Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4072 del 15/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 15/02/2017, (ud. 11/01/2017, dep.15/02/2017), n. 4072
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11938-2015 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la
sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso
unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA
CAPANNOLO e CLEMENTINA PULLI giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO
CAVALLINI 12, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PAOLOZZI, che
lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente –
e contro
COMUNE DI MESAGNE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2146/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
emessa il 22/09/2014 e depositata il 05/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA
PAGETTA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Premesso che il Collegio ha autorizzato la redazione della ordinanza in forma semplificata, rilevato:
che la Corte d’appello di Lecce ha confermato la decisione di primo grado di accoglimento della domanda di P.L. intesa al riconoscimento del diritto alla equiparazione dell’indennità di accompagnamento in godimento quale cieco civile assoluto al trattamento previsto per i grandi invalidi di guerra e la condanna dell’INPS alle relative somme;
che, per quel che ancora rileva, la conferma della decisione di primo grado è stata adottata in dichiarata adesione all’orientamento espresso da questa Corte con la sentenza n. 23354 del 2013;
che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’INPS;
che P.L. ha depositato tempestivo controricorso;
che il Comune di Mesagne è rimasto intimato;
ritenuto:
che con l’unico motivo di ricorso l’istituto previdenziale, deducendo plurime violazioni di norme di diritto, censura, in sintesi, la decisione per avere ritenuto che la equiparazione della indennità di accompagnamento, spettante ai ciechi civili assoluti L. n. 406 del 1967, ex art. 1 dovesse essere effettuata in conformità dell’importo di cui alla tabella E lettera A/bis n.1 allegata D.P.R.n. 915 del 1978 e per avere ritenuto che tale adeguamento concernesse anche l’assegno integrativo sostitutivo della prestazione di accompagnatori militari previsto in favore dei mutilati e degli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate dalla tabella E, dal D.P.R. n. 834 del 1981, art. 6;
che preliminarmente è da disattendere la eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto, contrariamente a quanto sostenuto da parte controricorrente, il ricorso riporta l’indicazione delle parti del giudizio, conformemente al disposto dell’art. 366 c.p.c.;
che la censura attinente alla corretta individuazione della voce tabellare cui conformare l’adeguamento è manifestamente fondata alla luce della recente pronunzia di questa Corte (Cass. n. 17648 del 2016) con la quale è stato chiarito che la tabella applicabile è la Tabella E lett. A) n. 1 la quale prevede le Alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente e non possa essere invece quella di cui lett. A-bis, n. 1 la quale considera i soggetti che hanno subito “La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani”. E’ stato infatti specificato che “L’applicazione della tabella E, lett. A), n. 1 risulta testualmente dalla L. n. 429 del 1991, art. 1, comma 1 che richiama l’indennità spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra. E dalla L. n. 508 del 1988, art. 2, comma 2 che ai fini dell’importo spettante a ciechi civili assoluti richiama quello “dell’indennità di accompagnamento percepita dai ciechi di guerra ascritti alla tabella E, lettera A, n. 1 allegata alla legge medesima” (ovvero alla L. 6 ottobre 1986, n. 656).” (Cass. n. 17648 del 2016);
che manifestamente fondata è la censura relativa alla esclusione dall’adeguamento dell’importo dell’assegno integrativo sostitutivo della prestazione di accompagnatori militari previsto in favore dei mutilati e degli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate dalla tabella E, dal D.P.R. n. 834 del 1981, art. 6 (Cass. ord. n. 14723 del 2016, Cass. n. 25381 del 2004, n. 15346 del 2004);
che a tanto consegue in accoglimento del ricorso la cassazione della decisione con rinvio, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, ad altro giudice che si designa nella Corte di appello di Lecce, in diversa composizione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche ai fini del regolamento del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2017