Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4072 del 20/02/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 4072 Anno 2018
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: CURCIO LAURA

SENTENZA

sul ricorso 3985-2013 proposto da:
SCIARRONE

MAURO

SCRMRA56D0711501B,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 16, presso lo
studio dell’avvocato GILBERTO CERUTTI, che lo
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente 2017
3923

contro

FRISONI ANNA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA GIULIANO DELLA ROVERE 8, presso lo studio
dell’avvocato RICCARDO FUSO, rappresentata e difesa
dall’avvocato ALESSANDRO TRAVAGLINI, giusta delega in

Data pubblicazione: 20/02/2018

atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 4794/2012 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 22/06/2012 r.g.n. 4934/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

CURCIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale DOTT. RICCARDO FUZIO, che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato GILBERTO CERRUTI;
udito l’Avvocato RICCARDO FUSO.

udienza del 11/10/2017 dal Consigliere Dott. LAURA

Rgn. 3985/2013
Svolgimento del processo
1)Con sentenza del 22 giugno 2012 la corte d’Appello di Roma ha confermato la
decisione del primo giudice che aveva respinto le domande di Mauro Sciarrone dirette
a far accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con Anna Maria
Frisoni dal 22.5.2004 al 18.8.2007 e la inefficacia del licenziamento intimatogli

oralmente il 18.8.2007, riformando la sentenza di primo grado soltanto in punto di
condanna alla spese di lite, che ha invece compensato.
2)La Corte territoriale ha ritenuto che dalle prove acquisite in primo grado non era
emersa l’esistenza di ordini specifici impartiti da parte di Anna Maria Frisoni, indicata
quale datrice di lavoro, per essere stato escluso da due testi che Sciarrone ricevesse
direttive e che fosse controllato nell’attività lavorativa svolta presso il ristorante.
3)La Corte ha poi escluso che la natura subordinata potesse ricavarsi dai c.d. indici
sussidiari invocati dal lavoratore, essendo essi privi di valore decisivo,
individualmente considerati e neanche integrando indizi concordanti, gravi e precisi.
Ciò sia con riferimento alla retribuzione, che era stata variabile e comunque di gran
lunga superiore a quella prevista dal CCNL settore turismo in relazione al
all’inquadramento rivendicato, tanto che comunque si sarebbe dovuto applicare il
principio dell’assorbimento, sia con riferimento alla osservanza di un orario fisso.
4)La corte d’appello ha altresì rilevato che comunque nessuna prova era emersa in
ordine all’avvenuto licenziamento orale dedotto dallo Sciarrone.
5)Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Sciarrone, affidato a tre
motivi, cui ha resistito la Frisoni con controricorso .
Motivi della decisione
5)Con il primo motivo di ricorso Sciarrone deduce l’omessa, insufficiente e/ o
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai
sensi dell’art.360 c.1.n.5 c.p.c.: secondo il ricorrente la sentenza sarebbe inficiata di
vizi logici, sia con riferimento alla retribuzione il cui carattere variabile non sarebbe
indice di autonomia , sia con riferimento alle mansioni, avendo i testi riferito che
Sciarrone serviva ai tavoli , che la Frisoni era la datrice d lavoro, sia perché osservava
i

un orario di lavoro anche superiore a quello degli a‘6i camerieri, essendo inserito
nell’organizzazione aziendale, circostanza non analizzata dalla corte territoriale.
6)Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione
dell’art.2719 c.c. ai sensi dell’ad 360 c.1 n.3 c.p.c.. La corte avrebbe dovuto ritenere
che le fotocopie delle tre ricevute di pagamento rilasciate dalla datrice di lavoro
fossero conformi all’originale e che da tali fotocopie si sarebbe potuto ricavare la

indicate a titolo di retribuzione, ” in qualità di direttore di sala”.

7) con il terzo motivo di gravame il ricorrente deduce che la corte territoriale avrebbe
erroneamente richiamato l’assorbimento, che la giurisprudenza ricondurrebbe
all’ipotesi di una rapporto formalmente autonomo

di cui viene accertata la

subordinazione.
8) Il ricorso non merita accoglimento. Quanto al primo motivo il ricorrente in realtà
prospetta una diversa valutazione degli elementi di fatto che hanno portato la Corte di
merito a ritenere insussistente un vincolo di dipendenza nel rapporto di lavoro
;k
intercorso tra le parti. Ed infatti Yricorrente analizza ogni elemento preso in
considerazione – retribuzione variabile,mansioni svolte , orario di lavoro , entità dei
compensi – diversamente da quanto ha fatto la corte di merito, supportando la
diversa valutazione offerta anche attraverso alcune testimonianze, oltre che con lo
stesso libero interrogatorio di Sciarrone,peraltro trascritti solo approssimativamente e
letti diversamente da quanto ha fatto la corte romana. Il ricorrente quindi non
censura la motivazione in sé denunciandone un’ illogicità o un’omissione nel percorso
argomentativo sitpunti decisivi, ma lamenta l’interpretazione che dei fatti analizzati ha
fornito la corte di merito. Tale operazione è inammissibile , come più volte statuito da
questa Corte ( cfr tra le tante Cass. 25332 /2014 , Cass. n. 11892/2016).
9) Il secondo motivo di gravame è in parte inammissibile e in parte comunque
infondato. Non sono state trascritte in ricorso le tre ricevute contenenti le dichiarazioni
del ricorrente e neanche risultano depositate o ne è stata indicata specificatamente la
loro collocazione nel fascicolo di parte, con evidente violazione del principio di
autosufficienza sancito dagli artt.366 c.1 n.6 e 369 c.2 n.4 c.p.c.. Ma comunque il
2

natura subordinata , contenendo la dichiarazione del ricorrente di ricevere le somme

motivo è infondato, non potendosi ravvisare alcuna lamentata violazione della norma
di cui all’art.2719 c.c. La corte di merito, pur premettendo che il ricorrente aveva
disconosciuto in primo grado il contenuto di tali ricevute, prodotte in fotocopia in
primo grado dalla convenuta Frisoni e che semplicemente davano atto di compensi
ricevuti in qualità direttore di sala da parte del ricorrente, ha comunque motivato
precisando che le stesse erano state poi esibite in originale all’udienza di discussione
in primo grado, ma che non avevano rilevanza probatoria ai fini del riconoscimento

10) Il terzo motivo è assorbito da quanto prima osservato rispetto agli altri due motivi
ed il ricorso va respinto con condanna del ricorrente, soccombente , alla rifusione delle
spese del grado, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna IL ricorrente al pagamento delle spese di lite
del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 4000,00 per
compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Roma, 11.10.2017
Laura Curcìo

Antonio Manna

della natura subordinata del rapporto.

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