche rese fino al 1989, ne richiese l’insinuazione al passivo della relativa Gestione commissariale. E vista respinta la sua richiesta, propose ricorso straordinario al Capo dello Stato, ottenendo il riconoscimento delle sue pretese con il D.P.R. 5 ottobre 2006.

Questo decreto fu a sua volta impugnato dalla Gestione commissariale della cessata Azienda universitaria Policlinico (OMISSIS). Ma il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4212 del 5 settembre 2008, riformò la decisione di primo grado, che era stata favorevole alla ricorrente, e rigettò il ricorso proposto dalla Gestione commissariale. la Sopin s.p.a. ripropose quindi la sua domanda di insinuazione al passivo. E ottenuto un nuovo rifiuto, propose ricorso al Consiglio di Stato per l’ottemperanza al giudicato formatosi con la sentenza n. 4212 del 5 settembre 2008.

Con la sentenza ora impugnata per cassazione il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso della Sopin s.p.a. e ha nominato uri commissario ad acta per l’eventualità di una perdurante inottemperanza dell’amministrazione.

Contro questa sentenza ricorrono in via principale l’Università degli studi di (OMISSIS) e in via incidentale la Gestione commissariale della cessata Azienda universitaria Policlinico (OMISSIS), proponendo due analoghi motivi d’impugnazione. A entrambi i ricorsi resiste con distinti controricorsi la Sopin s.p.a., che ha depositato altresì memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Disposta a norma dell’art. 335 c.p.c. la riunione dei ricorsi proposti avverso la stessa decisione, va rilevato che la Gestione commissariale della cessata Azienda universitaria Policlinico (OMISSIS) ha rinunciato al suo ricorso incidentale, deducendo di avere stipulato con la Sopin s.p.a. una transazione, che prevede anche la compensazione delle spese di questo giudizio, poi depositata. Con successiva memoria del 14 novembre 2009 la Sopin s.p.a. sostiene che la cessazione della materia de contendere nel suo rapporto con la Gestione commissariale della cessata Azienda universitaria Policlinico (OMISSIS) priva di interesse al ricorso l’Università degli studi di (OMISSIS), peraltro già carente di legittimazione attiva in ordine a un rapporto in corso nel quale, in ragione del D.L. n. 341 del 1999, era succeduta il nuovo ente Policlinico (OMISSIS). L’eccezione è infondata.

Il D.L. n. 341 del 1999, art. 2, comma 1 convertito, con modificazioni, in L. 3 dicembre 1999, n. 453, prevede che “l’Azienda Policlinico (OMISSIS) succede all’omonima azienda universitaria nei rapporti in corso, relativi alla gestione dell’assistenza sanitaria, con utenti, autorità competenti e altre amministrazioni, nei contratti in corso per la costruzione di strutture destinate ad attività assistenziali, nonchè nei contratti in corso per la fornitura di beni e servizi destinati all’assistenza sanitaria, per un periodo massimo di dodici mesi”. E il successivo D.L. 28 maggio 2004, n. 136, art. 8 sexies di interpretazione autentica di questa norma, ha precisato che “la successione prevista dal D.L. 1 ottobre 1999, n. 341, art. 2, comma 1 convertito, con modificazioni, dalla L. 3 dicembre 1999, n. 453, si interpreta nel senso che l’azienda policlinico (OMISSIS) succede nei contratti di durata in essere con la soppressa omonima azienda universitaria esclusivamente nelle obbligazioni relative alla esecuzione dei medesimi successiva alla data di istituzione della predetta azienda policlinico (OMISSIS)”.

Sicchè la nuova azienda policlinico (OMISSIS) non è succeduta nel rapporto qui controverso, perchè si tratta di rapporto esaurito nel (OMISSIS) e di obbligazioni relative alla precedente gestione. Sussiste pertanto la legittimazione dell’Università degli studi di (OMISSIS).

Come questa corte ha già avuto modo di precisare, infatti, “la costituzione in ente avente personalità giuridica di diritto pubblico dell’azienda Policlinico (OMISSIS) è stata effettuata per la prima volta col D.L. 1 novembre 1999, n. 341, convertito con modifiche nella L. n. 453 del 1999; ne consegue che – non avendo tale decreto disposto una successione a carattere universale della neoistituita azienda rispetto all’omonima azienda universitaria – i rapporti derivanti, in precedenza, dall’utilizzazione di tale struttura sanitaria potevano legittimamente essere riferiti all’Università (OMISSIS) della quale il (OMISSIS) costituiva parte integrante, sebbene dotato di autonomia organizzativa, gestionale e contabile” (Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 584, m. 600918).

E’ vero infatti che il D.L. n. 248 del 2007, convertito in L. n. 8 del 2008, ha autorizzato il Commissario liquidazione a stipulare la transazione, ponendo a disposizione i fondi necessari. Ma ciò non esclude che, con la transazione, il Commissario ha pur sempre estinto un debito dell’Università.

Tuttavia l’ateneo, benchè sollecitato nella persona del suo difensore, non ha chiarito quale sia il suo interesse alla decisione sul ricorso, dopo che la transazione ha previsto l’estinzione del suo debito nei confronti della Sopin. Sicchè deve concludersi che la transazione prodotta in giudizio ha comportato la cessazione della materia del contendere per tutte le parti.

Si giustifica la compensazione integrale delle spese.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li dichiara inammissibili per cessazione della materia del contendere e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

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